Prospettive della mediazione nell’ambito dell’imminente riforma della giustizia civile
Il ciclo dei video-forum di ADR Center prosegue con un dibattito a tre sulle misure recentemente annunciate dal Ministro Orlando sia per “aggredire” l’arretrato sia per potenziare la risoluzione alternativa delle controversie. A discutere delle prospettive della risoluzione alternativa delle controversie sono stati:
• Con. Francesco Antonio Genovese, Corte di Cassazione
• Prof. Giuseppe De Palo, ADR Center e Hamline University
• Prof. Chiara Giovannucci Orlandi, Università di Bologna
8 commenti
Grazie Stefania,
il dibattito sara’ sicuramente interessante.
Certo molti sono gli argomenti da trattare e molte le modifiche da proporre. Partendo proprio dal d. lgs. n. 28/ 2010 e dalle succ. modifiche, che nulla hanno modificato se non in peggio, lo stato della mediazione.
sarebbe fondamentale un coinvolgimento piu’ attivo dei mediatori , perché senza mediatori non c’e’ mediazione, e valutare attentamente la negoziazione assistita.
Perché se la giustizia e i diritti diventano esclusiva di uno solo degli operatori del settore i rischi di diseguaglianza di rapporti di forza potrebbe essere pericoloso. Il bilanciamento dei poteri e’ necessario sia tra organi dello Stato sia all’interno degli stessi
@Maria Vittoria Occorsio
Grazie a te Maria Vittoria, condivido le osservazioni e ti invito a renderci partecipi delle tue osservazioni.
ulteriori osservazioni e commenti
Relazione di accompagnamento all’articolato normativo della proposta in tema di misure urgenti per la riforma della Giustizia e la disciplina di alcune dei modi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile, commerciale e di famiglia.
Premessa
La presente proposta di in tema di misure urgenti per la riforma della Giustizia Civile e sulla disciplina di alcuni dei modi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile, commerciale e di separazione tra i coniugi, penale e amministrativa, mira ad introdurre nell’ordinamento disposizioni volte a consentire, da un lato, la riduzione del contenzioso, attraverso la possibilità del trasferimento in sede arbitrale di procedimenti pendenti, d’altro a promuovere, in sede di procedure alternative la rapida soluzione di controversie già pendenti o che sopravvengono.
In particolare, la risoluzione dei conflitti in via stragiudiziale viene favorita dall’introduzione di un nuovo istituto quale la negoziazione assistita da un avvocato che si aggiunge a quello già esistente della mediazione la cui disciplina, alla luce delle positive esperienze segnate durante la sua prima fase, è stata rivisitata e potenziata.
L’intervento nel suo complesso, anche in merito alla disciplina dell’arbitrato, ha come primo obiettivo quello di smaltire l’enorme carico di arretrato giudiziario degli oltre 5.200.000 giudizi pendenti in sede civile, che si pongono come un ostacolo insormontabile per il concreto avvio del processo civile telematico il quale richiede che siano liberi tutti gli attori del processo civile e le risorse interne dell’amministrazione della Giustizia. La proposta ha anche l’obiettivo di valorizzare la competenze dei mediatori, che in questi primi anni hanno saputo dimostrato grande professionalità, e soprattutto dell’Avvocatura che assume nel contesto della presente proposta un ruolo centrale con la negoziazione assistita e con l’arbitrato.
1 – Istituzione del Tribunale multi porte
La presente proposta nasce dalla presa d’atto che nonostante l’intervento riformatore, per oltre un cinquantennio, sia sulla struttura normativa dell’ordinamento giudiziario che sulla disciplina del rito civile i risultati sono scoraggianti in quanto i carichi di lavoro dei ruoli delle Corti e dei Tribunali della Repubblica sono ancora presidiate da un numero di controversie non smaltibili in tempi accettabili.
Sulla base di queste semplici considerazioni bisogna prendere atto che l’approccio sino ad oggi seguito nella riforma del sistema civile Italiano è stato fallimentare e le ultime proposte appaiono come semplici aspirine rispetto al malato “Giustizia” che ha, invece, bisogno di trapianti sostitutori di alcuni dei suoi organi vitali, trapianti indispensabili per la sua stessa sopravvivenza e in definitiva per la crescita competitiva e la tenuta democratica del Paese.
Occorrono cambiamenti radicali, occorre cioè sottrarre – in ingresso – alle Corti e ai tribunali civili alcune categorie di controversie che dovranno essere dirottate agli Organismi di mediazione, alle associazioni e ai professionisti che dovranno operare sulla base di un procedimento flessibile e non formalizzato in rigide procedure .
La crescente insoddisfazione pubblica verso l’apparato giudiziario richiede un approccio innovativo per abbattere l’arretrato giudiziario e il carico di lavoro delle Corti e dei Tribunali. Occorre istituire il Tribunale multi-porta presso ogni palazzo di giustizia con l’obiettivo di consentire un accesso personalizzato alla giustizia e di ridurre il peso sulla giurisdizione contenziosa attraverso soluzioni alternative con eliminazione del carico di lavoro dai ruoli dei singoli giudici. Un palazzo di giustizia nel quale la risoluzione delle controversie avviene mediante l’accesso a porte e programmi multipli. Ogni caso cioè deve subire una preliminare diagnosi per poter individuare a quali porte dovrebbe accedere per trovare la sua pronta soluzione. Detti programmi diagnostici dovranno essere situati all’esterno del palazzo di giustizia e comprenderanno le soluzioni quali la negoziazione assistita dagli avvocati, la conciliazione, la mediazione, l’arbitrato ed i servizi sociali e solo in ultima analisi la giurisdizione contenziosa.
