Negoziazione assistita vs mediazione: giurisprudenza a confronto

Dal confronto tra la negoziazione assistita e la mediazione emerge che la giurisprudenza preferisce quest’ultima per la presenza di un terzo imparziale

Mediazione e negoziazione: ambiti di applicazione
La mediazione e la negoziazione sono due procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie con ambiti applicativi differenti. La mediazione è infatti obbligatoria in quanto condizione di procedibilità della domanda quando la controversia verte su una delle materie elencate dall’articolo 5 del D.Lgs. n. 28/2010. Alla mediazione obbligatoria per legge si affianca poi quella disposta dal giudice o “demandata” prevista e disciplinata dall’articolo 5 quater del D.Lgs n. 28/2010. La negoziazione assistita invece è condizione di procedibilità della domanda quando la controversia riguarda il risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti o la richiesta di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti i cinquantamila euro.

Mediazione e negoziazione assistita: differenze procedurali
Le differenze tra i due istituti però non si limitano all’ambito applicativo, ma soprattutto alla modalità di svolgimento della procedura. La mediazione, dal punto di vista procedurale, consiste in una “attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.” La negoziazione assistita invece è un “accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo.”

 Sovrapposizione e preferenza per la mediazione
La suddivisione delle materie di competenza della mediazione e della negoziazione assistita in alcuni casi non risulta così rigida e delineata. Questo ha portato spesso a delle sovrapposizioni tra le due procedure, sulle quali la giurisprudenza si è espressa, preferendo la mediazione rispetto alla negoziazione per diverse ragioni.

  • Il Tribunale di L’Aquila, ad esempio, nella sentenza n. 512/2025 ha precisato che il contratto di noleggio è soggetto alla disciplina della locazione, per cui la procedura stragiudiziale che rappresenta condizione di procedibilità della domanda è la mediazione e non la negoziazione assistita. Il D.L. n. 132/2014 (art. 3) rende infatti la negoziazione assistita obbligatoria per alcune controversie (es. pagamento fino a 50.000 euro) solo se non sono già soggette a mediazione obbligatoria (D.Lgs. n. 28/2010, art. 5 comma 1-bis). Il legislatore ha stabilito pertanto la prevalenza della mediazione obbligatoria dove le due procedure potrebbero sovrapporsi. Ne consegue che, nelle materie specifiche, le parti devono esperire il tentativo obbligatorio di mediazione per soddisfare la condizione di procedibilità prima di andare in tribunale.
  • Il Tribunale di Siracusa nella sentenza n. 1077/2025, impegnato in una controversia in materia di locazione, ricorda che la negoziazione assistita è un accordo tra le parti, assistite dai propri avvocati, per risolvere una controversia amichevolmente. Se ha successo, l’accordo finale ha valore di titolo esecutivo, vincolando le parti a quanto pattuito. Essa rappresenta un passaggio obbligatorio prima di agire in giudizio in specifiche materie, come il risarcimento danni da circolazione e le controversie di pagamento fino a 50.000 euro. Nel caso in oggetto, però, è la mediazione ad essere obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010. Quando sono obbligatori sia la mediazione che la negoziazione, la giurisprudenza tende infatti a far prevalere la mediazione. Questo perché la mediazione offre una maggiore garanzia grazie alla presenza di un soggetto terzo e imparziale: il mediatore, a differenza della negoziazione che si svolge solo tra le parti e i loro avvocati.
  • Il Tribunale di Agrigento nella sentenza n. 15/2025 ha chiarito inoltre che il D.L. n. 132/2014 non privilegia la mediazione sulla negoziazione assistita, permettendo che convivano. Questa scelta si basa sulla struttura della mediazione, che, grazie all’intervento di un terzo neutrale con potere di proposta conciliativa, è un procedimento più articolato e meno demandato all’autonomia delle parti rispetto alla negoziazione assistita. Quindi, anche quando non è obbligatoria ai sensi dell’art. 5 del D.Llgs. n. 28/2010, esperire la mediazione al posto della negoziazione assistita è ritenuto conforme allo spirito della legge (D.L. n. 132/2014). La mediazione, infatti, garantisce un tentativo di soluzione extragiudiziale della controversia con modalità più rigorose e, potenzialmente, più efficaci di quelle previste per la negoziazione assistita.
  • Il Tribunale di Avellino infine, nella sentenza n. 823/2024 ha avuto modo di precisare che se la mediazione è considerata sufficiente a soddisfare anche l’obbligo di negoziazione assistita (essendo una procedura più completa), ma tale efficacia è valida solo se l’incontro tra le parti davanti al mediatore avviene realmente. Nel caso specifico la società attrice (o il suo legale rappresentante) non è stata presente, neppure tramite un difensore con procura specifica—né al primo incontro né al successivo, fissato apposta per consentire la sua partecipazione, era solo presente la parte invitata. La mancata presenza del legale rappresentante, di un delegato, o del difensore con i poteri necessari (secondo la giurisprudenza consolidata) costituisce una violazione del principio di effettività della procedura.

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