Opposizione al decreto ingiuntivo e mediazione obbligatoria post riforma  

Quando le azioni per le quali la mediazione è obbligatoria vengono intraprese con decreto ingiuntivo, la domanda di mediazione va proposta nella fase di opposizione

Mediazione obbligatoria limitata alla fase di opposizione al decreto ingiuntivo

La riforma Cartabia nel modificare il decreto legislativo n. 28/2010, che contiene la disciplina della mediazione civile e commerciale, ha introdotto il nuovo articolo 5 bis.

Questa norma recita testualmente: “1. Quando l’azione di cui all’articolo 5, comma 1, è  stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel  procedimento  di opposizione l’onere di presentare  la  domanda  di  mediazione grava sulla parte che ha proposto  ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze  di  concessione  e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di  mediazione, fissa la successiva  udienza dopo la scadenza del  termine  di  cui all’articolo 6. A  tale  udienza,  se  la  mediazione non è stata esperita,  dichiara  l’improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo,  revoca il decreto opposto e provvede sulle spese.” 

La norma, così formulata, attua il principio di delega che limita la mediazione obbligatoria solo nella fase di opposizione dei procedimenti iniziati con il ricorso per decreto ingiuntivo.

Questo significa che quando una parte intraprende un procedimento monitorio in una delle materie per le quali l’articolo 5 prevede l’obbligo di agire in via preventiva in sede di mediazione, questo obbligo scatta quando il debitore si oppone al decreto ingiuntivo.

La mediazione obbligatoria, che si avvia presentando domanda a un organismo come ADR Center, è pertanto condizione di procedibilità della domanda dopo che si è aperta la fase di opposizione al decreto ingiuntivo.

Per comprendere al meglio il contenuto dell’art. 5 bis, analizziamo brevemente il procedimento monitorio, che viene avviato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo e la fase dell’opposizione a questo provvedimento.

Il ricorso per decreto ingiuntivo: caratteristiche

Il procedimento di ingiunzione è un procedimento sommario, che procura al soggetto che agisce una condanna anticipata rispetto all’accertamento definitivo e a cognizione piena del suo diritto di credito.

Il decreto ingiuntivo inoltre, nei casi previsti dalla legge, può essere munito della provvisoria esecutività. Questo significa che il creditore può agire coattivamente contro il debitore per ottenere quanto disposto dal decreto ingiuntivo.

Fasi del procedimento di ingiunzione

Il procedimento di ingiunzione è un procedimento che si snoda in due fasi: 

Prima fase: concessione del decreto ingiuntivo

Nella prima fase il Giudice esamina la richiesta del creditore, senza un contraddittorio con l’altra parte. L’autorità giudiziaria si limita cioè a verificare l’esistenza del credito sulla base dei documenti prodotti dal ricorrente, che ne provano il diritto e che sono solo quelli specificati dalla legge.

Seconda fase: opposizione al decreto ingiuntivo

La seconda fase invece è eventuale e si apre se il soggetto contro il quale il creditore ha ottenuto il decreto ingiuntivo si oppone alla richiesta avanzata e formalizzata in questo provvedimento giudiziale.

L’opposizione apre una fase “a cognizione piena”, ossia un procedimento ordinario nel quale si accerta in modo pieno il diritto vantato dal creditore.  

L’accertamento pieno del diritto si realizza grazie al contraddittorio con l’altra parte, che può esporre le sue ragioni per contestare il diritto di credito vantato nei suoi confronti.

Ragioni della mediazione obbligatoria nella fase di opposizione al decreto

Chiare quindi le ragioni per le quali l’articolo 5 bis del decreto legislativo n. 28/2010 prevede la mediazione obbligatoria solo nella fase di opposizione. 

Nella fase sommaria manca la controparte e quindi è assente il contraddittorio, che è uno dei principi cardine del processo.

Solo quando le parti si trovano in una posizione di parità, in un ambiente in cui ciascuno può esporre le proprie ragioni, il processo, così come la mediazione, acquistano di significato. 

Per approfondire leggi anche: “Riforma Cartabia: mediazione nell’opposizione a decreto ingiuntivo”

Articoli correlati

Accordo di conciliazione e atto notarile, il notaio Saraceno: «Per le agevolazioni serve un trasferimento con effetti reali immediati»

Leggi l’articolo

Usucapione in mediazione, il notaio Saraceno: «L’accordo non ha efficacia purgativa, le trascrizioni contro l’usucapito restano opponibili»

Leggi l’articolo

la mediazione è la strada del futuro

La mediazione è la strada del futuro: perché gli avvocati devono imparare a negoziare davvero

Per molti anni una parte dell’avvocatura ha considerato la mediazione quasi come un corpo estraneo al proprio lavoro: un passaggio imposto dalla legge, prima di fare causa. Credo che questa visione, fortunatamente, appartenga sempre più al passato. Non perché il processo sia destinato a scomparire e neppure perché tutte le controversie possano essere conciliate. Ci saranno sempre cause che devono essere decise da un giudice, questioni sulle quali è necessario ottenere una pronuncia, parti che non hanno alcuna intenzione di negoziare e situazioni nelle quali, semplicemente, un buon accordo non esiste. Ma pensare oggi che il lavoro dell’avvocato consista essenzialmente nel preparare atti, partecipare alle udienze e attendere una sentenza significa, a mio avviso, guardare a una professione che sta cambiando con gli occhi di ieri.

Leggi l’articolo

Migliaia di avvocati avviano mediazioni con noi. Mettici alla prova.

N.1

del registro al Ministero della Giustizia