I contratti bancari, soggetti alla mediazione obbligatoria sono solo quelli “tipici” del Codice civile, del Tu bancario e del TU finanziario
Fideiussione e contratti bancari: mediazione facoltativa o obbligatoria?
La Cassazione nell’ordinanza n. 31209/2022 (sotto allegata) si è occupata di una questione di estremo interesse, che riguarda i contratti bancari e la mediazione obbligatoria, chiarendo se le controversie che hanno ad oggetto la fideiussione sono soggette o meno al procedimento di cui al D.lgs. n. 28/2010.
Banca ottiene decreto, fideiussore invoca la mediazione
La vicenda processuale ha inizio con il ricorso di una banca in sede monitoria per ottenere il pagamento da parte dei soci illimitatamente responsabili della società cliente di una somma maggiorata dagli interessi, dal residuo credito derivante da un mutuo chirografario e da uno scoperto di conto corrente garantito da ipoteca. L’ingiunzione viene estesa, nei limiti della garanzia prestata, anche ai fideiussori.
Uno dei soci concedente la fideiussione però si oppone al decreto ingiuntivo, chiedendo l’annullamento della fideiussione stessa, perché sottoscritta per errore sul documento contrattuale.
Il Tribunale nega l’esecutività provvisoria del decreto e dispone il tentativo di mediazione ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.lgs. n. 28/2010. Procedura che la banca ha l’onere d’intraprendere.
Nessuna delle parti però si attiva per dare impulso alla procedura, per cui il Tribunale dichiara la domanda improcedibile e revoca il decreto ingiuntivo.
La banca appella la decisione e la Corte di Appello precisa che la controversia non rientra nella materia bancaria per la quale è richiesta, come condizione di procedibilità dell’azione, la mediazione obbligatoria.
Corretta quindi la decisione del Tribunale di disporre il tentativo facoltativo di mediazione ai sensi del comma 2 art. 5 del D.lgs. n. 28/2010.
I contatti bancari soggetti a mediazione obbligatoria sono “tipici”
La banca però, nel ricorrere in Cassazione, denuncia con il primo motivo la violazione o falsa applicazione dell’art. 5 comma 1 bis del D.lgs. n. 28/2010. A suo dire, la Corte di appello ha errato nel ritenere che la controversia non riguarda i “contratti bancari o finanziari” per i quali la mediazione è condizione obbligatoria di procedibilità dell’azione in giudizio.
La norma non si riferisce infatti solo alle controversie relative al rapporto contrattuale tra banca e cliente, ma si estende anche alle obbligazioni di garanzia, che la Corte di Appello ha erroneamente ritenuto contratto “autonomo” di garanzia e non fideiussione.
Il Tribunale quindi ha errato nel disporre la mediazione facoltativa al posto di quella obbligatoria applicabile nel caso di specie.
La Cassazione, tuttavia, non condivide sul punto la tesi esposta dalla banca ricorrente.
Gli Ermellini ricordano, infatti, di aver adottato un’interpretazione rigorosa e ristretta dei contratti bancari per i quali la legge prevede il preventivo esperimento della mediazione obbligatoria.
Gli stessi sono solo quelli la cui disciplina è contenuta nel codice civile, nel Testo Unico bancario di cui al D.lgs. n. 385/1993 e nel Testo Unico finanziario di cui al D.lgs. n. 58/1998.
Poiché la fideiussione non è un tipico contratto bancario, regolato come tale dal codice civile o dai testi unici citati, la mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5 comma 1 bis del D.lgs. n. 28/2010 non è applicabile alla controversia de quo.