La mediazione obbligatoria per risarcimento danni è prevista in alcune specifiche ipotesi e impone di esperire il tentativo di conciliazione prima del giudizio ordinario
Mediazione obbligatoria: le ipotesi relative al risarcimento danni
Le controversie che hanno ad oggetto una richiesta di risarcimento danni possono essere risolte in sede di mediazione, anziché in un giudizio ordinario.
In alcuni casi, il ricorso alla mediazione è obbligatorio: si tratta dei casi di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità.
Ciò significa che, in tali ipotesi di mediazione obbligatoria, espressamente previste dall’art. 5 comma 1-bis del d.lgs. 28/2010, se si desidera far valere i propri diritti davanti a un giudice, è necessario esperire prima un tentativo di conciliazione davanti ad un organismo di mediazione. In caso contrario, il giudice sarà costretto a sospendere il processo. Si parla, al riguardo, di condizione di procedibilità: la causa giudiziaria può procedere solo se il tentativo di mediazione viene espletato.
Perché il legislatore ha optato per rendere la mediazione obbligatoria nel risarcimento danni derivante dalle specifiche ipotesi sopra citate?
Mediazione e responsabilità medica o da diffamazione
Per capire le motivazioni di tale scelta, occorre tener presente che l’obiettivo principale dell’istituto della mediazione è quello di consentire la risoluzione stragiudiziale di un certo numero di controversie, in modo da alleggerire il carico di lavoro dei Tribunali.
Proprio per questo, la mediazione è stata resa obbligatoria in quelle materie in cui si pensa che sia più facile trovare una soluzione al di fuori delle aule giudiziarie. Tra queste, rientrano proprio le controversie in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria e medica (cioè la responsabilità professionale di chi esercita un’attività sanitaria per i danni derivati al paziente da errori, omissioni o in violazione degli obblighi inerenti all’attività stessa) o da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità.
In tale ipotesi, infatti, si ritiene che sia più agevole trovare una soluzione in sede di mediazione, in considerazione della complessità che caratterizza tali controversie, che può essere trattata in un clima più collaborativo davanti ad un mediatore rispetto a quanto non accada davanti al giudice
Altri casi di mediazione obbligatoria per risarcimento danni
In tema di mediazione obbligatoria da risarcimento danni, va ricordato che, in un primo momento (all’epoca dell’emanazione del d.lgs. 28/2010, con cui tale istituto venne introdotto nel nostro ordinamento), la stessa era stata prevista anche in materia di circolazione di veicoli stradali e natanti.
Successivamente, il risarcimento dei danni derivanti da circolazione stradale fu escluso dalle ipotesi di mediazione obbligatoria e per esso è invece previsto il diverso istituto della negoziazione assistita, un altro strumento di risoluzione alternativa delle controversie, affidato esclusivamente all’attività dei legali delle parti.
Inoltre, nel periodo di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia, è stata introdotta un’ulteriore ipotesi di mediazione obbligatoria per risarcimento danni, e cioè quella derivante da inadempimento contrattuale dovuto a motivi conseguenti al rispetto delle misure di contenimento della pandemia.
Risarcimento danni e mediazione: la condizione di procedibilità
La mediazione obbligatoria per risarcimento danni deve essere pertanto attivata prima di instaurare il relativo giudizio. Quindi, se viene presentata una domanda giudiziale di risarcimento danni per responsabilità medica o per diffamazione a mezzo stampa senza aver prima esperito il tentativo di conciliazione davanti ad un mediatore, il giudice sarà costretto a sospendere il processo e ad invitare le parti ad attivare la mediazione.
Per instaurare un procedimento di mediazione obbligatoria per risarcimento danni, le parti devono rivolgersi ad un organismo di mediazione accreditato, come ADR Center, e chiedere la nomina di un mediatore che seguirà la loro controversia.
Il compito del mediatore sarà quello di favorire il raggiungimento di un accordo e formulare, se necessario, una proposta di accordo alle parti.
Se la mediazione ha esito positivo, il relativo accordo avrà valore di titolo esecutivo tra le parti. Se, invece, non riesce, le parti saranno libere di tutelare le proprie ragioni in un giudizio ordinario.
Va notato che, se una delle parti non partecipa nemmeno al primo incontro davanti al mediatore, nel successivo giudizio ordinario il giudice potrà trarre da tale condotta argomenti di prova a lei sfavorevoli, come da art. 116, comma secondo, c.p.c.