Così come previsto dalla legge delega (n. 206/ 2021) e sulla scia dello “schema” circolato informalmente e già commentato mesi fa (cfr. Mondo ADR di settembre 2024), è stato finalmente pubblicato (GU n. 7 del 10.01.2025) il decreto legislativo 27 dicembre 2024 n. 216 contenente le “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita”.
Ecco quindi le principali (attese, ma ora) definitive novità, introdotte dagli art. 1 e 4 del d. lgs. n. 126/ 2024 a modifica ed integrazione del d. lgs. n. 28/ 2010, che entreranno in vigore, nel rispetto del termine di legge di 15 giorni dalla pubblicazione sulla GU, in data 25.01.2025.
* * *
1/ La durata del procedimento.
L’art. 6 del d. lgs. n. 28/ 2010 è stato integralmente riformulato e ne rimane intatta la sola rubrica: “Durata”.
Ed infatti, il nuovo testo ora prevede (art. 6, co.1) che in via generale la durata del procedimento passa da 3 a 6 mesi e il termine è prorogabile dopo la instaurazione, ma prima della scadenza, sostanzialmente ad libitum e cioè “per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi”.
L’accordo di proroga deve risultare dal verbale di mediazione ovvero da un separato “accordo scritto” da allegare allo stesso (art. 6, co. 4).
Per le mediazioni c.d. “delegate”, invece, all’evidente fine di non gravare sui tempi del processo ed ostacolare eventuali comportamenti dilatori, la proroga di tre mesi è ammessa, ma per una sola volta (art. 6, co. 2), con obbligo di darne comunicazione formale al giudice (art. 6, co. 4).
Il tempo a disposizione inizia a decorrere (art. 6, co. 3) dalla data di deposito della domanda e, nel caso di procedura delegata, dal deposito dell’ordinanza.
Viene inoltre confermato (art. 6, co. 3) che il termine “non è soggetto a sospensione feriale”: senza più incertezze, si dovrà pertanto tener conto anche del mese di agosto.
Chiude il cerchio l’art. 4, comma 1, del correttivo: le disposizioni del (nuovo) art. 6 “… si applicano ai procedimenti di mediazione per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto non è stato depositato il verbale conclusivo della mediazione”.
In sostanza, una immediata maggiore flessibilità anche per le procedure in corso, utile soprattutto per i casi più articolati e complessi, come – ad esempio – nelle materie condominiale, successoria e diritti reali, quando ci sono da affrontare criticità di rapporti anche personali e/o incombenze varie di carattere tecnico, amministrativo, urbanistico, catastale e notarile ovvero nelle procedure di responsabilità professionale, nelle quali spesso sono necessari accertamenti e perizie di vario genere.
* * *
2/ La delega
Ferma restando la assoluta preferenza per la presenza personale, il correttivo chiarisce che la eventuale delega – in caso di assenza per “giustificati motivi” – è conferita non già con un atto notarile, ma con un semplice “atto scritto con firma non autenticata e contenente gli estremi del documento di identità del delegante” (così l’art. 8, co. 4bis, d. lgs. n. 20/ 2010, nel testo modificato).
La autentica della firma da parte (non del legale, ma) di “un pubblico ufficiale a ciò autorizzato” è necessaria nei soli casi di cui all’art. 11, co. 7 (vecchio testo, invariato) e cioè ove con l’accordo sia concluso uno dei contratti o sia compiuto uno degli atti previsti dall’art. 2643 c.c., soggetti a trascrizione.
La delega dovrà essere presentata e consegnata per la acquisizione agli atti con le semplici modalità di cui all’ultimo periodo del (nuovo) all’art. 8, co. 4bis, cit..
* * *
3/ Mediazione telematica e incontri di mediazione da remoto in audiovideo
Sul punto il d. lgs. n. 216/ 2024 cancella il vecchio e criticato testo dell’art. 8bis del d. lgs. n. 28/ 2010 e ne riscrive la disciplina, confermando la netta distinzione tra la mediazione con modalità telematica (art. 8bis, nuovo testo riscritto) e la mediazione (per così dire) “normale”, gli incontri della quale si svolgono non già in presenza fisica, ma con modalità audiovisiva da remoto (art. 8ter, introdotto ex novo).
