Mediazione e arbitrato societario a confronto

Mediazione e arbitrato societario a confronto per valutare quale dei due istituti può essere più efficace per risolvere le controversie societarie

Controversie societarie: mediazione e arbitrato societario
Il contenzioso societario, estremamente complesso e delicato a causa degli interessi in gioco, richiede strumenti di risoluzione delle controversie efficaci. In questo scenario, la mediazione civile (decreto legislativo n. 28/2010) e l’arbitrato societario (art. 838 bis – 838 quinquies c.p.c.) rappresentano due valide alternative al processo giudiziario. Questi due strumenti offrono infatti, seppur con approcci distinti, soluzioni efficaci per situazioni specifiche. Proviamo ad analizzare comparativamente questi due istituti, evidenziandone le differenze in termini di natura, processo e ruolo del mediatore e dell’arbitro con l’obiettivo di fornire una panoramica utile per la scelta dello strumento più appropriato in caso di controversie societarie.

Natura volontaria della mediazione e quasi giudiziale dell’arbitrato
La mediazione è un processo volontario (ad eccezione delle controversie che riguardano le società di persone in cui la mediazione è condizione di procedibilità), guidato da un terzo neutrale (il mediatore) che agevola la comunicazione e la negoziazione tra le parti in conflitto. Il suo fondamento risiede nella volontà delle parti di trovare un accordo soddisfacente per entrambe, attraverso la comprensione delle rispettive posizioni e interessi. L’esito della mediazione dipende interamente dalla volontà delle parti di raggiungere un compromesso. L’arbitrato societario, al contrario, è un procedimento quasi-giudiziale in cui gli arbitri (soggetti terzi imparziali e indipendenti) sono investiti del potere di decidere la controversia attraverso un lodo arbitrale, vincolante per le parti. Il suo fondamento risiede in una convenzione arbitrale (clausola compromissoria dell’atto costitutivo o dello statuto) con cui le parti deferiscono la risoluzione di una o più controversie ad un giudizio privato.

Procedura flessibile nella mediazione, strutturata nell’arbitrato societario
La procedura di mediazione è flessibile e si adatta alle esigenze specifiche del caso. Generalmente si articola in incontri congiunti e separati tra le parti e il mediatore, con la finalità di esplorare le questioni controverse, identificare gli interessi sottostanti e generare possibili soluzioni. Non sono previste rigide formalità procedurali o di natura probatoria. L’arbitrato societario, pur mantenendo una certa flessibilità rispetto al giudizio ordinario, ha un iter procedurale più strutturato. La clausola compromissoria prevede alcune regole come il numero e la nomina degli arbitri e attribuisce tale potere di nomina a un soggetto estraneo alla società. 

Il ruolo del mediatore e dell’arbitro
Nella mediazione, il mediatore facilita la comunicazione e la negoziazione. Non ha il potere di imporre una soluzione, ma aiuta le parti a trovare autonomamente un accordo. La sua neutralità e imparzialità sono elementi cruciali per instaurare un clima di fiducia e collaborazione. Nell’arbitrato societario, invece, gli arbitri esercitano una vera e propria funzione giudicante. Ascoltano le ragioni delle parti, valutano le prove presentate e decidono la controversia attraverso un lodo, che ha la stessa efficacia di una sentenza del giudice ordinario. Gli arbitri devono possedere competenze specifiche nella materia oggetto della controversia e garantire imparzialità e indipendenza.

Vantaggi e svantaggi della mediazione e dell’arbitrato societario
La mediazione si distingue per la sua rapidità, flessibilità, costi generalmente inferiori e per la possibilità di preservare le relazioni commerciali tra le parti. Il suo successo però dipende dalla volontà delle parti di cooperare e raggiungere un accordo. L’arbitrato societario offre una decisione vincolante, garantendo certezza giuridica. La scelta di arbitri esperti nella materia può assicurare una maggiore competenza nella risoluzione della controversia. I costi però possono essere più elevati rispetto alla mediazione e il procedimento può risultare più lungo e formale.

Considerazioni conclusive
Dall’analisi e dal raffronto delle caratteristiche principali dei due istituti emerge che sia la mediazione che l’arbitrato rappresentano validi strumenti alternativi al giudizio ordinario per la risoluzione delle controversie societarie. La scelta tra i due dipende dalle specifiche esigenze del caso, dalla natura della controversia, dalla volontà delle parti di cooperare e dalla necessità di ottenere una decisione vincolante o di preservare le relazioni commerciali. Una valutazione attenta delle caratteristiche di ciascun istituto è fondamentale per raggiungere i risultati desiderati.

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