Per la verifica della correttezza dello stesso programma diagnostico la parte non consenziente potrà, poi, sempre fare ricorso in sede contenziosa, proporla al giudice il quale deciderà se trattenerlo o se riassegnarlo alla mediazione alla negoziazione assistita o a un arbitro.
2 – Natura delle cause e discriminante
Il Tribunale multi-porta è utilizzabile solo per le controversie relative a diritti disponibili. Quelli relativi a diritti indisponibili sono sempre di competenza esclusiva della giurisdizione.
3 – Strumenti di composizione
Negoziazione assistita: la procedura di negoziazione assistita è riservata solo agli avvocati, che dovranno concluderla entro un massimo di 60 giorni. La negoziazione è una procedura stragiudiziale obbligatoria di ADR, al costo relativo dell’attività stragiudiziale. In essa il componimento delle liti avviene con l’ausilio di un altro Avvocato terzo e neutrale – c.d. Negoziatore – ed è volta al raggiungimento di un accordo avente l’efficacia del titolo esecutivo. Il negoziatore dovrà essere formato sulla base di corsi erogati dagli Enti di formazione dei mediatori accreditati ai sensi del decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, come modificato con legge n. 98 del 9 agosto 2013 e dal D.M. della Giustizia n. 180 del 4 novembre 2010 e successive modifiche ed integrazioni.
La Procedura è disciplinata da una specifica Convenzione e si svolge con modalità simili ad un normale processo ma è esclusivamente orale e concentrata, con scambio di atti e documenti, audizione delle parti e proposta finale di accordo. Il Negoziatore deve essere iscritto nell’Elenco speciale degli “Avvocati per la Negoziazione Assistita”.
Il terzo (negoziatore) avvocato deve avere anzianità d’iscrizione all’albo di almeno 5 anni e con esperienza certificata di formazione in mediazione e negoziazione. La negoziazione è strutturata come condizione di procedibilità ed è in funzione complementare alla mediazione. La convenzione di negoziazione deve prevedere per il Negoziatore il potere di autentica delle sottoscrizioni apposte alla convenzione
L’esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale per le controversia in materia di risarcimento del danno o di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti i 100.000 euro salvo che le parti decidano di esperire volontariamente la mediazione. E’ obbligatoria in materia di separazione dei coniugi e convenzioni matrimoniali, ma solo quando non vi sono figli.
Mediazione ai fini della conciliazione: strutturata sulla base degli Organismi di mediazione e mediatori accreditati in sede Ministeriale ai sensi del decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, come modificato con legge n. 98 del 9 agosto 2013 e D.M. della Giustizia n. 180 del 4 novembre 2010 e successive modifiche ed integrazioni.
Arbitrato: riservato ai solo avvocati con anzianità d’iscrizione all’albo di almeno 10 anni e con esperienza certificata di formazione in materia di arbitrato per corsi seguiti presso le Università Pubbliche o Private.
Obbligatorietà della negoziazione e della mediazione
La negoziazione assistita e la mediazione, quando si tratta di diritti disponibili, sono per le relative materie condizione di procedibilità.
Volontarietà della negoziazione assistita: per le materie diverse da quelle dell’art. 5 co. 1 del D. Legs. n. 28/2010 (e della presente legge) e per tutti i reati che in sede penale sono perseguibili a querela di parte, nonché per le controversie amministrative di valore non superiore a 500 mila euro. La negoziazione assistita può essere volontariamente tentata.
La mediazione civile e commerciale e obbligatoria per tutte le cause in materia civile e commerciale indicate al 1 co. dell’art. 5 del D. Lgs n. 28 /2010 ( e della presente legge).
Arbitrato : Tutte le cause precedenti al 30 giugno 2014, relative ai diritti disponibili, che non hanno raggiunto la conciliazione in seguito al ricorso obbligatorio alla mediazione e alla negoziazione assistita possono essere:
a)-proposte dinanzi al giudice competente : le cause proposte in sede ordinaria saranno regolate dal relativo rito e saranno trattate con le modalità informatiche vigenti;
b)-proposte dinanzi alle camere arbitrali o a arbitri/o nominato di comune scelta tra le parti con forte incentivo sulle spese di accesso sulle imposte e tasse e credito d’imposta per i soggetti che lo sceglieranno.
Agli arbitri potrà essere richiesta una decisione irrituale con bonus sulle spese o rituale con spese come da contributo unificato.
Una causa dinanzi ad un arbitro non può avere una durata maggiore di 12 mesi pena cancellazione dell’abilitazione dell’arbitro a svolgere l’attività. Nelle cause civili pendenti in grado d’appello le parti potranno congiuntamente richiedere di promuovere un procedimento arbitrale con benefici fiscali e credito d’imposta per entrambe.
