Attiva da fine gennaio 2024 la piattaforma per chiedere i crediti di imposta previsti dalla normativa sulla mediazione
La riforma Cartabia ha apportato numerose modifiche al decreto legislativo n. 28/2010. Una delle novità di maggiore rilievo e interesse è rappresentata dagli incentivi fiscali per le parti e gli organismi di mediazione, la cui disciplina è contenuta nell’art. 20 del decreto suddetto.
La norma al comma 6, affida a un decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’Economia, il compito di stabilire le modalità di riconoscimento dei crediti di imposta previsti, i documenti da inviare per la richiesta, i controlli sulla loro autenticità, le modalità di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dell’elenco dei beneficiari e gli importi da comunicare a ciascuno.
Questa disposizione è stata attuata con il decreto del Ministero della Giustizia 1 agosto 2023 “Incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2023.
Il decreto del 1 agosto 2023 all’articolo 1 dichiara espressamente che il testo normativo contiene la disciplina della procedura e delle modalità di presentazione della domanda per ottenere il riconoscimento del credito di imposta previsti dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 28/2010.
L’articolo 2 invece, contenente le definizioni, chiarisce che con il termine “piattaforma” deve intendersi “la piattaforma digitale per la gestione degli incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione, negoziazione assistita e arbitrato nei casi previsti dal presente decreto, predisposta dal Ministero della giustizia – Dipartimento transizione digitale.”
La piattaforma suddetta, attiva dalla fine di gennaio 2024, è ospitata dal sito del Ministero della Giustizia all’indirizzo lsg.giustizia.it.
Per accedervi, come previsto dal decreto attuativo, è necessario essere in possesso di una delle seguenti credenziali:
Le domande devono essere presentare entro il 31 marzo 2024 se i crediti di imposta si riferiscono alle procedure intraprese dopo il 30 giugno 2023 e chiuse entro il 31 dicembre 2023.
Una volta effettuato l’accesso scegliere “istanza credito di imposta” e compilare i moduli seguendo le indicazioni. Ricevuta la domanda il Ministero effettua le verifiche del caso ed entro il 30 aprile comunica gli imposti spettanti, da utilizzare in compensazione con modello F24 o in detrazione se chi fa domanda non è titolare di reddito autonomo o di impresa.
Tramite piattaforma le parti e gli organismo di mediazione possono chiedere i chiedere i seguenti benefici fiscali:
La piattaforma serve anche agli avvocati che hanno reso il gratuito patrocinio in favore delle parti in sede di mediazione, qualora preferiscano il credito di imposta al pagamento diretta della prestazione resa. Le domande devono essere inoltrate ogni anno tra il 1° gennaio e 31 marzo o tra il 1° settembre e il 30 ottobre. In questo caso il Ministro risponde alle domande, comunicando l’importo del credito, rispettivamente entro il 30 aprile o entro il 30 ottobre, in base alla data di presentazione della richiesta. I crediti così riconosciuti possono essere utilizzati in compensazione con il modello F24.
Leggi anche l’articolo: “Crediti di imposta della nuova mediazione: il decreto c’è”
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