Proposte di modifiche normative in materia di mediazione relative allo svolgimento dell’attività degli Organismi di Mediazione
Illustri Componenti del Gruppo di lavoro 1, (riforma giustizia civile) Alla c.a. Egregio Prof. Filippo Danovi Vice Capo dell’Ufficio Legislativo
Roma, 15 Marzo 2022
Nell’ambito dei lavori per elaborazione degli schemi di decreto legislativo in materia di mediazione, gli scriventi Organismi di Mediazione (OdM), con esperienza ultraventennale e iscritti al Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, desiderano suggerire le seguenti proposte relative ad alcuni principi di delega che riguardano in particolar modo lo svolgimento dell’attività degli Odm.
a) riordinare e semplificare la disciplina degli incentivi fiscali relativi alle procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie prevedendo: l’incremento della misura dell’esenzione dall’imposta di registro di cui all’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, 28;
- Aumentare a 100.000 euro l’esenzione dell’imposta di registro.
- Consentire la non “contemporaneità” della data del verbale di mediazione e dell’atto notarile al fine dell’esenzione dell’imposta di registro e conseguentemente la chiusura del procedimento di mediazione con la firma delle parti, degli avvocati e del mediatore, senza bisogno della presenza del mediatore all’atto notarile.
a) […] la semplificazione della procedura prevista per la determinazione del credito d’imposta di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, 28, e il riconoscimento di un credito d’imposta commisurato al compenso dell’avvocato che assiste la parte nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri professionali;
- Riconoscere il “bonus mediazione” come credito d’imposta fino a 600 euro per procedura di mediazione proseguita oltre il primo incontro direttamente ai contribuenti sulla base della fattura elettronica emessa dagli OdM attraverso la piattaforma dello SDI.
- Evitare l’attività di raccolta e invio di una moltitudine di dati dei contribuenti da parte degli OdM al Ministero della giustizia che possono causare errori di trasmissione, ritardi e responsabilità degli OdM.
- Per evitare abusi, limitare a 5.000 euro per persona fisica e 50.000 euro per persona giuridica l’ammontare annuo massimo dei crediti d’imposta derivanti dal bonus mediazione.
- Consentire la cessione del credito d’imposta utilizzando in particolar modo la piattaforma del cassetto fiscale con modulistica di facile utilizzo ed accesso tramite SPID.
- Prevedere che la richiesta del credito d’imposta relativa al compenso corrisposto all’avvocato e al rimborso del contributo unificato deve essere comprovata dalla fattura elettronica saldata all’OdM per la corrispondente procedura di mediazione.
a) […] la previsione di un credito d’imposta in favore degli organismi di mediazione commisurato all’indennità non esigibile dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- Prevedere che il credito d’imposta a favore degli OdM possa essere utilizzato in detrazione di ogni imposta o tributo (es. pagamento IVA).
a) […] la riforma delle spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità’ spettanti agli organismi di mediazione;
- Aumentare le spese di avvio, non derogabili dagli OdM, a 60 euro + iva fino al valore in lite di 50.000 euro e a 100 euro + iva per valori superiori e indeterminati.
- Precisare che le spese di avvio sono dovute per singola parte fisica o giuridica della mediazione al momento del deposito dell’istanza o dell’adesione, mentre le indennità sono calcolate per centro d’interesse.
- Chiarire che nelle successioni e divisioni ogni persona ed erede rappresenta un distinto centro di interesse non valendo ad escludere tale obbligo il fatto che dal punto di vista sostanziale gli interessi di due o più parti coincidano.
- Introdurre un anticipo forfettario delle indennità per lo svolgimento effettivo del primo incontro in base al valore della lite (vedi la proposta della Commissione Alpa in merito).
- Introdurre dei parametri minimi di riferimento per il calcolo delle indennità di mediazione, lasciando comunque la libertà delle parti di accordarsi diversamente con l’OdM applicando criteri di calcolo delle indennità, ad esempio, su base oraria, per ciascun incontro di mediazione o in base all’esperienza del mediatore.
- Prevedere l’aggiornamento automatico annuale delle spese di avvio e delle indennità di mediazione al 100% dell’aumento Istat.
- Prevedere nuovamente il pagamento delle spese di avvio in caso di richiesta del rinvio, senza giustificato motivo, dell’incontro di mediazione già fissato.
c) […] Prevedere, altresì, che decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo che estende la mediazione come condizione di procedibilità’ si proceda a una verifica, alla luce delle risultanze statistiche, dell’opportunità’ della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità’;
- Specificare che la verifica sulla permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità si applica solo alle nuove materie introdotte dal presente decreto.
- Riformare profondamente le modalità di raccolta e la presentazione dei dati statistici delle procedure di mediazione in linea con gli standard europei approvati da CEPEJ del Consiglio d’Europa.
e) riordinare le disposizioni concernenti lo svolgimento della procedura di mediazione nel senso di favorire la partecipazione personale delle parti, nonché l’effettivo confronto sulle questioni controverse, regolando le conseguenze della mancata partecipazione;
- Rendere il primo incontro effettivo a fronte di un anticipo dell’indennità.
- Prevedere espressamente l’obbligo della partecipazione personale alla procedura di mediazione.
- Innalzare le sanzioni per la mancata partecipazione senza giustificato motivo, in particolar modo per enti pubblici, aziende e professionisti nei rapporti di consumo e prevedere che il giudice ne disponga in prima udienza.
