L’evoluzione della mediazione civile e commerciale in Italia ha vissuto, negli ultimi anni, una trasformazione radicale.
Se un tempo l’incontro tra le parti davanti a un mediatore era concepito quasi esclusivamente “in presenza”, la spinta tecnologica e le recenti riforme legislative hanno istituzionalizzato il mezzo digitale non più come eccezione emergenziale, ma come pilastro strutturale del sistema.
Il punto di equilibrio di questa evoluzione è rappresentato dal “Correttivo Cartabia” (D.Lgs. 150/2022 e successivi interventi del 2024/2025), che ha ridisegnato i confini della gestione a distanza, distinguendo chiaramente tra la mediazione telematica “pura” e quella “da remoto” o “mista”.
Nonostante il tecnicismo delle norme, il principio cardine rimane quello sancito dall’art. 3, comma 3, del D.Lgs. 28/2010: la libertà delle forme. La mediazione non deve trasformarsi in un percorso a ostacoli burocratico, bensì restare uno strumento agile finalizzato all’accordo, dove la tecnologia funge da abilitatore e non da vincolo.
La cosiddetta mediazione “pura” si configura quando l’intero procedimento, previo consenso delle parti, si svolge integralmente in modalità telematica. In questo scenario, disciplinato dall’art. 8-bis, non è solo il dialogo a viaggiare sui bit, ma l’intera documentazione. Gli atti del procedimento sono formati nativamente come documenti informatici e devono rispettare rigorosamente le disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).
In questa modalità, il mediatore riveste un ruolo di garante tecnologico: deve formare il verbale e l’eventuale accordo, inviarli alle parti per la sottoscrizione digitale e, una volta ricevuti, verificarne l’integrità e la validità prima di apporre la propria firma. Un aspetto interessante riguarda la manifestazione del consenso per questa modalità. Sebbene la norma sembri richiedere un’adesione formale, la giurisprudenza recente ha aperto alla possibilità di un consenso espresso per facta concludentia. Ad esempio, la sottoscrizione digitale del verbale da parte del legale può essere interpretata come un’accettazione tacita, ma inequivocabile, della modalità telematica pura, superando eccezioni di improcedibilità legate a eccessivi formalismi.
L’introduzione dell’art. 8-ter ha invece tipizzato la modalità “mista”. Qui la legge riconosce a ciascuna parte il diritto individuale di chiedere il collegamento da remoto, garantendo che i sistemi utilizzati assicurino una “contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità”.
La differenza sostanziale rispetto alla modalità pura risiede nella gestione delle firme sugli atti formati durante l’incontro.
Se tutte le parti concordano, è possibile utilizzare le firme digitali o elettroniche qualificate seguendo il workflow dell’art. 8-bis. Tuttavia, se manca l’unanimità sul mezzo digitale, la legge impone un ritorno alla tradizione: le firme devono essere apposte in modalità analogica (autografa) davanti al mediatore.
Questa distinzione è cruciale: mentre la modalità pura presuppone un ambiente totalmente dematerializzato, la modalità mista gestisce l’eterogeneità delle presenze, proteggendo chi non dispone o non desidera utilizzare strumenti digitali avanzati per la sottoscrizione istantanea.
La diversità tra le due tipologie non è solo procedurale, ma riguarda la “grammatica” della firma. Ai sensi dell’art. 21 del CAD, infatti, non tutte le firme elettroniche sono uguali.
Ne consegue che il sistema attuale non crea due mediazioni separate, ma offre un’unica procedura con gradi diversi di digitalizzazione. La sfida per gli avvocati e i mediatori non è solo tecnica, ma deontologica: utilizzare questi strumenti con correttezza e buona fede, scegliendo la modalità che meglio si adatta alla natura del conflitto e alle necessità delle parti, senza mai perdere di vista l’obiettivo finale, ossia il raggiungimento di un accordo solido e giuridicamente inattaccabile.
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