Il mediatore nel decreto legislativo n. 28/2010
La riforma Cartabia riconosce al mediatore un ruolo molto importante nel procedimento di mediazione civile e commerciale.
Il decreto legislativo n. 28/2010 definisce il mediatore come la persona fisica o le persone fisiche che, da sole o collegialmente, svolgono la mediazione.
Il ruolo del mediatore non deve essere confuso con quello del giudice.
Il mediatore non ha il potere di prendere decisioni o emettere giudizi vincolanti nei confronti delle parti che, per obbligo o per scelta, vanno in mediazione.
I poteri e le facoltà del mediatore sono diversi.
La facoltà di avvalersi di consulenti
Il mediatore nominato dall’organismo di mediazione deve poter svolgere il proprio incarico in modo indipendente. Una volta che l’organismo di mediazione lo nomina per una specifica procedura, il mediatore può chiedere la collaborazione di esperti tra coloro che sono iscritti negli albi dei consulenti che sono tenuti dai Tribunali.
E’ il comma 7 dell’articolo 8 del decreto n. 28/2010 che riconosce al mediatore questa facoltà.
Questa facoltà del mediatore comporta ovviamente dei costi, che sono rappresentati dai compensi spettanti all’esperto nominato. Non è il mediatore però che deve provvedere a questo adempimento.
E’ il regolamento dell’organismo di mediazione a cui appartiene il mediatore che deve stabilire in che modo calcolare il compenso e come pagarlo all’esperto.
La facoltà di formulare la proposta di conciliazione
La disciplina della mediazione riconosce inoltre al mediatore la facoltà di elaborare una proposta di conciliazione quando le parti non riescono a raggiungere un accordo o quando le stesse chiedono espressamente al mediatore di aiutarli nel trovare una soluzione.
Le parti quindi devono essere d’accordo quando avanzano questa richiesta al mediatore, ma non sono tenute a rispettare particolari limiti temporali. Le stesse possono presentare questa istanza in ogni momento della procedura.
Il mediatore nel formulare la proposta deve però prestare molta attenzione al suo contenuto.
Il comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 28/2010 stabilisce infatti che “Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.”
Proposta del mediatore e approvazione dell’assemblea condominiale
Una regola particolare da segnalare sulla proposta di conciliazione del mediatore è quella contenuta nel nuovo articolo 5 ter.
La proposta formulata nell’ambito del procedimento che è stato avviato o a cui ha preso parte l’amministrazione di condominio deve infatti essere sottoposta all’approvazione dell’assemblea condominiale.
La collettività dei condomini, nello specifico, deve deliberare sulla proposta del mediatore entro il termine indicato nella proposta con le maggioranze previste dall’articolo 1136 del Codice civile. Il mancato rispetto di questo termine per l’approvazione della proposta fa desumere che la conciliazione non può ritenersi conclusa.
Sottoscrizione e certificazione dell’autografia della sottoscrizione
Il mediatore inoltre, una volta conclusa la conciliazione, firma il verbale che contiene l’eventuale accordo, certifica le sottoscrizioni delle parti o attesta la loro impossibilità di firmare il documento.
Il potere di gestire la procedura di mediazione
Il mediatore, non da ultimo, è un professionista formato sulle tecniche di risoluzione dei conflitti, come i mediatori di ADRcenter.
Il suo compito basilare e primario è di essere un punto di riferimento per le parti, una guida che li aiuta a trovare una soluzione in grado di accontentare entrambe.
Per arrivare a questo risultato il mediatore ha il potere di dettare i principi di comportamentoche le parti devono rispettare durante gli incontri e stabilire il calendario degli incontri per poter lavorare al meglio.
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