Per le nuove cause dal 1 luglio 2014
Utilizzo esclusivo della modalità informatica e telematica con la sola raccolta della prova in udienza sui capi proposti dalle parti negli atti introduttivi e una sola udienza di discussione esclusivamente orale e pubblica.
La sentenza dovrà essere emessa entro 60 giorni pena responsabilità disciplinare del giudice.
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Definizioni
1.Ai fini della presente legge, si intende per:
a) mediazione: l’attività, comunque denominata, senza limiti di valore e di competenza per territorio, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con l’immediata formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;
b) mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo e in possesso di esperienza acquisita per mezzo di certificata frequenza a un corso di formazione di base in mediazione e diritto processuale civile di non meno di 100 ore e di certificati percorsi teorico-pratici, di aggiornamento biennale di non meno di 20 ore, tenuti da Enti di Formazione accreditati dal ministero della giustizia ai sensi del decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, come modificato con legge n. 98 del 9 agosto 2013 e del D.M. della Giustizia n. 180 del 4 novembre 2010 e successive modifiche ed integrazioni.
c) conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;
d) organismo: l’ente pubblico o privato, presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione;
e) registro: il registro degli organismi istituito con decreto del Ministro della giustizia ai sensi del decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, come modificato con legge n. 98 del 9 agosto 2013 e D.M. della Giustizia n. 180 del 4 novembre 2010 e successive modifiche ed integrazioni.
f) negoziazione: l’attività stragiudiziale per il componimento delle liti, cogestita esclusivamente da avvocati, con l’ausilio di un Avvocato terzo e neutrale – Negoziatore – con potere di proposta per le materie obbligatorie relative al risarcimento del danno o pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 100.000 euro e con facoltà di proposta per le materie obbligatorie di separazione dei coniugi e convenzioni matrimoniali quando non vi sono figli e per
quelle non obbligatorie relative ai reati perseguibili a querela di parte, nonché per le controversie amministrative di valore non superiore a 500 mila euro.
g) procedimento di negoziazione assistita: disciplinato dalla convenzione di negoziazione, mediante la quale le parti, che non abbiano adito un giudice o un arbitro, convengono di risolvere la controversia tramite l’assistenza di un negoziatore al quale attribuiscono il potere di autentica delle sottoscrizioni apposte alla convenzione e all’accordo finale e il potere di fare una proposta in via equitativa per la risoluzione della lite sulla base del procedimento del rito del lavoro.
h) accordo negoziato: transazione avente efficacia di titolo esecutiva con la sottoscrizione degli avvocati, parti e negoziatore.
i) negoziatore: terzo imparziale con anzianità d’iscrizione all’albo di almeno 5 anni e con esperienza certificata di frequenza a un corso di formazione di base in negoziazione e in possesso di certificati percorsi di aggiornamento biennali tenuti da Enti di Formazione accreditati dal ministero della giustizia ai sensi del decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, come modificato con legge n. 98 del 9 agosto 2013 e del D.M. della Giustizia n. 180 del 4 novembre 2010 e successive modifiche ed integrazioni, al quale le parti convengono, mediante una convenzione, di attribuire il potere di fare anche una proposta non vincolante, anche in via equitativa per la risoluzione della lite.
Art. 2
Controversie oggetto di mediazione e negoziazione
1. Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile commerciale su diritti disponibili, secondo le disposizioni della presente legge.
2.Chiunque può accedere alla negoziazione assistita per comporre una controversia relativa al risarcimento del danno o al pagamento di una somma non eccedente 100.000 euro e per comporre controversie relative a reati perseguibili a querela di parte, nonché amministrative di valore non superiore a 500 mila euro e, qualunque ne sia il valore, in materia di separazione dei coniugi e convenzioni matrimoniali quando non vi sono figli minorenni.
2. La presente legge non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, ne’ le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi.
Capo II
DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA
Art. 3
Disciplina applicabile e forma degli atti
1. Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell’Organismo scelto dalle parti .
2. Al procedimento di negoziazione assistita si applica la convenzione di negoziazione che salvo specifico regolamento deve rinviare al procedimento del Libro II, Titolo IV del Codice di Procedura Civile.
3.Il regolamento dell’Organismo di mediazione deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi dell’articolo 11, nonché le modalità di nomina del mediatore in modo che ne sia assicurata l’equidistanza dalle questioni poste alla sua attenzione nonché l’idoneità al fine del corretto e rapido espletamento dell’incarico.
4. Gli atti del procedimento di mediazione e di negoziazione assistita non sono soggetti ad alcuna formalità.
5. La mediazione e la negoziazione assistita nella fase preliminare e preparatoria può svolgersi in modo informale e anche con modalità telematiche con scambio di e-mail, telefonate, incontri informali video conferenza e quant’altro necessario a far assumere al mediatore o negoziatore ogni informazione e documentazione utile ai fini dell’accordo.
Art. 4
Accesso alla mediazione
1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all’articolo 2 è presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo al quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell’istanza.
