Mediazione civile e commerciale: cosa cambia con l’ultimo correttivo

Scarica D.LGS 27 dicembre 2024, n. 216

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo che corregge il decreto attuativo della Riforma Cartabia in materia di mediazione e negoziazione

In GU il decreto legislativo che contiene l’ultimo correttivo della Cartabia
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2025 il decreto legislativo n. 216 del 27 dicembre 2024, che integra e corregge il decreto legislativo n. 149/2022 in materia di mediazione e negoziazione assistita.

Mediazione telematica e modalità audiovisiva da remoto
L’art. 8-bis nella sua nuova formulazione prevende che la mediazione può svolgersi in modalità telematica con il consenso di tutte le parti. Gli atti del procedimento sono formati dal mediatore e firmati nel rispetto delle regole del codice dell’amministrazione digitale. Conclusa la mediazione il mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l’eventuale accordo raggiunto dalle parti, che deve essere immediatamente sottoscritto da parte dei soggetti che vi sono tenuti e restituito al mediatore. Il mediatore verificata l’apposizione, la validità e l’integrità della firma, appone la propria sottoscrizione e lo deposita presso la segreteria dell’organismo che lo invierà alle parti e ai difensori, se nominati. Spetterà quindi all’organismo di mediazione curare la conservazione e l’esibizione dei documenti della procedura telematica. Il successivo art. 8-ter prevede invece la possibilità per ciascuna parte di chiedere al responsabile dell’organismo di mediazione di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto. Tali sistemi però devono garantire il contestuale, reciproco ed effettivo ascolto e visibilità dei soggetti collegati. Quando una o più parti partecipano con collegamento audiovisivo da remoto, le firme che il mediatore deve acquisire sugli atti della procedura sono apposte nel rispetto delle regole del codice dell’amministrazione digitale con il consenso di tutte le parti. In assenza di consenso le firme devono essere apposte in modalità analogica davanti al mediatore.

Procedibilità della domanda
Il preventivo esperimento del tentativo di conciliazione previsto in caso di controversie dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249) assolverà la condizione di procedibilità della domanda, al pari della procedura di mediazione. Il comma 4-bis dell’art. 11 stabilisce inoltre che quando la mediazione si conclude senza accordo la domanda giudiziale deve essere proposta entro lo stesso “termine di decadenza di cui all’articolo 8, comma 2, decorrente dal deposito del verbale conclusivo della mediazione presso la segreteria dell’organismo.”

Mediazione demandata dal giudice
La modifica riguarda la possibilità per il giudice, anche in appello e sempre dopo aver valutato la natura della causa, lo stato dell’istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, di disporre la mediazione fino all’udienza di remissione della causa in decisione e non fino alla precisazione delle conclusioni come nella precedente previsione.

Durata della mediazione
La durata massima della procedura di mediazione è di sei mesi, prorogabile per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi. Fanno eccezione i casi in cui la mediazione è demandata dal giudice ai sensi dell’articolo 5, comma 2, o dell’articolo 5-quater, comma 1; in questi casi difatti la durata massima è sempre di sei mesi, ma la proroga di tre mesi è consentita solo per una volta. Il termine decorre dalla data di deposito dell’ordinanza con la quale il giudice adotta i relativi provvedimenti. La proroga del termine di durata della mediazione deve essere effettuata mediante accordo scritto delle parti da allegare al verbale di mediazione ovvero essere concordata direttamente tra le parti all’interno del verbale. In caso di mediazione demandata dal giudice le parti devono produrre il verbale o l’accordo relativo alla proroga del termine di durata.

Delega per la mediazione
Se la parte decide di delegare un soggetto a prendere parte alla procedura di mediazione può farlo, solo in presenza di giustificati motivi, con un atto sottoscritto con firma che non necessita di autentica, allegando alla stessa una copia del proprio documento di identità, che poi verrà acquisito agli atti della procedura. L’autentica della firma da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato è necessaria solo se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall’articolo 2643 del codice civile soggetti a trascrizione.

Esecutività ed esecuzione dell’accordo
Spetta all’avvocato certificare la conformità all’originale della copia dell’accordo trasmessa con modalità telematiche all’ufficiale giudiziario, ai sensi degli articoli 196-decies e 196-undecies del codice di procedura civile. Quando le parti che aderenti alla mediazione non sono tutte assistite dagli avvocati, l’accordo allegato al verbale viene omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale del luogo dove ha sede l’organismo di mediazione avanti al quale l’accordo è stato raggiunto, previa verifica del rispetto della regolarità formale, delle norme imperative e dell’ordine pubblico. Si procederà nello stesso modo in caso di controversie tra frontaliere.

Patrocinio a spese dello Stato
Il patrocinio a spese dello Stato viene riconosciuto al cittadino italiano non abbiente e allo “straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del procedimento di mediazione, all’apolide e ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.” Quando l’avvocato che assiste la parte in mediazione e che beneficia del patrocinio a spese dello Stato, risulta iscritto a un elenco di un distretto di corte d’appello diverso da quello in cui ha la sede l’organismo di mediazione competente, non saranno dovute al professionista le spese di trasferta.

Negoziazione assistita
La novità di maggiore rilievo del decreto legislativo riguarda la possibilità di esperire la negoziazione assistita in modalità telematica e per ciascuna parte di partecipare agli incontri in modalità audiovisiva da remoto. Come per la mediazione ali atti saranno formati e sottoscritti nel rispetto delle regole del Codice dell’amministrazione digitale e i mezzi di collegamento dovranno consentire la contestuale, effettiva e reciproca udibilità dei soggetti. Le dichiarazioni del terzo però non potranno essere acquisite da remoto. Il patrocinio a spese dello Stato, infine, come per la mediazione, è esteso allo straniero e all’apolide.

Scarica D.LGS 27 dicembre 2024, n. 216

Articoli correlati

Accordo di conciliazione e atto notarile, il notaio Saraceno: «Per le agevolazioni serve un trasferimento con effetti reali immediati»

Leggi l’articolo

Usucapione in mediazione, il notaio Saraceno: «L’accordo non ha efficacia purgativa, le trascrizioni contro l’usucapito restano opponibili»

Leggi l’articolo

la mediazione è la strada del futuro

La mediazione è la strada del futuro: perché gli avvocati devono imparare a negoziare davvero

Per molti anni una parte dell’avvocatura ha considerato la mediazione quasi come un corpo estraneo al proprio lavoro: un passaggio imposto dalla legge, prima di fare causa. Credo che questa visione, fortunatamente, appartenga sempre più al passato. Non perché il processo sia destinato a scomparire e neppure perché tutte le controversie possano essere conciliate. Ci saranno sempre cause che devono essere decise da un giudice, questioni sulle quali è necessario ottenere una pronuncia, parti che non hanno alcuna intenzione di negoziare e situazioni nelle quali, semplicemente, un buon accordo non esiste. Ma pensare oggi che il lavoro dell’avvocato consista essenzialmente nel preparare atti, partecipare alle udienze e attendere una sentenza significa, a mio avviso, guardare a una professione che sta cambiando con gli occhi di ieri.

Leggi l’articolo

Migliaia di avvocati avviano mediazioni con noi. Mettici alla prova.

N.1

del registro al Ministero della Giustizia