In relazione al comunicato stampa della Corte Costituzionale del 24 ottobre 2012, che annuncia l’incostituzionalità, per eccesso di delega, della norma che prevede il tentativo di conciliazione come condizione di procedibilità, quindi nelle sole materie indicate dall’articolo 5.1, comma 1, del Dlgs 28/2010, nei limiti delle informazioni ad oggi disponibili si precisa che:
1) sino al giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Consulta sulla Gazzetta Ufficiale, la norma in oggetto resta in vigore per le mediazioni nuove e per quelle in corso;
2) in tutte le mediazioni, siano esse “attive” o “passive”, restano inoltre in vigore le possibili conseguenze negative di cui all’articolo 8 del Dlgs 28/2010, essendo queste previste per tutte le tipologie di mediazioni, incluse quindi quelle volontarie, delegate e nascenti da clausola contrattuale che non sono state oggetto di sindacato di costituzionalità;
3) il venir meno della condizione di procedibilità per talune materie non impedisce che esse possano essere oggetto di mediazione volontaria, delegata o contrattuale;
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