2. La domanda di negoziazione assistita relativa alle controversie di cui all’articolo 2 è presentata mediante deposito di un’istanza congiunta presso il Consiglio di un ordine forense ove è iscritto l’avvocato individuato come negoziatore. In caso di domanda disgiunta per la nomina e competente il Consiglio dell’Ordine Forense dove è stata depositata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell’istanza. Quando la parte chiamata in negoziazione non accetta il negoziatore individuato dall’istante allora la nomina del negoziatore è fatta dal Presidente del Consiglio dell’Ordine, o dal consigliere delegato, per sorteggio sulla base degli elenchi di specializzazione per la materia per la quale si richiede la negoziazione.
3. L’istanza di mediazione deve indicare l’organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa nonché l’esposizione succinta delle richieste quale piattaforma dell’accordo. L’avvocato è sempre tenuto, anche quando la mediazione non è condizione di procedibilità della domanda, all’atto del conferimento dell’incarico, a informare l’assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione e delle agevolazioni fiscali previste dalla legge. L’informativa è sempre fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l’avvocato e l’assistito è annullabile. Il documento che contiene l’informazione è sottoscritto dall’assistito e dall’avvocato e deve essere sempre notificato in allegato all’atto introduttivo dell’eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata notificazione del documento dichiara la causa improcedibile.
4) La domanda di negoziazione assistita si propone mediante il deposito di un istanza la quale deve contenere: l’indicazione del Consiglio dell’Ordine Forense del negoziatore scelto, il nome, il cognome, nonché la residenza o il domicilio eletto del ricorrente, il nome, il cognome e la residenza o il domicilio o la dimora del chiamato o dell’istante quando la domanda pur essendo congiunta è fatta con due atti separati. Se istante o chiamato è una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un comitato, l’istanza deve indicare la denominazione o ditta nonché la sede dell’ istante o del chiamato in Negoziazione. Con l’istanza di chiamata e con quella di adesione le parti e i loro difensori devono chiaramente e definitivamente determinare l’oggetto della domanda e delle eccezioni fare una esaustiva e definitiva esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda e la resistenza con le relative conclusioni. Inoltre nell’istanza di chiamata e nell’atto di adesione devono essere indicati specificamente i mezzi di prova di cui l’istante e il chiamato intendono avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione.
Art. 5
Condizione di procedibilità e rapporti con il processo del procedimento di mediazione
1.Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi della presente legge ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal legge 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al legge1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto o rilevata d’ufficio dal giudice in qualunque grado e fase del giudizio anche in sede di giudizio di legittimità. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 7. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al legge 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
2.Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione o di negoziazione assistita in tal caso l’esperimento del procedimento di mediazione o di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di giudizio di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 7 e, quando la mediazione o negoziazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
2-bis. Nei casi di cui al comma precedente e di quelli di cui all’art. 185-bis del Codice di Procedura civile, il Giudice anche quando la mediazione o la negoziazione assistita è stata già esperita può rimettere la causa al mediatore o al negoziatore per la composizione con la previsione che in mancanza di accordo dovrà essere decisa in sede arbitrale.
3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, ne’ la trascrizione della domanda giudiziale.
4. I commi 1 e 2 non si applicano:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all’articolo 667 del codice di procedura civile;
c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile;
d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile;
e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata;
f) nei procedimenti in camera di consiglio;
g) nell’azione civile esercitata nel processo penale.
5. Fermo quanto previsto dal comma 1 e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l’atto costitutivo dell’ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l’arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 7. Allo stesso modo il giudice o l’arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti all’organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all’atto costitutivo, l’individuazione di un diverso organismo iscritto.
6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all’articolo 14 presso la segreteria dell’organismo.
Art. 6
Condizione di procedibilità e rapporti con il processo del procedimento di negoziazione assistita
1.Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia per materie diverse da quelle di cui all’art. 5 co. 1 della presente legge e in materia di separazione dei coniugi e convenzioni matrimoniali quando non vi sono figli minorenni, per i conflitti configuranti reati che in sede penale sono perseguibili a querela di parte, nonché per le controversie amministrative su diritti disponibili e di lesione di un interesse legittimo il cui valore monetario sia quantificabile in una somma non superiore a 500 mila euro, può attivare il procedimento di negoziazione assistita ai sensi della presente legge.
2.Chi intende, altresì, esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno o di pagamento di crediti contestati non eccedenti 100.000 euro o un’azione relativa a controversie disciplinate dal codice del consumo, o una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e, comunque per materie non rientranti tra quelle previste dall’articolo 5, comma 1 della presente legge, deve, come condizione di procedibilità per poter proporre in giudizio una domanda esperire preventivamente il tentativo di negoziazione assistita. L’improcedibilità può essere eccepita dal convenuto o rilevata d’ufficio dal giudice in qualunque grado e fase del giudizio anche in sede di giudizio di appello.
3.Dal momento del deposito dell’istanza di negoziazione assistita presso la segreteria dell’Ordine Forense del negoziatore scelto questa produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di negoziazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all’articolo 14 presso la segreteria dell’Ordine Forense il quale è tenuto a darne comunicazione con PEC a tutte le parti costituite.
4. Nelle controversie disciplinate dal codice del consumo e per tutte le altre controversie di negoziazione assistita le parti devono essere rese edotte dal Negoziatore, ai sensi dell’art. 9 lettera b) della direttiva 2013/11/UE e del parlamento europeo e del consiglio del 21 maggio 2013, devono essere informate del fatto che non sono obbligate a ricorrere a un avvocato o consulente legale, ma possono chiedere un loro parere indipendente o essere rappresentate o assistite da terzi in qualsiasi fase della procedura stessa.
