La mediazione assistita presso un professionista abilitato consente di risolvere una controversia fuori dalle aule giudiziarie, con risparmio di costi e tempi
La mediazione assistita come strumento ADR
Gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (alternative dispute resolution: ADR) consentono alle parti coinvolte in una lite di raggiungere un accordo al di fuori delle aule giudiziarie, evitando la necessità di instaurare una causa e quindi risparmiando sui tempi e costi tipici di un giudizio ordinario.
La mediazione assistita presso un professionista abilitato è lo strumento ADR più diffuso in Italia: il professionista in questione è il mediatore, che, diversamente da un giudice, non è chiamato a decidere sulla controversia, ma ha il preciso di ruolo di favorire il dialogo tra le parti e condurle verso un possibile accordo che soddisfi entrambe, anche attraverso il riconoscimento reciproco di concessioni rispetto alle ragioni da ciascuno vantate.
Come si svolge la mediazione civile
La mediazione civile, quindi, consente di risolvere una controversia senza far ricorso al giudizio ordinario in Tribunale.
Prima di avanzare una domanda giudiziale, infatti, le parti possono rivolgersi a un Organismo di mediazione accreditato, che nominerà un mediatore, deputato ad assisterle nella controversia che li coinvolge.
Il procedimento di mediazione assistita si svolge in tempi brevi e comporta solo alcuni costi, predeterminati da specifici tariffari.
Il mediatore incaricato invita le parti ad un primo incontro davanti a sé: se, all’esito della riunione, le stesse dichiarano di non voler proseguire nel percorso di mediazione, sono libere di porre termine alla procedura. In tal caso, saranno tenute a pagare solo il costo di avvio della procedura, che dipende dal valore della causa e che solitamente si aggira intorno ai 40 euro.
Se, invece, le parti intendono proseguire nel percorso di mediazione, il mediatore fisserà una serie di successivi incontri, al termine dei quali avrà diritto ad un ulteriore compenso, determinato in base a tariffe prestabilite.
L’accordo tra le parti e la proposta del mediatore
Nel corso dei successivi incontri di mediazione assistita, il mediatore proverà a far convergere le parti verso una soluzione condivisa della controversia. Se lo riterrà necessario, potrà anche organizzare incontri separati con ciascuna parte.
Se le parti non trovano l’accordo, il mediatore è tenuto a formulare una formale proposta di accordo, che le parti, però, sono sempre libere di rifiutare.
I casi di mediazione assistita obbligatoria
In linea generale, il ricorso alla mediazione assistita è libero. Vi sono dei casi, però, in cui la mediazione civile è prevista dalla legge come obbligatoria: ciò significa che, se una delle parti intende far causa in Tribunale, deve prima necessariamente esperire un tentativo di mediazione presso un Organismo abilitato. In tali casi, quindi, la mediazione rappresenta una condizione di procedibilità rispetto al giudizio ordinario.
I casi di mediazione obbligatoria sono individuati dal decreto legislativo n. 28 del 2010 e sono rappresentati dalle controversie che vertono in una delle seguenti materie:
- condominio
- diritti reali
- divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia
- locazione, comodato, affitto di aziende
- risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
- contratti assicurativi, bancari e finanziari
In tutti i casi in cui la mediazione è prevista come obbligatoria, le parti devono necessariamente farsi assistere da un avvocato anche davanti al mediatore.
Mediazione e negoziazione assistita differenze
Occorre fare attenzione, infine, a distinguere la mediazione dalla negoziazione assistita. Quest’ultima è un ulteriore strumento di risoluzione alternativa delle controversie, che però non prevede l’intervento di un soggetto terzo come il mediatore. Nella negoziazione assistita, infatti, sono gli avvocati delle parti a cercare direttamente tra loro un accordo.
La negoziazione è obbligatoria nelle controversie di risarcimento del danno causato dalla circolazione di veicoli e nelle cause di valore inferiore a 50.000 euro, sempre che queste ultime non rientrino nelle materie in cui è prevista la mediazione obbligatoria. Nel nostro ordinamento, pertanto, non vi è mai sovrapposizione tra mediazione obbligatoria e negoziazione assistita obbligatoria. Viceversa, è sempre possibile ricorrere a entrambe le procedure, se le parti lo desiderano, prima di ricorrere al giudice.