Mozione di Bologna
sulla riforma della mediazione e degli altri strumenti di ADR
Il Coordinamento della Conciliazione Forense, che attualmente rappresenta 56 organismi di mediazione forense, riunitosi in Bologna nei giorni 7/8 aprile 2016,
- visto il recente insediamento, presso il Ministero della Giustizia, di una Commissione avente lo scopo di elaborare una riforma organica degli strumenti stragiudiziali di risoluzione delle controversie, attraverso l’armonizzazione e la razionalizzare dell’attuale quadro normativo;
- vista la sperimentazione in atto del nuovo modello di mediazione, come riformato dal cosiddetto Decreto del Fare, che ha conseguito risultati significativi, pur manifestando alcune criticità applicative, sulle quali la giurisprudenza ha assunto indirizzi interpretativi variegati, non sempre condivisi su tutto il territorio nazionale;
- vista l’esperienza maturata dal Coordinamento della Conciliazione Forense, anche grazie alla costante opera di confronto tra i 56 organismi aderenti, che ha consentito di far emergere alcune soluzioni condivise che possano migliorare il funzionamento della mediazione in materia civile e commerciale;
FORMULA
le seguenti osservazioni e proposte in merito alla riforma di tutti gli strumenti stragiudiziali, da sottoporre e condividere con la Commissione ministeriale, con il Consiglio Nazionale Forense e con tutte le associazioni forensi interessate, manifestando ogni più ampia disponibilità al confronto sulle tematiche rappresentate.
SUL COORDINAMENTO DELLE DIVERSE DISCIPLINE
- Al fine di favorire la migliore diffusione di tutti gli strumenti di ADR, evitando di ingenerare confusione sull’utenza, si suggerisce di introdurre opportune disposizioni di coordinamento tra le varie discipline, ad oggi eccessivamente frammentate ed eterogenee, tra le quali, in particolare, la disciplina dei nuovi strumenti ADR per i consumatori, le cui previsioni dovrebbero essere raccordate con la normativa sulla mediazione, anche prevedendo la possibilità per gli organismi attualmente iscritti al Ministero della Giustizia di prestare il servizio nel settore del consumo, ai sensi del relativo decreto.
- Per quanto concerne i rapporti con la negoziazione assistita, le cui risultanze applicative, al di fuori della materia familiare, sono allo stato scarsamente significative, si suggerisce una revisione della condizione di procedibilità, rendendola più efficace e funzionale, nonché adeguatamente coordinata con altre condizioni di procedibilità previste dalla legge. Si suggerisce, inoltre, di agevolare l’eventuale passaggio alla procedura di mediazione, laddove l’intervento di un terzo soggetto sia ritenuto utile dalle parti e dai loro avvocati.
- Vista la recente depenalizzazione di diversi reati, si suggerisce di valutare l’introduzione di specifici strumenti di composizione consensuale, sulla scia di quelli attualmente esistenti, con gli adattamenti necessari ai fini della trattazione di tali materie e con il coinvolgimento degli organismi di mediazione attualmente esistenti.
SULLA MODIFICA DELLA NORMATIVA IN TEMA DI MEDIAZIONE
- Alla luce della sperimentazione in atto sull’applicazione del nuovo modello di mediazione, che si è dimostrato particolarmente efficace in alcune materie, dove la relazione intercorrente tra le parti può essere significativamente valorizzata, si propone di confermare e stabilizzare l’attuale impianto della condizione di procedibilità, con alcune opportune modifiche di cui ai punti successivi, nonché di estendere la stessa condizione di procedibilità a tutte le controversie in materia contrattuale, societaria ed a tutte le materie di competenza del tribunale delle imprese.
- Sulla definizione del primo incontro tra le parti ed il mediatore, introdotto dalla riforma del decreto del Fare, si propone di chiarire, nella stessa disposizione normativa, che la finalità del primo incontro è quella di consentire alle parti di verificare, con l’assistenza del mediatore, la sussistenza delle condizioni e l’interesse delle parti per l’utile proseguimento della mediazione. A tal fine, si propone che le spese di avvio vengano rimodulate per scaglioni di valore della controversia e ricomprendano l’attività del mediatore per l’assistenza alle parti, nel ridetto confronto preliminare sulla mediabilità della controversia, fermo restando il dovere delle parti di pagare le spese di mediazione in caso di prosecuzione della mediazione oltre il primo incontro.
- Con riferimento alla mediazione ordinata di cui all’art.5, comma 2, D.lgs. 28/2010, si propone di favorire un’applicazione efficace e selettiva di tale disposizione da parte dei giudici, anche prevedendo il possibile inserimento, tra i parametri di valutazione del magistrato, dei risultati derivanti dall’utilizzo di tale strumento, con particolare riguardo al rapporto tra le mediazioni ordinate e le controversie effettivamente conciliate di fronte al mediatore o comunque fuori dal giudizio. Si propone, inoltre, che, nei soli di casi di mediazioni ordinate ai sensi dell’art.5, comma 2, le parti siano tenute ad iniziare la mediazione, con il pagamento delle relative spese, senza che venga preventivamente esperito il primo incontro di mediazione. Si propone, infine, che venga consentito agli organismi di mediazione di applicare, in alternativa all’attuale schema tariffario, uno schema che contempli l’applicazione delle spese di mediazione da calcolarsi per ciascuno incontro effettivamente tenuto tra le parti ed il mediatore.