Art. 7
Durata del procedimento di mediazione e di negoziazione assistita
1.Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi decorrente dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del sesto o del settimo periodo del comma 1 dell’articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2 dell’articolo 5, non è soggetto a sospensione feriale.
2. Il procedimento di negoziazione assistita ha una durata non superiore a 90 giorni decorrenti dalla data del deposito dell’atto di difesa del chiamato e tale periodo non è soggetto a sospensione feriale.
Art. 8
Effetti sulla ragionevole durata del processo
1. I periodi di cui all’articolo precedente e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell’articolo 5, commi 1 e 2, non si computano ai fini di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.
Art. 9
Procedimento di mediazione
1. All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro, non oltre trenta giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate immediatamente all’altra parte con ogni mezzo idoneo volto ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Dal momento della nomina e dall’accettazione il mediatore può contattare anche informalmente e separatamente le parti per acquisire ogni elemento e documentazione utile al fine di poter esercitare anche la proposta in sede di primo incontro, in tal caso, indipendentemente dal rifiuto o dall’accettazione della proposta, l’indennità di mediazione dovuta all’organismo si riduce ad 1/3 di quella intera spettante in base alla tariffa dell’organismo. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l’organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari senza aumento del costo del servizio di mediazione.
2. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede anche secondaria dell’organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell’organismo o il diverso luogo scelto dalle parti.
3. Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.
4. Quando non può procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell’organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti.
5. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, comporta la contumacia del chiamato o dell’istante che non compare nel procedimento stesso. La dichiarazione di contumacia è revocata dal giudice, nel successivo giudizio, se ricorrono giusti motivi e la parte è rimessa in termine e ogni decadenza e preclusione maturata è sanata. Se invece il giudice non ritiene che sussistevano i giusti motivi, revoca con ordinanza non impugnabile la contumacia ma fa salve le preclusioni e le decadenze maturate e condanna altresì, con la stessa ordinanza, la parte al versamento immediata all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Art. 10
Procedimento di negoziazione assistita
1.All’atto della presentazione dell’istanza di negoziazione assistita, il Presidente del Consiglio dell’Ordine Forense, o suo delegato, comunica, con qualsiasi mezzo, al negoziatore designato l’istanza e alla parte chiamata il nome del Negoziatore proposto dalla parte istante e lo averte che nel caso di non accettazione procederà immediatamente ai sensi del comma 2 dell’articolo 4 della presente legge. Dell’eventuale ricusazione il Presidente, o suo delegato, ne dà comunicazione alle parti. Se la ricusazione avviene a procedimento iniziato sulla base di specifici motivi il Presidente dell’Ordine potrà rinominare o confermare per una sola volta il Negoziatore designato e il tempo occorrente non sospende la decorrenza del termine entro cui deve svolgersi il procedimento.
2.Il negoziatore designato o quello sorteggiato ai sensi dell’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 4 della presente legge, contatta senza ritardo e senza formalità gli avvocati delle parti e le parti e invita il chiamato, quando l’istanza di negoziazione non è congiunta, a depositare, a pena di decadenza, entro 10 giorni presso di se l’istanza di adesione contenente i requisiti e la documentazione di cui al comma 4 dell’art. 4 della presente legge, e fissa il primo incontro nei successivi 5 giorni. Dalla data del primo incontro decorre il termine di 90 giorni entro il quale deve concludersi la negoziazione se la materia è condizione di procedibilità. Dalla date di presentazione dell’istanza o di adesione alla negoziazione è impedita ogni decadenza e preclusione, per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal deposito del verbale che certifica il fallimento della negoziazione presso la segreteria dell’Ordine Forense che è tenuto a darne comunicazione con PEC a tutte le parti costituite.
3. Il procedimento di negoziazione assistito avviene sulla base della convenzione di negoziazione mediante la quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere la controversia tramite l’assistenza del negoziatore-avvocato e dei propri avvocati. La convenzione negoziale disciplina la procedura quando si tratta di negoziazione volontaria ma in assenza di specifico regolamento si applica al procedimento di negoziazione obbligatoria disciplinata al Libro II, Titolo IV del Codice di Procedura Civile.
4.Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, o valutazioni di esperti il Negoziatore, se non ha competenza specifica, sull’accordo di tutte le parti, può nominare un arbitratore a spese comuni o della parte richiedente. Il Negoziatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia. Quando la negoziazione ha risultato positivo al negoziatore è dovuta una indennità pari a quella spettante per valore e prestazione della tariffa professionale stragiudiziale degli avvocati. E’ dovuta, invece, l’indennità ridotta di 1/3 di quella intera spettante se la negoziazione non riesce.
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Art. 11
Dovere di riservatezza del Mediatore e del Negoziatore
1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’organismo o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione o di negoziazione assistita è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è il Negoziatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.
Art. 12
Inutilizzabilità e segreto professionale
1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione e di negoziazione assistita non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l’insuccesso della mediazione o della negoziazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni e, per la negoziazione assistita, fatto salvo quanto previsto al co. 4 dell’art. 14 della presente legge. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
2. Il mediatore o il Negoziatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione o di negoziazione, ne’ davanti all’autorità giudiziaria ne’ davanti ad altra autorità. Al mediatore e al Negoziatore si applicano le disposizioni dell’articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell’articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.