- Prevedere un meccanismo di controllo dell’applicazione delle sanzioni previste da parte dei giudici e la segnalazione alla Corte dei Conti per danno erariale in caso di loro omissione.
l) procedere alla revisione della disciplina sulla formazione e sull’aggiornamento dei mediatori, aumentando la durata della stessa, e dei criteri di idoneità per l’accreditamento dei formatori teorici e pratici, prevedendo che coloro che non abbiano conseguito una laurea nelle discipline giuridiche possano essere abilitati a svolgere l’attività di mediatore dopo aver conseguito un’adeguata formazione tramite specifici percorsi di approfondimento giuridico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- Aumentare la durata del corso base a 70 ore, di cui almeno 15 dedicate allo studio di casi con modalità laboratorio, sotto la supervisionedi un formatore teorico e pratico.
- Dopo la conclusione del corso base, prevedere lo svolgimento di almeno 10 tirocini iniziali come osservatori di procedimenti di mediazione, di cui almeno 5 proseguiti oltre il primo incontro. I tirocini devono essere svolti presso l’Organismo presso il quale il mediatore richiede l’iscrizione e sono obbligatori prima della sua prima nomina.
- Confermare i corsi di aggiornamento biennali di 18 ore per i mediatori regolando l’inizio del biennio dall’anno solare successivo del superamento del corso base.
- Prevedere e disciplinare modalità di erogazione online o miste dei corsi. I corsi svolti in modalità online hanno avuto un alto percentuale di gradimento, come documentato da parte degli enti di formazione firmatari.
- Eliminare i 20 tirocini biennali permanenti.
- Prevedere un modulo supplementare giuridico di 16 ore del corso base per i non giuristi, durante il quale saranno affrontati, tra altri i seguenti argomenti: punti di contatto tra mediazione e processo, verbalizzazioni, verifica dei poteri delle parti, contenuti essenziali dell’accordo di mediazione, determinazione dei centri di interessi, litis consorzio necessario, la rappresentanza in mediazione, la partecipazione di tutori, amministratori di sostegno, curatori fallimentari.
- Aumentare i requisiti richiesti ai formatori teorici (es. aver frequentato un corso base per mediatori) e pratici (es. avere svolto non meno di 250 ore di formazione come formatori dal 2011 nei corsi base e di aggiornamento in materia di mediazione civile e condotto almeno 20 mediazioni proseguite oltre il primo Le ore di formazione pratica devono rappresentare almeno il 60% del totale del corso.
- Mantenere il requisito della formazione continua di 16 ore biennali per i formatori riconoscendo la frequenza di corsi di perfezionamento in Italia e all’estero, anche presso enti non accreditati dal Ministero della Giustizia, in tematiche inerenti la comunicazione, negoziazione, mediazione, comunicazione, ADR e alle metodologie didattiche più innovative.
- Richiedere l’adeguamento ai nuovi requisiti entro un anno.
m) potenziare i requisiti di qualità e trasparenza del procedimento di mediazione, anche riformando i criteri indicatori dei requisiti di serietà ed efficienza degli enti pubblici o privati per l’abilitazione a costituire gli organismi di mediazione di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, 28, e le modalità della loro documentazione per l’iscrizione nel registro previsto dalla medesima norma;
- Creare un nuovo Dipartimento delle Procedure Stragiudiziali presso il Ministero della giustizia in cui accentrare il coordinamento di tutte le attività concernenti la mediazione (vigilanza, accreditamento, promozione, statistiche, manuale di qualità, verbali e modulistica standard, protocolli di controllo per gli ispettori, ) affiancato da un comitato tecnico- scientifico di comprovati esperti del settore della mediazione e da un tavolo permanente dei rappresentanti degli OdM.
- Richiedere una maggiore trasparenza agli OdM tramite la pubblicazione nel sito web di tutte le informazioni rilevanti e del profilo dei mediatori.
- Individuare in maniera oggettiva e non interpretabile i requisiti di serietà ed efficienza richiesti agli OdM.
- Superare le disparità tra organismi pubblici e privati.
- Prevedere un periodo di transizione di sei mesi affinché gli OdM abbiamo il tempo di adeguarsi ai nuovi requisiti richiesti.
n) riformare e razionalizzare i criteri di valutazione dell’idoneità del responsabile dell’organismo di mediazione, nonché degli obblighi del responsabile dell’organismo di mediazione e del responsabile scientifico dell’ente di formazione;
- Introdurre la figura del responsabile dell’OdM prevedendo requisiti minimi (tra cui avere frequentato un corso di formazione base per mediatori) e responsabilità.
- Innalzare i requisiti richiesti al responsabile scientifico dell’ente di formazione e prevedere gli obblighi connessi (es. firma dei registri dei corsi e degli attestati, controllo sul corretto svolgimento dei corsi, etc.).
- Prevedere che i responsabili degli OdM e degli enti di formazione possano dare la propria disponibilità rispettivamente solo ad un OdM e solo ad un ente di formazione cumulabile tra loro.
p) prevedere che le procedure di mediazione e di negoziazione assistita possano essere svolte, su accordo delle parti, con modalità telematiche e che gli incontri possano svolgersi con collegamenti da remoto;
- Confermare le disposizioni sullo svolgimento delle procedure di mediazione svolte con modalità telematiche introdotte durante la pandemia.
- In caso di incontri in modalità telematiche, consentire al solo mediatore di sottoscrivere i verbali negativi di mediazione.
- Facilitare la raccolta delle firme del verbale di conciliazione consentendo al mediatore di certificarne la loro corretta apposizione anche in copie separate sottoscrivendo i verbali e in ogni caso secondo il REGOLAMENTO (UE) N. 910/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE.
Gli Organismi firmatari
ADR Center – Dott. Leonardo D’Urso
Associazione Equilibrio & R.C. – Avv. Ana Uzqueda
Resolutia – Avv. Angelo Santi