- Con riguardo alla partecipazione delle parti agli incontri di mediazione, si propone che venga esplicitato, anche a livello normativo, il dovere di comparizione personale delle parti, la cui assenza (fatte salve gravi e comprovate ragioni) possa essere valutata dal giudice ai sensi degli artt. 116, comma 2, 92 e 96, comma 3, c.p.c., anche con riferimento all’esito del giudizio. Alla stessa stregua, potrà essere valutata la volontà di una parte di non proseguire la mediazione oltre il primo incontro.
- Al fine di rendere più efficace il funzionamento del procedimento di mediazione in alcune tipologie di controversie, soprattutto di carattere risarcitorio, si propone di contemplare espressamente la possibile acquisizione agli atti del successivo giudizio della consulenza tecnica espletata in sede di mediazione, sempre che tutte le parti presenti acconsentano preventivamente all’espletamento di tale consulenza ed al suo utilizzo nel giudizio. Nelle stesse materie, nonché nella materia bancaria, si potrebbe, inoltre, valutare l’introduzione di una forma speciale di ADR, diversa dalla mediazione, che possa contemplare modalità di svolgimento della consulenza tecnica e/o di formulazione di una proposta, eventualmente anche in assenza della parte convocata. In tale ipotesi, il soggetto contumace sarà comunque informato dell’espletamento della consulenza tecnica, del suo esito e dell’eventuale formulazione di una proposta, in modo da poter aderire anche successivamente alla procedura, consentendo quindi lo svolgimento di una mediazione vera e propria.
- Con riguardo alle controversie che coinvolgono le pubbliche amministrazioni, si propone di agevolare lo svolgimento del procedimento di mediazione, nonché la conclusione di un eventuale accordo, prevedendo un’adeguata tutela del soggetto incaricato di rappresentare la pubblica amministrazione da possibili profili di responsabilità amministrativa e contabile, laddove vi sia stata un’attenta ponderazione della convenienza di un accordo conciliativo rispetto ai possibili rischi di una causa.
- Al fine di agevolare lo svolgimento della mediazione con modalità telematiche, particolarmente utile per contenere costi e tempi della procedura, si propone di chiarire i requisiti di certificazione delle firme con modalità a distanza.
Mozione di Bologna
sulla formazione degli avvocati mediatori
Il Coordinamento della Conciliazione Forense, che attualmente rappresenta 56 organismi di mediazione forense, riunitosi in Bologna nei giorni 7/8 aprile 2016,
- visto l’art.16, comma 4-bis, lgs. 28/2010, che, in tema di obblighi formativi, stabilisce che “gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 55 bis (oggi art.62) del codice deontologico forense”;
- vista la precedente delibera del Coordinamento sulla formazione degli avvocati mediatori, assunta all’Assemblea di Pesaro del 18 ottobre 2013;
- vista la Circolare del Ministero del Giustizia del 27 novembre 2013, con la quale è stato disposto che gli obblighi di formazione e aggiornamento per il mediatore avvocato debbano avvenire nell’ambito dei percorsi formativi professionali forensi, la cui organizzazione è demandata al Consiglio Nazionale Forense e agli ordini circondariali dall’art. 11 legge 31 dicembre 2012 n. 247;
- vista la Circolare del Consiglio Nazionale Forense del 21 febbraio 2014, con la quale, in accoglimento delle indicazioni ministeriali, la formazione (di preparazione e di aggiornamento) degli avvocati mediatori è stata sensibilmente ridotta rispetto alle previsioni del DM 180/2010 valevoli per tutti i mediatori;
- vista la recente Sentenza del Consiglio di Stato n. 5230/2015, che ha riconosciuto come la formazione degli avvocati mediatori non possa essere assimilata alla ordinaria attività di aggiornamento prevista per tutti gli avvocati dall’ordinamento forense, ma debba essere finalizzata a garantire un’adeguata preparazione e professionalità del mediatore, anche alla luce dei principi espressi nella direttiva 2008/52/CE;
tutto ciò premesso, l’Assemblea del Coordinamento
CONFERMA
la precedente delibera assunta all’Assemblea di Pesaro del 18 ottobre 2013;
RIBADISCE
alla luce dei principi espressi nella sentenza del Consiglio di Stato, nonché nella direttiva 52/2008 e nel d.lgs. 28/2010, che la formazione dell’avvocato che voglia esercitare l’attività di mediazione debba garantire un adeguato livello di professionalità del mediatore e, pertanto, debba essere analoga a quella attualmente prevista dalla normativa regolamentare (art. 18 d.m. 180/10), per 50 ore di formazione base e 18 ore biennali di aggiornamento.
Con riferimento al tirocinio assistito previsto dal d.m. 180/10, si ribadisce che tale attività di uditorato possa essere ragionevolmente imposta soltanto per accedere agli elenchi dei mediatori, mentre ai fini dell’aggiornamento possa essere sostituita da attività di confronto tra mediatori sulle casistiche effettivamente trattate.
Sulla base di tale proposta, il Coordinamento
AUSPICA
che il Consiglio Nazionale Forense voglia recepire tali indicazioni, integrando il precedente deliberato, anche in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato citata in premessa.
2 commenti
Le regole auspicate dal coordinamento di Organismi forensi di Bologna possono, mio avviso, essere condivisibili anche da un Organismo privato come il mio: D.D.R. RESOLUTION CENTER SRL pdg. 512
Prof. Donato DE Donno Responsabile
finalmente ci siamo…stiamo imparando a stare tutti dalla stessa parte….
Mario Lalicata
presidente Arbimedia adr (www.arbimedia.eu)