Mediazione e responsabilità extracontrattuale

La mediazione civile e commerciale trova un’applicazione utile e pratica anche nelle controversie che insorgono dalla responsabilità extracontrattuale 

L’istituto della mediazione
La mediazione civile e commerciale è un istituto giuridico alternativo al processo civile, volto alla risoluzione delle controversie in maniera consensuale, attraverso l’intervento di un soggetto imparziale, che è il mediatore.  L’obiettivo di questo istituto consiste nel facilitare il dialogo tra le parti e aiutarle a trovare un accordo che soddisfi entrambe, evitando così i costi, i tempi e le incertezze del giudizio ordinario. In Italia, la mediazione è disciplinata dal Decreto legislativo n. 28/2010, profondamente riformato con il Decreto Legislativo n. 149/2022 (Riforma Cartabia) e dai correttivi successivi le cui disposizioni sono entrate pienamente in vigore nel 2023 e si sono consolidate tra il 2024 e il 2025. La riforma ha introdotto importanti novità, tra cui l’obbligatorietà della mediazione anche in nuovi ambiti, la previsione di incentivi fiscali più ampi e la valorizzazione della figura del mediatore professionale.

La responsabilità extracontrattuale
La responsabilità extracontrattuale (o aquiliana) invece, che si contrappone a quella di tipo contrattuale, è disciplinata dall’articolo 2043 del Codice Civile, che stabilisce: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.”
Trattasi si una forma di responsabilità che sorge ogniqualvolta un soggetto provoca un danno a un altro, indipendentemente da un vincolo contrattuale tra le parti. È tipica, ad esempio, nei casi di  diffamazione o lesioni personali.
La responsabilità extracontrattuale o aquiliana (ex art. 2043 c.c.) implica la necessità di accertare tre elementi:

  • il fatto illecito (doloso o colposo),
  • il danno ingiusto,
  • il nesso di causalità tra fatto ed evento dannoso.

In sede giudiziale, questo accertamento comporta spesso un contenzioso lungo, caratterizzato da istruttorie complesse e oneri probatori significativi per l’attore. Proprio per questi motivi, l’esperimento della mediazione, si configura come opzione deflattiva e vantaggiosa.

Collegamento tra mediazione e responsabilità extracontrattuale
Il collegamento tra mediazione e responsabilità extracontrattuale si manifesta quando le parti coinvolte in un danno intendono risolvere la controversia senza ricorrere al giudice.
In tali contesti, la conciliazione può essere estremamente vantaggiosa, per diversi motivi:

  1. tempi rapidi: a differenza dei procedimenti giudiziari infatti, che possono durare anche anni, la procedura di mediazione si conclude generalmente in pochi mesi;
  2. costi contenuti: le spese di mediazione sono spesso inferiori rispetto ai costi di un processo;
  3. riservatezza: la mediazione garantisce la riservatezza delle informazioni e delle dichiarazioni rese durante gli incontri.
  4. personalizzazione dell’accordo: le soluzioni trovate in mediazione possono essere molto più flessibili e creative rispetto a quelle ottenibili in tribunale.

Risarcimento danni e responsabilità extracontrattuale
In materia risarcitoria, la mediazione è prevista nei seguenti casi:

  • risarcimento danni derivanti dal reato di diffamazione a mezzo stampa o sui social media: casi sempre più frequenti in cui la mediazione può aiutare a evitare un processo civile lungo e dannoso in termini di reputazione;
  • risarcimento dei danni derivanti dalla responsabilità medica e sanitaria, in presenza di un illecito contrattuale o extracontrattuale del medico o del personale sanitario. Ai sensi del comma 3 dell’art. 7 legge n. 24/2017 infatti, chi esercita una professione sanitaria per una struttura sociosanitaria pubblica o privata, chi  presta la propria professionalità sanitaria in regime di libera professione intramuraria, nell’ambito di sperimentazione e ricerca clinica o in regime di convenzione con il SSN o attraverso la telemedicina “risponde del proprio operato ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente“. In questo secondo caso, che riguarda la responsabilità sanitaria, sia il decreto legislativo n. 28/2010 che la legge n. 24/2017 (art. 8 comma 2) sanciscono l’obbligo di esperire la mediazione nei confronti di coloro che intendono esercitare un’azione giudiziale relativamente a una controversia di risarcimento del danno.

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