Mediazione e arbitrato: confronto tra due strumenti alternativi di risoluzione delle controversie relative a diritti disponibili
Strumenti alternativi di risoluzione delle controversie
La risoluzione delle controversie in ambito civile e commerciale si avvale sempre più di strumenti alternativi al tradizionale giudizio. Tra questi, la mediazione e l’arbitrato si distinguono per caratteristiche peculiari e applicazione in contesti diversi.
La mediazione: un percorso collaborativo
La mediazione è un processo volontario e confidenziale nel quale un terzo neutrale, il mediatore, facilita la comunicazione tra le parti in conflitto, aiutandole a trovare una soluzione condivisa e soddisfacente. La caratteristica distintiva della mediazione è la sua natura collaborativa. Le parti sono infatti attivamente coinvolte nella ricerca di un accordo, supportate dal mediatore che agisce come facilitatore.
Le caratteristiche principali della mediazione sono:
Ambiti di applicazione della mediazione:
La mediazione è riservata a controversie in materia civile e commerciali aventi ad oggetto diritti disponibili. Il comma 1 dell’art. 2 del decreto legislativo n. 28/2010 dispone infatti che: “Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto.”
L’arbitrato: una decisione vincolante
L’arbitrato invece è una procedura attraverso la quale le parti affidano la risoluzione della controversia a uno o più arbitri, i quali emettono un lodo che ha valore di sentenza. L’arbitrato si distingue dalla mediazione per la sua natura più formale e per il fatto che la decisione finale è affidata a un terzo imparziale.
Le caratteristiche principali dell’arbitrato sono:
Ambiti di applicazione dell’arbitrato:
Al pari della mediazione si può ricorrere all’arbitrato solo per controversie che abbiano ad oggetto diritti disponibili. L’articolo 806 c.p.c dispone infatti che “Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge.”
Aggiornamenti legislativi degli istituti
La riforma della giustizia civile ha introdotto importanti novità in materia di mediazione, estendendone l’obbligatorietà a nuove tipologie di controversie. Inoltre, sono state semplificate le procedure e incentivata la diffusione della mediazione online.
La disciplina dell’arbitrato contenuta nel codice di procedura invece, dopo la corposa riforma del 2006, ha subito ulteriori modifiche anche in virtù della Riforma Cartabia, attuata con il decreto legislativo n. 149/2022, poi modificato da diversi correttivi.
Considerazioni finali sui due istituti
Sia la mediazione che l’arbitrato rappresentano strumenti validi per la risoluzione delle controversie, offrendo alternative efficaci e flessibili al tradizionale giudizio. La scelta dell’uno o dell’altro strumento deve essere valutata caso per caso, tenendo conto delle specificità della controversia e delle esigenze delle parti. La scelta tra mediazione e arbitrato dipende infatti da diversi fattori, tra cui la natura della controversia, il rapporto tra le parti e le loro esigenze. La mediazione è particolarmente indicata quando le parti desiderano mantenere un rapporto costruttivo e trovare una soluzione che soddisfi entrambi. L’arbitrato, invece, è più adatto quando le parti hanno bisogno di una decisione rapida e vincolante, affidata a esperti della materia.
Leggi anche: Arbitrato: la disciplina del codice di procedura civile
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