Onorario avvocato: i criteri del codice civile per determinare il compenso dovuto all’avvocato per lo svolgimento della sua prestazione intellettuale
L’onorario dell’avvocato è rappresentato dall’insieme delle competenze dovute al libero professionista per lo svolgimento della sua attività. La disciplina che riguarda il compenso dovuto a questo libero professionista è contenuta in diverse norme di legge, come sancito dall’articolo 2230 c.c. In questo articolo tuttavia si vuole trattare la sola disciplina dell’onorario dell’avvocato contenuta nel codice civile.
L’attività dell’avvocato rientra nello specifico nell’ambito delle professioni intellettuali, a cui il codice civile dedica il capo II intitolato “Delle professioni intellettuali” compreso nel titolo III “Del lavoro autonomo, presente all’interno del libro V “Del lavoro”.
La professione di avvocato, scendendo più in dettaglio, rientra nelle professioni intellettuali per le quali, ai sensi dell’articolo 2229 c.c, la legge richiede l’iscrizione in appositi albi o elenchi.
La mancata iscrizione all’albo professionale, in base a quanto stabilito dall’articolo 2231 c.c., pregiudica l’azione finalizzata a ottenere il pagamento del compenso spettante al professionista.
La cancellazione dall’albo, in base a quanto stabilito dall’articolo 2231 c.c determina invece la risoluzione dei contratti in corso e, per quanto riguarda il compenso, il professionista potrà solo richiedere il rimborso delle spese sostenute e un compenso adeguato all’attività svolta.
La norma del codice civile che si occupa specificamente dell’onorario dell’avvocato è l’articolo 2233 c.c., che definisce i criteri necessari a determinare il compenso dell’avvocato, ma non solo.
Il primo comma di questa norma stabilisce come primo criterio di determinazione del compenso l’accordo tra avvocato e cliente.
Qualora avvocato e cliente non si accordino sul compenso, allora occorre fare riferimento alle tariffe (abrogate dall’articolo 9 del D.L n. 1/2012) o agli usi. In caso di tutela in sede giudiziaria, se i criteri appena visti non risultino applicabili per la liquidazione del compenso, sarà il giudice a stabilirlo, nel rispetto dei parametri forensi, contenuti attualmente nel DM n. 147/2022.
Sull’applicazione dei criteri appena descritti la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 3492/2024, richiamando la SU n. 19427/2021 ha chiarito che: “Gli stessi principi valgono, peraltro, anche con riferimento all’attività stragiudiziale svolta dall’avvocato, in relazione alla quale, in caso di mancato compimento dell’incarico stragiudiziale affidatogli, spetta al predetto il diritto di ricevere il compenso relativo all’attività concretamente svolta, qualora ne venga accertata l’idoneità a conseguire il risultato programmato dalle parti, da determinarsi, soltanto in mancanza di accordo tra le parti, sulla base delle voci tariffarie relative alle singole prestazioni rese o, in mancanza, in via equitativa, ai sensi dell’art. 2233 cod. civ. (Cass., Sez. 2, 31/1/2023, n. 2788).”
Il secondo e terzo comma dell’articolo 2233 c.c. si occupano di altri aspetti importanti dell’onorario.
Il comma 2 dispone nello specifico “in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione“. Questo principio è stato poi specificato dalla legge sull’equo compenso n. 49/2023 che all’articolo 1 definisce l’equo compenso nei seguenti termini: “compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti rispettivamente: a) per gli avvocati, dal decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell’ articolo 13, comma 6 della legge 31 dicembre 2012, n, 247.”
Da ultimo, il comma 4 stabilisce che sono affetti da nullità i patti sul compenso che intercorrono tra avvocati, anche quando sono ancora praticanti, e i loro clienti, se non vengono redatti in forma scritta.
L’articolo 2234 c.c. stabilisce infine l’obbligo del cliente di anticipare all’avvocato le spese e gli acconti necessari per consentirgli di svolgere al meglio il proprio incarico, a meno che gli accordi intercorsi tra di loro non prevedano regole diverse.
Dei fondi spese e degli acconti versati dal cliente l’avvocato dovrà tenere conto in sede di calcolo e redazione della parcella e della fattura, sottraendoli dal totale dovuto.
Leggi anche: “Compenso avvocato: il preventivo di spesa è obbligatorio?”
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