Art. 13
Conciliazione a seguito del procedimento di mediazione
1. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo. Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all’articolo 16.
2. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro quindici giorni, l’accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
3. Se è raggiunto l’accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sola sottoscrizione dell’accordo da trascrivere, allegato al processo verbale certificato dal mediatore, deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L’accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.
4. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l’indicazione della proposta; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
5. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell’organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.
Art. 14
Conciliazione a seguito del procedimento di negoziazione
1. Se è raggiunto l’accordo il negoziatore redige l’atto di transazione contenente le ragioni di fatto e diritto nonché le condizioni alle quali le parti si sono accordate. La transazione contenente il testo dell’accordo è sottoscritta dalle parti e dai difensori e dal Negoziatore che certifica la firma dei sottoscrittori. L’accordo così sottoscritto costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, delle somme in esso riportate e per l’esecuzione in forma specifica per quanto pattuito, per l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e per le restituzioni e remissione in sede penale e ripristinatorie in sede amministrativa.
2.Gli avvocati e il Negoziatore attestano altresì con specifica e distinta sottoscrizione la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico e l’assenza di lesione di diritti di terzi. In mancanza dell’attestazione l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico. In tale ultimo caso l’indennità dovuta al negoziatore e gli onorari degli avvocati dovuti sulla base della tariffa per l’attività stragiudiziale svolta sono ridotti di 1/3.
3.Se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 del codice civile per procedere alla trascrizione dell’accordo occorre l’autentica delle firme delle sole parti del pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
4.Quando l’accordo non è raggiunto il negoziatore, se trattasi di negoziazione obbligatoria, formula processo verbale nel quale riporta anche le posizioni delle parti espresse nelle conclusioni e indica le ragioni del mancato accordo. Nello stesso verbale, il negoziatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di negoziazione e in quest’ultimo caso si applica l’art. 9 comma 5 della presente legge. Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell’Ordine e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono.
Art. 15
Efficacia esecutiva ed esecuzione dell’accordo di conciliazione
1. Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano state assistite da un avvocato, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico. Nelle controversie transfrontaliere di cui all’articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l’accordo deve avere esecuzione.
2. Il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Art. 16
Spese processuali
1.Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l’applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8, comma 4.
2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.
3. Nella negoziazione assistita obbligatoria quando con il provvedimento che definisce il giudizio il giudice dichiara anche infondate le posizioni espresse e le conclusioni rese indicate dal Negoziatore quali ragioni del mancato accordo pone a carico della parte che vi ha dato causa, o di entrambe, le spese di negoziazione e condanna al rimborso all’erario dello Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato versato. Resta ferma l’applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile.
4. Le disposizioni precedenti si applicano anche ai procedimenti davanti agli arbitri.
Art. 17
Obblighi del mediatore e del negoziatore
1. Al mediatore e ai suoi ausiliari e al negoziatore è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell’opera o del servizio; è fatto divieto al solo mediatore e ai suoi ausiliare di percepire compensi direttamente dalle parti.
2. Al negoziatore a conclusione dell’attiva le parti devono versare in parti uguali direttamente l’indennità dovuta per la quale è dallo stesso rilasciata fattura.
2. Al mediatore e al Negoziatore è fatto obbligo di:
a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale è designato, una dichiarazione di imparzialità nonché gli ulteriori impegni eventualmente previsti rispettivamente dal regolamento dell’Organismo e dalla convenzione di negoziazione;
b) informare immediatamente rispettivamente l’organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all’imparzialità nello svolgimento della mediazione o della negoziazione;
c) formulare ogni proposta nel rispetto del limite dell’ordine pubblico e delle norme imperative;
3. Su istanza di parte, il responsabile dell’organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore. Il regolamento individua la diversa competenza a decidere sull’istanza, quando la mediazione è svolta dal responsabile dell’organismo. Per la negoziazione per la sostituzione si procederà a norma dell’art. 10 comma 1 della presente legge.
Art. 18
Mediazione nell’azione di classe
1.Quando è esercitata l’azione di classe prevista dall’articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al legge6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l’adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito.
Art. 19
Albo dei Negoziatori
Presso ogni Consiglio dell’Ordine degli avvocati è istituito l’albo generale dei Negoziatori diviso in sotto sezioni per materie di specializzazione. All’albo possono iscriversi gli avvocati con anzianità d’iscrizione di almeno 5 anni e che non abbiano riportato provvedimenti disciplinari, nell’ultimo quinquennio, diverso dal semplice richiamo. Per poter essere iscritti gli avvocati devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
a).attestato rilasciato da un Ente di Formazione di cui all’art. 1 della presente legge che certifica l’ iscrizione e la frequenza ad un corso di formazione di base di non meno di 80 ore in negoziazione e tecniche di composizione dei conflitti;
b).l’impegno a frequentare ogni biennio un corso di aggiornamento per non meno di 18 ore con percorsi di aggiornamento teorico-pratici tenuti da Enti di Formazione accreditati ai sensi dell’art. 1 della presente legge.
