In relazione al comunicato stampa della Corte Costituzionale del 24 ottobre 2012, che annuncia l’incostituzionalità, per eccesso di delega, della norma che prevede il tentativo di conciliazione come condizione di procedibilità, quindi nelle sole materie indicate dall’articolo 5.1, comma 1, del Dlgs 28/2010, nei limiti delle informazioni ad oggi disponibili si precisa che:
1) sino al giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Consulta sulla Gazzetta Ufficiale, la norma in oggetto resta in vigore per le mediazioni nuove e per quelle in corso;
2) in tutte le mediazioni, siano esse “attive” o “passive”, restano inoltre in vigore le possibili conseguenze negative di cui all’articolo 8 del Dlgs 28/2010, essendo queste previste per tutte le tipologie di mediazioni, incluse quindi quelle volontarie, delegate e nascenti da clausola contrattuale che non sono state oggetto di sindacato di costituzionalità;
3) il venir meno della condizione di procedibilità per talune materie non impedisce che esse possano essere oggetto di mediazione volontaria, delegata o contrattuale;
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4 commenti
Non è così purtroppo, poiché nell’art. 8 si rimanda all’art.5 che prevede la negatività solo per le materie obbligatorie. Almeno, così ho letto. Se non è così fatemelo sapere.
Art.8= Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Per quanto riguarda l’art 116, il giudice “può” desumere, ma non è “obbligato” a desumere. Purtroppo la lobby degli avvocati ha colpito uno strumento che era innovativo. Sono molto deluso
Grazie per i professionali chiarimenti