La mediazione delegata è disposta dal giudice fino al momento della precisazione delle conclusioni, per favorire la risoluzione stragiudiziale della causa
Mediazione delegata disposta dal giudice
La mediazione delegata si ha quando il giudice, di sua iniziativa e anche al di fuori delle ipotesi di mediazione obbligatoria, ordina alle parti di esperire un tentativo di mediazione, rinviando il giudizio a un’udienza successiva a tale tentativo.
Tale potere del giudice evidenzia, dunque, il valore della mediazione quale strumento di risoluzione stragiudiziale della controversia. Infatti, l’obiettivo del giudice è proprio quello di indurre le parti a trovare un accordo in sede di mediazione, che eviterebbe la prosecuzione del giudizio con conseguente alleggerimento del carico di lavoro del Tribunale.
Quando è possibile disporre la mediazione demandata
Come noto, in linea generale la mediazione è un rimedio facoltativo a disposizione delle parti, che sono libere di provare a risolvere una controversia davanti a un mediatore anziché davanti a un giudice.
In alcuni casi (tassativamente indicati dall’art. 5 comma 1-bis del d.lgs. 28/2010) la domanda giudiziale può essere proposta solo se prima si è esperito un tentativo di mediazione presso uno degli organismi accreditati. Si parla, in tal caso, di mediazione obbligatoria e l’esperimento del tentativo di conciliazione davanti al mediatore si pone come condizione di procedibilità del processo davanti al giudice.
Ebbene, anche la mediazione delegata (o mediazione demandata) è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, con la differenza, rispetto alla mediazione obbligatoria, che può essere disposta dal giudice in qualsiasi tipo di processo: sia in una controversia in cui il tentativo di mediazione è facoltativo, sia in una causa in cui tale tentativo sia obbligatorio e sia stato già esperito in una precedente fase del processo.
Mediazione delegata: i presupposti
A norma dell’art. 5 comma 2 del d.lgs. 28/2010, la mediazione delegata può essere disposta dal giudice quando questi, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti (ed anche “ogni altra circostanza”, nel nuovo testo normativo di cui si dirà tra breve) ravvisi che sia opportuno provare l’esperimento del procedimento di mediazione.
Mentre la mediazione obbligatoria deve essere esperita nelle primissime fasi del processo, la mediazione delegata può essere disposta anche quando il processo si trovi nelle fasi più avanzate.
In particolare, la mediazione delegata può essere disposta fino a prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa.
Condizione di procedibilità e termine ordinatorio
Quando dispone la mediazione demandata, il giudice fissa la successiva udienza del giudizio dopo almeno tre mesi e assegna contestualmente alle parti un termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
Al riguardo, va ricordato che, ai fini dell’avveramento della condizione di procedibilità, ciò che rileva è che all’udienza successiva si sia effettivamente svolto il tentativo di conciliazione. Il termine di quindici giorni previsto dalla normativa, infatti, non è da considerare perentorio e la sua mancata osservanza non determina, di per sé, l’improcedibilità della domanda giudiziale (v. Cassazione n. 40035/2021).
Per considerarsi realizzato l’esperimento del tentativo di mediazione, è quindi sufficiente che si sia tenuto il primo incontro dinanzi al mediatore, pur senza il raggiungimento dell’accordo tra le parti. Se una delle parti non si presenta al primo incontro di mediazione senza giustificato motivo, il giudice potrà tenerne conto, desumendone argomenti di prova ex art. 116 comma secondo c.p.c.
Va notato che il termine minimo di tre mesi che deve intercorrere tra l’udienza in cui è disposta la mediazione delegata e quella successiva è parametrato alla durata massima (appunto di tre mesi) prevista dalla disciplina normativa per il procedimento di mediazione.
Mediazione demandata e riforma Cartabia
Con la riforma Cartabia, che ha modificato anche parte del testo del d.lgs. 28/2010 e che entrerà in vigore dal 30 giugno 2023, scompare il riferimento al termine di quindici giorni e, nel nuovo art. 5-quater, viene specificato che la mediazione demandata può essere disposta dal giudice, con ordinanza motivata e anche in sede di giudizio d’appello, “fino al momento della precisazione delle conclusioni”.
Nel nuovo testo è inoltre evidenziato che, all’udienza di rinvio, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale.
Per il resto, la disciplina rimane pressoché invariata, ivi compresi i casi in cui la mediazione delegata non può essere disposta (ad esempio, nei procedimenti di ingiunzione, di convalida di sfratto, di consulenza tecnica preventiva, possessori e di opposizione all’esecuzione forzata).