Attribuzione di incentivi sia procedurali che economici al ricorso da parte dei privati alla conciliazione stragiudiziale professionale, secondo indirizzi rispondenti alle best practices dei paesi che su questa strada si sono avviati da tempo, per cercare di risolvere consensualmente e direttamente fra le parti, prima e al di fuori del processo civile, le controversie civili e commerciali.
È l’obiettivo strategico del progetto di legge 2463 presentato alla Camera da Sergio Cola (An), di cui si annuncia imminente l’esame presso la commissione Giustizia in concorso con altre proposte a partire da quella Bonito (Ds) numero 541. Concentrandosi sulle procedure volontarie di conciliazione prima e al di fuori del processo, il progetto di legge completa il futuro quadro normativo in materia di risoluzione alternativa delle controversie. È attesa a giorni, infatti, la proposta della commissione Vaccarella, incaricata delle modifiche al codice di procedura civile, che si occupa anche della conciliazione endoprocessuale, ossia di quella che il giudice può delegare in corso di causa a soggetti terzi.
Il progetto di legge 2463 amplia il ventaglio delle opzioni solutive che le parti di una lite hanno a disposizione. Una piccola rivoluzione che promuove accanto ai tribunali – oggi di fatto luogo esclusivo del contenzioso – sedi alternative, altamente specializzate, ove tentare di risolvere le liti in via consensuale. L’urgenza del provvedimento è acuita, oltre che dalle considerazioni generali sullo stato della giustizia, dalla circostanza che ad ottobre scadrà la delega al Governo per la riforma del diritto societario, in cui si prevede la conciliazione delle controversie civili in materia societaria anche dinanzi ad organismi istituiti da enti privati che diano garanzia di serietà ed efficienza e risultino iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.
In linea con il recente Libro Verde dell’Ue, la pdl Cola definisce la procedura conciliativa come quella in cui un terzo soggetto neutrale, diverso dal giudice competente, facilita la comunicazione e la negoziazione fra le parti al fine di pervenire alla risoluzione consensuale della controversia tramite un accordo. Principi generali inderogabili saranno quelli della volontarietà , riservatezza, informalità , concentrazione e oralità del procedimento, esperibile di norma anche senza l\’intervento del difensore. I conciliatori dovranno senza eccezioni possedere specifici e dimostrabili requisiti di idoneità professionale ed etica, e rendere preventivamente noto alle parti ogni eventuale profilo di conflitto di interessi rispetto alla specifica vertenza. Le conciliazioni potranno essere affidate a scelta ad apposite società private aventi oggetto sociale esclusivo, di cui i professionisti iscritti negli albi dovranno possedere almeno la metà del capitale e che saranno amministrate totalmente da professionisti, iscritte in un registro e vigilate dal Ministero della giustizia, od a Camere di conciliazione a tutto campo da costituire presso i tribunali a cura dei consigli degli ordini degli avvocati nonchè presso le Camere di commercio, queste ultime con tendenziale specializzazione nelle materie che coinvolgono consumatori singoli od associati. Le società di conciliazione potranno adottare le procedure che le parti avranno approvato preventivamente per iscritto, mentre le Camere di conciliazione seguiranno procedure standard. Il rispetto delle nuove norme produrrà una serie di benefici di varia natura. I verbali di conciliazione, esenti da imposizioni di qualsiasi genere, costituiranno titolo esecutivo, fatta salva solo la verifica giudiziale della regolarità formale dell’accordo per quelli redatti dalle società di conciliazione, mentre i relativi costi di procedura diverranno fiscalmente deducibili. Il punto nodale, qui, è che le minori entrate causate dagli incentivi alla conciliazione saranno non solo ampiamente compensate dal risparmio risultante allo Stato dalla riduzione delle liti in tribunale, ma anche dall’innalzamento della qualità del servizio dei tribunali per le vertenze che invece necessitano l’intervento del giudice statale. Sotto il profilo procedurale, premesso che i legali saranno tenuti ad informare i clienti delle possibilità conciliative delle vertenze ed i giudici a invitare le parti a ricorrere alla conciliazione stragiudiziale ovunque possibile, il ricorso agli organismi di conciliazione consentiti dalla legge varrà interruzione dei termini di prescrizione. In caso di fallimento del tentativo di conciliazione, il comportamento tenuto dalle parti avanti al conciliatore sarà valutato, nel successivo giudizio di merito, in sede di decisione sulle spese processuali.
In osservanza dei principi di Corporale Social Responsibility, la pdl Cola incoraggia inoltre le imprese ad inserire clausole di conciliazione nei contratti, specialmente in quelli di massa, ed a renderne edotto il pubblico nella pubblicità e nelle altre forme di comunicazione. Queste clausole non potranno però essere imposte ai consumatori, cui il contratto dovrà lasciare l’opzione di adire immediatamente il giudice statale. Verrà infine istituita una Commissione nazionale per la promozione della risoluzione consensuale delle controversie, presieduta dal Ministro della giustizia, composta da rappresentanti delle amministrazioni, della magistratura e dell\’avvocatura e da esperti, con l’obiettivo fra l’altro di promuovere progetti-pilota per l’ulteriore sperimentazione presso gli organi giurisdizionali e l’insegnamento universitario delle tecniche e del diritto della conciliazione.
PRINCIPALI NOVITA’ DEL DISEGNO DI LEGGE
· Istituzione di tre tipologie di organismi specializzati in conciliazione: società private, camere di conciliazione presso i tribunali e le CCIAA
· Trasparenza nella natura dei servizi e delle tariffe praticate, e nell’organizzazione interna degli organismi di conciliazione
· Principi inderogabili di informalità , neutralità , concentrazione, oralità e riservatezza del procedimento
· Obbligatorietà di formazione specialistica dei conciliatori
· Deducibilità fiscale delle spese sostenute per la conciliazione
· Dimezzamento del contributo unico per le spese di giustizia se le parti hanno tentato la conciliazione prima di ricorrere al tribunale
· Incentivi alle aziende per l’inserimento di clausole di conciliazione nei contratti
· Valenza di titolo esecutivo per i verbali di conciliazione
· Obbligo degli avvocati ad informare i clienti sulla possibilità di tentare la conciliazione stragiudiziale
· Promozione nazionale della conciliazione