Premesso che il modello “presenza da remoto” di entrambe o di una sola delle parti sta quantitativamente surclassando la “presenza fisica in loco” e che nell’ambito delle procedure ex d. l.vo n. 28/ 2010 la c.d. “telematica pura” (per la quale occorre il consenso delle parti) è statisticamente una rarità, per quest’ultima il nuovo art. 8bis semplifica la procedura: gli atti sono formati e sottoscritti nel rispetto del codice della amministrazione digitale; il verbale e l’eventuale accordo sono formati e sottoscritti nella forma del documento informatico; il deposito e la conservazione sono a cura dell’organismo in conformità all’art. 43 del d. lgs. n. 82 del 2005.
Per il resto, “ciascuna parte” (e quindi anche una soltanto) può “sempre” (al primo e/o ai successivi incontri) chiedere di partecipare “con collegamento audiovisivo da remoto” (art. 8ter, co. 1).
Si tratta di un definitivo “via libera” alla videoconferenza anche nella forma mista: sempre più spesso accade, infatti, di iniziare una mediazione in presenza, per poi proseguirla da remoto (o viceversa) e concluderla infine in un modo o nell’altro secondo le preferenze/ le convenienze / le necessità (formali e non) della particolare fattispecie e delle parti.
In quest’ottica, il nuovo art. 8ter sancisce che non vi sono requisiti particolari per il sistema di collegamento da utilizzare, se non la ovvia garanzia della “contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate” (art. 8ter, co. 2).
Tutte le firme (verbale, accordo e/o eventuali altri atti) dovranno essere apposte su documento informatico in forma digitale (art. 8ter, co. 3), ma le parti potranno stabilire “che le firme di tutti i partecipanti siano apposte in modalità analogica avanti al mediatore” (art. 8ter, co. 4).
Sarà l’esperienza sul campo a confermare o meno la prassi, oggi largamente utilizzata, della delega conferita dalla parte sprovvista di firma digitale al proprio legale per sottoscrivere digitalmente gli atti anche per suo nome e conto.
Significativo, nell’ottica del risparmio dei tempi e quale disincentivo avverso comportamenti dilatori, è il richiamo all’obbligo delle parti di cooperare “in buona fede e lealmente” affinché gli atti delle procedure con presenze da remoto “siano firmati senza indugio” (art. 8ter, co. 5).
* * *
4/ Decorrenza del termine di decadenza
A fonte di alcune incertezze emerse in sede di applicazione, il legislatore, in sede di correttivo, ha voluto specificare, con l’inserimento nell’art. 11 del d. lgs. n. 28/ 2010 di una specifica disposizione (il comma 4bis), che in caso di mancato accordo “… la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza di cui all’art. 8, comma 2, decorrente dal deposito del verbale conclusivo della mediazione presso la segreteria dell’organismo”.
Di conseguenza, stabilito che i termini decorrono dal deposito del verbale conclusivo e vista la nuova disciplina della durata della mediazione, sarà più semplice per avvocati e giudici verificare la sussistenza o meno di un termine scaduto.
* * *
5/ La conformità delle copie dell’accordo
In linea di massima e pur in assenza di specifica statistica risulta che gli obblighi derivanti dagli accordi di mediazione vengono spontaneamente adempiuti.
Può però pur sempre accadere che la parte debba avvalersi del titolo esecutivo (art. 12, co. 1, primo periodo, vecchio e nuovo testo).
Si è posto allora il problema della autenticità delle copie trasmesse con modalità telematica, che il correttivo affronta introducendo all’art. 12, co. 1, del d. lvo n. 28/ 2010 la previsione che “l’avvocato certifica la conformità all’originale della copia dell’accordo trasmessa con modalità telematiche all’ufficiale giudiziario, ai sensi degli articoli 196 decies e 196 undecies del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 recante disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie”.
* * *
Altri interventi infine riguardano un restiling terminologico, correzioni di piccoli errori del testo originario e la disciplina del patrocinio gratuito, mentre gli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 216/ 2024 contengono rispettivamente il correttivo della negoziazione assistita e l’abrogazione della legislazione anti-Covid del 2020.
Si può quindi affermare che dal 25 gennaio prossimo si avrà una mediazione più scorrevole, flessibile ed informale: un passo avanti sulla strada dell’efficienza e della utilità dell’istituto.
N.1
del registro al Ministero della Giustizia
Headquarters
Via Marcantonio Colonna, 54
00192 Roma (RM)
Telefono: +39 06360937
Email: info@adrcenter.com
P.Iva: IT14722131001
Seguici su:
Menu
Link Utili
Il Gruppo
Powered by EfestoDev