Quando le azioni per le quali la mediazione è obbligatoria vengono intraprese con decreto ingiuntivo, la domanda di mediazione va proposta nella fase di opposizione
La riforma Cartabia nel modificare il decreto legislativo n. 28/2010, che contiene la disciplina della mediazione civile e commerciale, ha introdotto il nuovo articolo 5 bis.
Questa norma recita testualmente: “1. Quando l’azione di cui all’articolo 5, comma 1, è stata introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l’onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese.”
La norma, così formulata, attua il principio di delega che limita la mediazione obbligatoria solo nella fase di opposizione dei procedimenti iniziati con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Questo significa che quando una parte intraprende un procedimento monitorio in una delle materie per le quali l’articolo 5 prevede l’obbligo di agire in via preventiva in sede di mediazione, questo obbligo scatta quando il debitore si oppone al decreto ingiuntivo.
La mediazione obbligatoria, che si avvia presentando domanda a un organismo come ADR Center, è pertanto condizione di procedibilità della domanda dopo che si è aperta la fase di opposizione al decreto ingiuntivo.
Per comprendere al meglio il contenuto dell’art. 5 bis, analizziamo brevemente il procedimento monitorio, che viene avviato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo e la fase dell’opposizione a questo provvedimento.
Il procedimento di ingiunzione è un procedimento sommario, che procura al soggetto che agisce una condanna anticipata rispetto all’accertamento definitivo e a cognizione piena del suo diritto di credito.
Il decreto ingiuntivo inoltre, nei casi previsti dalla legge, può essere munito della provvisoria esecutività. Questo significa che il creditore può agire coattivamente contro il debitore per ottenere quanto disposto dal decreto ingiuntivo.
Il procedimento di ingiunzione è un procedimento che si snoda in due fasi:
Nella prima fase il Giudice esamina la richiesta del creditore, senza un contraddittorio con l’altra parte. L’autorità giudiziaria si limita cioè a verificare l’esistenza del credito sulla base dei documenti prodotti dal ricorrente, che ne provano il diritto e che sono solo quelli specificati dalla legge.
La seconda fase invece è eventuale e si apre se il soggetto contro il quale il creditore ha ottenuto il decreto ingiuntivo si oppone alla richiesta avanzata e formalizzata in questo provvedimento giudiziale.
L’opposizione apre una fase “a cognizione piena”, ossia un procedimento ordinario nel quale si accerta in modo pieno il diritto vantato dal creditore.
L’accertamento pieno del diritto si realizza grazie al contraddittorio con l’altra parte, che può esporre le sue ragioni per contestare il diritto di credito vantato nei suoi confronti.
Chiare quindi le ragioni per le quali l’articolo 5 bis del decreto legislativo n. 28/2010 prevede la mediazione obbligatoria solo nella fase di opposizione.
Nella fase sommaria manca la controparte e quindi è assente il contraddittorio, che è uno dei principi cardine del processo.
Solo quando le parti si trovano in una posizione di parità, in un ambiente in cui ciascuno può esporre le proprie ragioni, il processo, così come la mediazione, acquistano di significato.
Per approfondire leggi anche: “Riforma Cartabia: mediazione nell’opposizione a decreto ingiuntivo”
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