Mediazione demandata dal giudice: la comunicazione dell’avvio della mediazione va fatta alla parte, al procuratore costituito o a entrambi?
Mediazione civile: comunicazione dell’avvio della procedura
La comunicazione dell’avvio della procedura di mediazione è regolata dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 28/2010, che al comma 1 dell’articolo 8, secondo periodo dispone che devono essere comunicate alle parti, con ogni mezzo idoneo a garantirne la ricezione, le seguenti informazioni:
Per la norma l’obbligo di comunicazione dell’avvio della mediazione deve intendersi assolto se la stessa viene effettuata alle parti.
Mediazione delegata: la comunicazione di avvio deve essere inviata anche al legale?
Fatta questa premessa di carattere generale occorre analizzare tuttavia un aspetto molto importante relativamente alla comunicazione di avvio della mediazione. L’articolo 8 del decreto legislativo n. 28/2010, al comma 5 stabilisce che quando la mediazione è obbligatoria per legge (art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010) o è demandata dal giudice (art. 5 quater del decreto legislativo n. 28/2010) le parti devono essere assistite dai rispettivi difensori.
Questa disposizione pone dei dubbi evidenti sul soggetto destinatario della comunicazione di avvio della mediazione. Nella mediazione demandata dal giudice in particolare, poiché successiva all’inizio del giudizio, la comunicazione di avvio della procedura stragiudiziale deve essere indirizzata comunque alla parte personalmente oppure deve essere inviata all’avvocato costituito? La giurisprudenza su tale questione è divisa.
Comunicazione di avvio della mediazione solo alla parte
Diversi giudici di merito ritengono che l’istanza di avvio della mediazione debba essere comunicata solo alla parte. Detto incombente deve essere assolto dalla parte che avvia la procedura stragiudiziale o dalla segreteria dell’organismo di mediazione competente (Tribunale di Torre Annunziata, sentenza. 529/2023).
Come precisato dal Tribunale di Avellino nella sentenza n. 178/2024 non è possibile notificare la domanda di avvio della procedura di mediazione al procuratore costituito in giudizio. L’atto deve essere portato a conoscenza della parte in quanto diretta interessata, per cui è valida la notifica effettuata presso il domicilio della controparte, non quella che viene indirizzata al difensore.
La notifica di avvio della procedura di mediazione solo al difensore è in grado di soddisfare la condizione di procedibilità della domanda solo se la parte ha espressamente eletto domicilio per la procedura di mediazione presso il proprio avvocato.
Mediazione: nella pratica doppia comunicazione alla parte e al difensore
Una parte della giurisprudenza quindi sembra aperta alla possibilità di provvedere alla comunicazione dell’avvio della mediazione al solo difensore. In effetti anche in questo modo la parte viene informata ed è in grado di partecipare personalmente alla procedura di mediazione.
C’è da dire che nella pratica le segreterie degli organismi di mediazione, per evitare problemi di sorta, procedono in genere alla doppia comunicazione dell’avvio della mediazione in caso di mediazione demandata dal giudice. Dopo avere controllato il contenuto della procura conferita al difensore per il giudizio e quindi dopo avere verificato il potere di rappresentanza di quest’ultimo, le segreterie procedono alla comunicazione dell’avvio della mediazione alla parte e poi al difensore a mezzo pec. In questo modo le possibilità di raggiungere lo scopo voluto dalla norma, ossia di garantire che la parte riceva la comunicazione, si amplia notevolmente, con il conseguente ampliamento delle possibilità che la stessa partecipi personalmente alla procedura di mediazione, come voluto dal legislatore.
Leggi anche: “Mediazione delegata”
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