La mediazione civile è un utile strumento che dà la possibilità alle parti di giungere a un accordo anche a fronte del fallimento delle trattative informali tra le stesse e di evitare, in tal modo, il contenzioso, con notevole risparmio di tempi e di costi. Vediamo in cosa consiste e quali sono i suoi vantaggi.
Mediazione: cos’è
La mediazione civile è uno strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie, regolamentato dal decreto legislativo n. 28/2010. Con essa si tenta di gestire e risolvere un conflitto senza adire l’autorità giudiziaria ma con il supporto di una figura specializzata nell’aiutare coloro che si trovano su posizioni contrastanti a giungere a un accordo, attraverso un confronto costruttivo e proponendo delle soluzioni che soddisfino tutti.
La mediazione, a seconda delle materie oggetto di contenzioso, è facoltativa od obbligatoria: nel primo caso, il tentativo di risoluzione pacifica dei contrasti è avviato dalle parti liberamente e sulla base di un’autonoma valutazione delle circostanze del caso concreto; nel secondo caso, il tentativo di mediazione va proposto a pena di improcedibilità della domanda giudiziale.
Va poi segnalata anche la mediazione delegata, che è quella sollecitata del giudice nel corso del processo.
È evidente che la mediazione rappresenta un’importante opportunità per le parti, per i numerosi vantaggi che comporta, soprattutto in termini di risparmio di tempo e di costi per giungere a una soluzione del conflitto che, come vedremo meglio qui di seguito, ha la stessa certezza di essere rispettata che la legge attribuisce alle decisioni giudiziali.
Istanza di mediazione
Per avviare un procedimento di mediazione, sia essa obbligatoria o facoltativa, è necessario presentare un’apposita istanza all’organismo di mediazione prescelto, competente per territorio. A tal fine non sono necessarie particolari formalità, ma è sufficiente compilare il modulo di norma messo a disposizione dall’organismo medesimo. Si tratta del primo evidente vantaggio della procedura.
Una volta presentata l’istanza, l’organismo designa il mediatore e fissa il primo incontro entro 30 giorni. Il procedimento, invece, può estendersi al massimo per tre mesi.
La fissazione del primo incontro da parte dell’organismo di mediazione va notificata dalla parte istante all’altra parte, che va invitata a partecipare al procedimento ma è libera di non farlo o di aderire dichiarando sin da subito la propria volontà di non proseguire nella mediazione.
In ogni caso, dalla mancata partecipazione alla mediazione senza giustificato motivo il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio e tale circostanza è evidentemente indicativa della rilevanza che il legislatore ha inteso dare a tale strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie, valorizzandone le opportunità.
Come si svolge la mediazione
Anche per lo svolgimento della mediazione non sono previste particolari formalità: la stessa si sviluppa attraverso un iter che non soggiace a un rigido formalismo (che caratterizza, invece, i processi civili dinanzi al giudice) e che, quindi, riesce a plasmarsi alle esigenze del caso concreto.
In ogni caso, la procedura si svolge privatamente, con obbligo di riservatezza per il mediatore.
Il primo incontro è di norma dedicato a chiarire la funzione del procedimento e le modalità di svolgimento dello stesso; al termine, le parti si esprimono circa la volontà di proseguire o meno con la procedura di mediazione vera e propria.
In ogni caso, viene redatto verbale: sia in ipotesi di mancato proseguimento, sia in ipotesi di esito positivo della mediazione, sia in ipotesi di esito negativo della stessa.
Se l’accordo non riesce, le parti sono libere di portare il contenzioso in tribunale.
Validità dell’accordo di mediazione
Chi ha remore nello scegliere o nel proseguire la mediazione, spesso teme che l’eventuale accordo raggiunto possa essere di nuovo oggetto di contestazioni.
In realtà non è così: tale accordo è titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione di obblighi di fare e non fare, per l’esecuzione per consegna e rilascio e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Prescrizione e decadenza
Inoltre, la mediazione produce effetti anche sul decorso dei termini di prescrizione e decadenza e, quindi, rappresenta un’opportunità che non incide in alcun modo sulle possibilità di successiva tutela giudiziale dei diritti degli interessati.
Più precisamente, l’istanza di mediazione è idonea a interrompere la prescrizione allo stesso modo di una domanda giudiziale. Se non si raggiunge un accordo, il termine prescrizionale riprende a decorrere da quando il verbale di mancata conciliazione è depositato presso la segreteria dell’organismo di mediazione presso il quale si è svolta la procedura.
Anche la decadenza è impedita, ma solo per una volta. Se non si raggiunge un accordo, il relativo termine decorre di nuovo dal deposito del verbale di mancata conciliazione.
Mediazione civile costi
La mediazione comporta ovviamente dei costi; questi, tuttavia, in fase di avvio sono decisamente contenuti e anche successivamente sono di certo inferiori a quelli di un ordinario processo.
In particolare, l’avvio della procedura prevede, per ciascuna delle parti, un esborso di 40 euro + IVA o di 80 euro + IVA a seconda che il valore della domanda sia fino a 250mila euro o superiore. Successivamente, sono previste delle indennità, il cui ammontare, variabile a seconda del valore della lite, è stabilito in un’apposita tabella predisposta dal Ministero della giustizia. In ogni caso, di norma il mediatore indica i costi al primo incontro di mediazione, unitamente a tutti gli altri elementi utili per permettere alle parti di decidere se continuare o meno con la procedura.
Per quanto riguarda le indennità di mediazione, le parti possono ricorrere al patrocinio a spese dello Stato, sebbene solo con riferimento ai casi in cui l’esperimento della procedura sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Va poi segnalato che tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e non sono assoggettati ad altre spese, tasse o diritti.
Infine, per il verbale d’accordo non è previsto il pagamento dell’imposta di registro se il valore non supera i 50mila euro.
È obbligatoria la presenza dell’avvocato?
Ai costi appena citati si aggiungono quelli per l’avvocato che assiste le parti nella procedura.
A tale proposito una domanda sorge quindi spontanea: in mediazione è indispensabile l’assistenza dell’avvocato?
La risposta varia a seconda che si tratti di mediazione obbligatoria o di mediazione facoltativa: mentre nel primo caso è la legge a stabilire la necessità dell’assistenza legale, se il ricorso alla procedura è una libera scelta delle parti gli interpreti hanno ritenuto ammissibile la loro partecipazione anche senza il supporto di un avvocato. In ogni caso, anche laddove è prevista l’assistenza obbligatoria del legale, le parti devono essere personalmente presenti agli incontri.
Chi paga le spese della mediazione?
Resta infine da dire che, come precisato dal d.m. 18 ottobre 2019, n. 180, le spese di avvio del procedimento di mediazione sono a carico di ciascuna parte che vi aderisce, mentre le spese di mediazione sono dovute in solido dalle stesse.