Mediazione: guida alla piattaforma per il recupero dei crediti d’imposta

Attiva da fine gennaio 2024 la piattaforma per chiedere i crediti di imposta previsti dalla normativa sulla mediazione 

L’attuazione della normativa sugli incentivi fiscali della mediazione 

La riforma Cartabia ha apportato numerose modifiche al decreto legislativo n. 28/2010. Una delle novità di maggiore rilievo e interesse è rappresentata dagli incentivi fiscali per le parti e gli organismi di mediazione, la cui disciplina è contenuta nell’art. 20 del decreto suddetto.

La norma al comma 6,  affida a un decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’Economia, il compito di stabilire le modalità di riconoscimento dei crediti di imposta previsti, i documenti da inviare per la richiesta, i controlli sulla loro autenticità, le modalità di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dell’elenco dei beneficiari e gli importi da comunicare a ciascuno.

Questa disposizione è stata attuata con il decreto del Ministero della Giustizia 1 agosto 2023 “Incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita”,  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 2023.

La piattaforma digitale per le domande

Il decreto del 1 agosto 2023 all’articolo 1 dichiara espressamente che il testo normativo contiene la disciplina della procedura e delle modalità di presentazione della domanda per ottenere il riconoscimento del credito di imposta previsti dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 28/2010. 

L’articolo 2 invece, contenente le definizioni, chiarisce che con il termine “piattaforma” deve intendersi “la piattaforma digitale per la gestione degli incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione, negoziazione assistita e arbitrato nei casi previsti dal presente decreto, predisposta dal Ministero della giustizia – Dipartimento transizione digitale.”

Modalità e termini di presentazione della domanda 

La piattaforma suddetta, attiva dalla fine di gennaio 2024, è ospitata dal sito del Ministero della Giustizia all’indirizzo lsg.giustizia.it.

Per accedervi, come previsto dal decreto attuativo, è necessario essere in possesso di una delle seguenti credenziali:

  • Spid (Sistema Pubblico di identità digitale);
  • Carta nazionale dei servizi (Cns);
  • Carta di identità elettronica (Cie).

Le domande devono essere presentare entro il 31 marzo 2024 se i crediti di imposta si riferiscono alle procedure intraprese dopo il 30 giugno 2023 e chiuse entro il 31 dicembre 2023.

Una volta effettuato l’accesso scegliere “istanza credito di imposta” e compilare i moduli seguendo le indicazioni. Ricevuta la domanda il Ministero effettua le verifiche del caso ed entro il 30 aprile comunica gli imposti spettanti, da utilizzare in compensazione con modello F24 o in detrazione se chi fa domanda non è titolare di reddito autonomo o di impresa.

Crediti di imposta per le parti e gli organismi

Tramite piattaforma le parti e gli organismo di mediazione possono chiedere i chiedere i seguenti benefici fiscali:

  • fino a 600 euro, che scende a 300 se non si raggiunge l’accordo in mediazione, per coprire l’indennità pagata all’organismo di mediazione;
  • fino a 518 euro se la mediazione è domandata dal giudice, per il contributo unificato versato per avviare il giudizio che poi si è estinto;
  • il credito di imposta che viene riconosciuto agli organismi di mediazione per recuperare le indennità che non sono state versate dai soggetti che sono stati ammessi al patrocinio gratuito.

Termini diversi per gli avvocati

La piattaforma serve anche agli avvocati che hanno reso il gratuito patrocinio in favore delle parti in sede di mediazione, qualora preferiscano il credito di imposta al pagamento diretta della prestazione resa. Le domande devono essere inoltrate ogni anno tra il 1° gennaio e 31 marzo o tra il 1° settembre e il 30 ottobre.  In questo caso il Ministro risponde alle domande, comunicando l’importo del credito, rispettivamente entro il 30 aprile o entro il 30 ottobre, in base alla data di presentazione della richiesta. I crediti così riconosciuti possono essere utilizzati in compensazione con il modello F24. 

Leggi anche l’articolo: “Crediti di imposta della nuova mediazione: il decreto c’è”

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