Mediazione e contratto d’opera

La riforma Cartabia ha incluso il contratto d’opera tra le materie per le quali la mediazione è condizione di procedibilità della domanda

Riforma Cartabia: per il contratto d’opera mediazione obbligatoria

Il contratto d’opera è una delle materie alle quali la riforma Cartabia ha esteso la mediazione obbligatoria. L’articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010, dedicato alla condizione di procedibilità e ai rapporti con il processo, include infatti il contratto d’opera tra le materie per le quali, chi intende agire in giudizio, deve avviare il procedimento di mediazione in via preliminare.

Dal 30 giugno 2023 pertanto, in caso di controversia tra committente e prestatore d’opera, prima di agire in giudizio, si deve avviare la procedura di mediazione in quanto condizione di procedibilità della domanda.

Cos’è il contratto d’opera

Il contratto d’opera è un contratto definito e disciplinato dal Codice civile, dall’articolo 2222 all’articolo 2228 e compreso all’interno del Libro V “Del lavoro”, titolo III “Lavoro autonomo” del codice civile.

L’articolo 2222 del codice civile descrive il contratto d’opera come l’accordo che sorge tra un committente e un lavoratore, che si obbliga a compiere un’opera o un servizio, in cambio di un corrispettivo, prestando la propria attivitàin modo prevalente, ma senza alcun vincolo di subordinazione.

La disciplina del contratto d’opera si applica anche quando la materia per la realizzazione dell’opera è fornita dal prestatore, a condizione che la stessa non sia stata presa in considerazione dalle parti in misura prevalente. In quest’ultimo caso si applica infatti la diversa disciplina della vendita.

Possibili controversie relative al contratto d’opera

Per quanto riguarda l’aspetto pratico del contratto d’opera, è chiaro che, come tutti i contratti, esso prevede diritti e obblighi a carico delle parti coinvolte.

Il mancato rispetto degli impegni contrattuali apre la porta a controversie per le quali la legge prevede l’obbligo di ricorrere in via preliminare in mediazione.

Violazione dell’obbligo di realizzare l’opera alle condizioni contrattuali

L’articolo 2024 del codice civile impone al prestatore d’opera di realizzare l’opera commissionata nel rispetto delle condizioni convenute nel contratto e comunque a regola d’arte.

Il mancato rispetto di questo obbligo attribuisce al committente il diritto di poter pretendere, entro un termine congruo, che il prestatore d’opera si adegui alle condizioni concordate.

Il decorso del termine, senza l’adeguamento da parte del prestatore d’opera alle condizioni stabilite, conferisce al committente il diritto di recedere dal contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti.

Mancato pagamento del corrispettivo

Il prestatore d’opera ha diritto al corrispettivo convenuto con il committente per l’opera realizzata o il servizio reso. In caso di mancato pagamento del corrispettivo e di controversia tra le parti, in via preliminare occorre avviare la procedura di mediazione, anche presentando domanda presso una delle sedi di ADR Center.

Vizi e difformità dell’opera

Un’altra causa di conflitto tra committente e prestatore d’opera riguarda i vizi dell’opera realizzata o la sua difformità rispetto alle condizioni stabilite nel contratto.

In questi casi l’articolo 2226 del codice civile prevede che l’accettazione espressa dell’opera da parte del committente, che abbia conoscenza dei vizi e delle difformità della stessa rispetto a quanto convenuto, se i vizi sono noti, facilmente riconoscibili e non occultati, liberi il prestatore d’opera dalla relativa responsabilità.

Può però accadere che il committente non si accorga subito dei vizi dell’opera, perché occulti, o della sua difformità rispetto a quanto convenuto nel contratto. In questo caso il committente ha otto giorni di tempo per  denunciare i vizi e le difformità al prestatore d’opera e un anno, che decorre dalla consegna dell’opera, per agire in giudizio.

Recesso del committente e diritti del prestatore

L’articolo 2227 del codice civile riconosce al committente il diritto di recedere dal contratto di prestazione d’opera anche se il lavoratore ha già iniziato a realizzarla.

Per evitare che il prestatore d’opera subisca un pregiudizio a causa del ripensamento del committente la norma prevede il riconoscimento in favore del lavoratore di quanto lo stesso ha speso per i materiali, per il lavoro che ha eseguito e per il mancato guadagno che ha sopportato.

Qualora il committente non provveda a corrispondere al lavoratore autonomo quanto gli spetta per legge non è raro che tra le parti sorga un contenzioso.

Impossibilità sopravvenuta della prestazione e diritto al compenso del prestatore 

Il prestatore d’opera ha diritto a un ulteriore forma di tutela, che è prevista e disciplinata dall’articolo 2228 del codice civile. 

Quando si verifica infatti un’impossibilità sopravvenuta, che impedisce al prestatore di realizzare l’opera commissionata o di rendere il servizio convenuto, ma la causa non è imputabile né al lavoratore né al committente, il primo ha comunque diritto a un compenso per il lavoro che ha prestato e per l’utilità che il committente ha ricavato dalla parte di opera realizzata.

Il mancato pagamento di questa parte di compenso al lavoratore autonomo può aprire un contenzioso tra le parti.

Per conoscere tutte le materie per le quali la mediazione è obbligatoria leggi anche

Quale tipo di controversia è materia di mediazione obbligatoria

 

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