Nuove opportunità per gli avvocati la cui presenza è essenziale per svolgere in videoconferenza tutte le tipologie di mediazioni (obbligatorie e volontarie) sottoscrivendo il verbale con firma digitale e dichiarando autografa la firma del cliente collegato da remoto. Il cliente può semplicemente da casa, e senza incontrare l’avvocato, scrivere a mano la procura alle liti e alla mediazione, fotografare la procura e inviarla, ed esempio, via WhatsApp insieme alla foto di un documento d’identità in corso di validità.
Ecco in un tutorial tutte le novità introdotte dal Decreto “Cura Italia” e come attivare e partecipare da un incontro di mediazione online.
Qui la pagina per depositare una mediazione in una delle 31 sedi di ADR Center che sarà svolta in videoconferenza secondo le disposizioni del Cura Italia
Di seguito il testo approvato definitivamente in Parlamento dei commi 20, 20 bis e 20 ter dell’art. 83 della Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo2020, n.18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Art. 83 …
20. Dal 9 marzo 2020 al 11 maggio 2020 [così come modificato da un successivo decreto] sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati introdotti o risultino già pendenti a far data dal 9 marzo fino al 11 maggio 2020. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti.
20-bis. Nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, gli incontri di mediazione in ogni caso possono svolgersi in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento. Anche successivamente a tale periodo gli incontri potranno essere svolti, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, in via telematica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, mediante sistemi di videoconferenza. In caso di procedura telematica l’avvocato, che sottoscrive con firma digitale, può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all’accordo di conciliazione. Il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalità telematica è sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell’esecutività dell’accordo prevista dall’articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
20-ter. Fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagio da COVID-19, nei procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti può essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica. In tal caso, l’avvocato certifica l’autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura. La procura si considera apposta in calce, ai sensi dell’articolo 83 del codice di procedura civile, se è congiunta all’atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia »
Qui la pagina per depositare una mediazione in una delle 31 sedi di ADR Center che sarà svolta in videoconferenza secondo le disposizioni del Cura Italia
1 commento
Interessante ma ono perplesso sul requisito del “preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento”
In tal senso le mediazioni obbligatorie per legge, diventano subordinate al diniego di una Parte, magari per le stesse ragioni ostruzionistiche che non l’avrebbero fatta presentare ad una mediazione ordinaria, con però un gravame per la parte diligente che, in caso di mediazione ordinaria avrebbe comunque avuto nelle mani un verbale negativo potendo adire il giudizio, in questo caso invece non avrà comunque nulla in mano per dimostrare l’adempimento ai requisiti di Legge per incardinare il processo
Peggioramento dunque, non miglioramento. Insomma se si entra nella forma mentis che la situazione drammatica attuale esige un cambiamento di mentalità e di mezzi per portare avanti il medesimo risultato lavorativo, con il “lacciuolo” del preventivo consenso si è denegata del tutto la filosofia che dovrebbe portare ad una rivoluzione delle modalità lavorative, se pur costretti dalla situazione attuale, senza peraltro recedere dallo spirito del contraddittorio
Sono poi curioso su come si possa applicare la modalità telematica, subordinato a preventivo consenso di tutti, nel caso di una mediazione demandata dal Giudice che, ad esempio, una Parte potrebbe suggerire in udienza scritta, che il Giudice potrebbe recepire ma che poi si scontrerebbe sul lacciuolo del preventivo consenso. In questo caso il diniego ostruzionistico sarebbe in grado anche di invalidare del tutto la volontà del giudice, abbastanza forte quando ordina una mediazione demandata
Grazie per l’attenzione