I corsi di formazione e di aggiornamento di 30 partecipanti dovranno essere tenuti sulla base di programmi relativi alle tecniche di gestione del conflitto e alle competenze pratiche del negoziatore, alla metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e alle relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa nonché sulle strategie di negoziazione per il raggiungimento dell’’obiettivo transattivo e analisi di tutte le azioni della strategia. Infine nozioni di tattica per la pianificare al meglio ogni singola azione anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice.
Capo III
ORGANISMI DI MEDIAZIONE
Art. 20
Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori
1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all’articolo 2 del presente decreto. Gli organismi devono essere iscritti nel registro.
2. La formazione del registro e la sua revisione, l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l’istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi sono disciplinati con il decreto della giustizia n. 180 del 5 novembre 2010 e successive modifiche ed integrazioni. A tali disposizioni si conformano gli organismi di composizione extragiudiziale previsti dall’articolo 141 del codice del consumo, di cui al legge 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.
3. L’organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e il codice etico, comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento devono essere previste le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall’organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al regolamento devono essere allegate le tabelle delle indennità spettanti agli organismi costituiti da enti privati, proposte per l’approvazione. Ai fini dell’iscrizione nel registro il Ministero della giustizia valuta l’idoneità del regolamento.
4. La vigilanza sul registro è esercitata dal Ministero della giustizia e, con riferimento alla sezione per la trattazione degli affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche dal Ministero dello sviluppo economico.
5. Presso il Ministero della giustizia è istituito, con decreto ministeriale, l’elenco dei formatori per la mediazione. Il decreto stabilisce i criteri per l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché per lo svolgimento dell’attività di formazione, in modo da garantire elevati livelli di formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, è stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione all’attività di formazione di cui al presente comma costituisce per il mediatore requisito di qualificazione professionale.
6. L’istituzione e la tenuta del registro e dell’elenco dei formatori avvengono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti, e disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, per la parte di rispettiva competenza, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
7. Sono iscritti di diritto gli Organismi di mediazione e gli Enti di Formazione già accreditati ai sensi del decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, come modificato con legge n. 98 del 9 agosto 2013 e dal D.M. della Giustizia n. 180 del 4 novembre 2010 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 21
Risorse, regime tributario e indennità della mediazione e per la negoziazione assistita
1. In attuazione dell’articolo 60, comma 3, lettera o), della legge 18 giugno 2009, n. 69, le agevolazioni fiscali previste dal presente articolo, commi 2 e 3, rientrano tra le finalità del Ministero della giustizia finanziabili con la parte delle risorse affluite al «Fondo Unico Giustizia» attribuite al predetto Ministero, ai sensi del comma 7 dell’articolo 2, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e dei commi 3 e 4 dell’articolo 7 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 luglio 2009, n. 127.
2. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
3. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 100.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.
4. Il D.M. della giustizia n. 180 del 4 novembre 2010 e sue successive modifiche ed integrazioni emanato ai sensi dell’articolo 16, comma 2 del decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, come modificato con legge n. 98 del 9 agosto 2013 restano in vigore sino al successivo provvedimento di adeguamento alle disposizioni della presente legge.
4-Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’art. 5, comma 1 ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell’art. 5, comma 2, della presente legge, all’organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 76(L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,n. 115, e successive modificazioni. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l’organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l’organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato
5- Quando la negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda l’ indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 76(L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,n. 115, e successive modificazioni è dalla parte richiedibile in favore del solo Negoziatore. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso il Consiglio dell’Ordine Forense apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal negoziatore-avvocato, nonché a produrre, a pena di inammissibilità la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato che sarà trasmessa ai competiti uffici finanziari per i controlli di legge.
6. Il Ministero della giustizia provvede, nell’ambito delle proprie attività istituzionali, al monitoraggio delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento dell’indennità di mediazione. Dei risultati di tale monitoraggio si tiene conto per la determinazione delle indennità spettanti agli organismi pubblici, in modo da coprire anche il costo dell’attività prestata a favore dei soggetti aventi diritto all’esonero.
7. L’ammontare dell’indennità può essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall’Istituto Nazionale di Statistica, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel triennio precedente.
8. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 2 e 3, valutati in 5,9 milioni di euro per l’anno 2015 e 7,018 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota delle risorse del «Fondo unico giustizia» di cui all’articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, resta acquisita all’entrata del bilancio dello Stato.
Art. 22
Organismi di mediazione e Albo dei Negoziatori tenuti presso i Consigli degli ordini Forensi
1.I Consigli degli Ordini degli avvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dal presidente del tribunale. Gli organismi presso i tribunali sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dell’articolo 16, comma 2 del decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, come modificato con legge n. 98 del 9 agosto 2013 e dal D.M. della giustizia n. 180 del 4 novembre 2010 e sue successive modifiche ed integrazioni.
2.I consigli degli ordini degli avvocati devono istituire presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale e dei locali del Tribunale di cui hanno la disponibilità l’albo e il servizio di segreteria per la negoziazione assistita. I negoziatori possono esercitare sull’intero territorio Nazionale e Comunitario sulla base del solo requisito di iscrizione all’albo tenuto dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza.
Art. 23
Devoluzione all’Arbitro
1. Le cause per le quali le parti devono fare volontario o obbligatorio ricorso agli istituti della mediazione e della negoziazione assistita, se non conciliate o transate, potranno essere devolute all’arbitro. Le cause civili pendenti in primo grado che in grado d’appello potranno essere congiuntamente devolute all’arbitro.
Sono escluse dall’arbitrato le cause che hanno ad oggetto diritti indisponibili la materia del lavoro, della previdenza e assistenza sociale.
Art. 24
Nomina degli Arbitri e Procedimento
1.La causa non assunta in decisione su richiesta congiunta delle parti è rimessa dal giudice all’arbitro se trattasi di diritti disponibili. Il fascicolo è trasmesso al Presidente del Consiglio dell’ordine circondariale forense in cui si trova l’ufficio giudiziario innanzi al quale è incardinato il giudizio per la nomina di un collegio arbitrale. Le parti possono provvedere esse stesse alla designazione degli arbitri individuati tra gli avvocati iscritti ad un albo da almeno dieci anni e che si siano resi disponibili con dichiarazione fatta al Consiglio dell’ordine circondariale di loro appartenenza.
2.Ricevuto il fascicolo il procedimento prosegue dinanzi allo stesso e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali prodotti dalla domanda giudiziale e il lodo avrà gli stessi effetti della sentenza. Nell’ipotesi in cui la traslatio iudicis sia disposta in grado d’appello, il lodo deve essere reso entro centoventi giorni in mancanza il processo deve essere riassunto entro i successivi sessanta giorni. Se il processo è riassunto il lodo non può più essere pronunciato.
3.Le cause comunque devolute agli arbitri sono esente da imposte e tasse e qualsiasi imposta di registrazione e godono dei benefici fiscali e del credito d’imposta per entrambe le parti nella misura corrispondente all’indennità versata all’arbitro determinata sulla base della tariffa forense calcolate per le attività effettuate ai minimi della tariffa degli avvocati.
Art. 25
Abrogazione di norme
Sono abrogati gli articoli dal 1 al 17 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 cosi come modificato con legge 9 agosto 2013 n. 98, restano in vigore gli articoli dal 18 – 19 –20– 21- 22 -23. All’art. 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 al primo comma dopo “fino a concorrenza di euro cinquecento” è sostituito “fino a concorrenza di euro mille”. Dopo il primo comma, del medesimo articolo 20 è aggiunto il comma 1-bis “Alle parti che corrispondono l’indennità al Negoziatore è riconosciuto, in caso di successo della negoziazione, anche per le negoziazioni volontarie, un credito d’imposta commisurato all’intera indennità versta, fino a concorrenza massima di euro millecinquecento. In caso di insuccesso della negoziazione nulla e dovuto alle stesse parti a titolo di credito d’imposta.”
Purtroppo non funziona il modello di mediazione del nuovo 28/10…concessioni alle corporazioni degli avvocati hanno portato male…malissimo…BISOGNA CORREGGERLE…prima di parlare d’altro…
1. come mediatore trovo umiliante lavorare gratuitamente, il primo incontro gratuito è fonte di grande frustrazione tanto più che non ha portato minor onere alla parte che comunque deve pagare l’avvocato…questo avrà effetti sulla QUALITÀ’ DEL MEDIATORE il buon mediatore deve essere ben pagato questo è l’unico modo per fare selezione…..vedrete che se ci saranno buoni guadagni ci saranno buoni mediatori (non aumentando il numero di ore di formazione aime!).
2.il primo incontro gratuito stà ingenerando pratiche scorrete degli avvocati che utilizzo l’incontro per raggiungere successivamente l’accordo…
In sostanza la legge precedente con tutti i sui limiti era ENORMEMENTE migliore dell’attuale (che è stata modificata per pura logica lobbista..) è TRISTE …MOLTO… Intanto le cciaa veleggiano verso un tasso di non adesione del 90% (e più passa il tempo meno aderiscono!!!!)
Chi abbia la Possibilità di aprire un tavolo con il ministero lo faccia!!! prima che sia troppo tardi (se non continuiamo a fare il club dei mediatori adr parliamone tra di noi e diciamoci quanto siam bravi belli e e acculturati ma la speranza di farne un PROFESSIONE tramonterà)
Buongiorno Stefania, e Maria Vittorio Occorsio.
Leggo con interesse lo scambio di opinioni di quasi un anno fa.
Non desidero commentare sulle previsioni o analisi puntualmente verificatisi.
In alcuni, resilienti, queste considerazioni, anche in situazioni decisamente anomale
oltre che economicamente svantaggiose, per non dire altro, hanno indotto a una protesta
silenziosa che pare stia dando frutti anche nella categoria CNF e in ambito giustizia, quanto
a efficienza, efficacia e lotta alle mafie o corruzione.
Forse, anche quei pochi mediatori vittime e non motivati, economicamente, sono serviti
a guardare a un orizzonte più ampio, da monitorare certo in ambiti delicati, eppure di maggiore
dignita’ civile per un paese, dopo la Racc.n.52/2008/UE.
Buona giornata.
@Stefania
Un grazie usuale per chiarezza e semplicità in tempi complessi e opachi, a mia umile percezione.