Codice deontologico Forense: pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale le prime modifiche che riguardano anche mediazione, arbitrato e negoziazione
Codice deontologico Forense: novità in materia di mediazione arbitrato e negoziazione
Il 1° settembre 2025 segna un momento importante per la professione forense italiana. A partire da questa data, con la pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale” n. 202, entrano in vigore i primi aggiornamenti al Codice Deontologico Forense approvati dal Consiglio Nazionale Forense (CNF). Tra le modifiche più rilevanti ci sono quelle che riguardano gli articoli 61, 62 e l’introduzione del nuovo articolo 62 bis. Quest’ultimo, in particolare, si concentra sulla disciplina della negoziazione assistita, un aspetto sempre più centrale nella pratica legale. I cambiamenti apportati a questi articoli riflettono la crescente importanza delle procedure ADR e la necessità di garantire che l’avvocato, in qualsiasi ruolo, agisca con la massima integrità, trasparenza e indipendenza, estendendo i principi deontologici tradizionali a forme di risoluzione delle controversie sempre più diffuse e rilevanti.
Arbitrato: cambia la definizione della collaborazione
La vecchia formulazione dell’articolo 61, che disciplina l’arbitrato, poneva già l’accento sulla probità, correttezza, imparzialità e indipendenza dell’avvocato-arbitro. Tuttavia, la nuova versione introduce un’importante precisazione nel comma 3 e nel comma 7, ampliando il concetto di “rapporto professionale ostativo” alla nomina. Mentre la precedente formulazione vietata all’avvocato di accettare la nomina ad arbitro se una delle parti era assistita o era stata assistita negli ultimi due anni da un “professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali”, la nuova formulazione vieta all’avvocato di accettare un incarico di arbitro se la controparte è stata assistita, negli ultimi due anni, da un altro professionista con cui collabora. Questo divieto si applica non solo ai colleghi soci o associati dello stesso studio, ma anche a tutti coloro che collaborano professionalmente in modo non occasionale. Questo aggiornamento estende quindi il divieto non solo a chi condivide uno studio legale o una società, ma anche a tutti quei professionisti che intrattengono una collaborazione stabile, benché non formalizzata in un rapporto societario o di associazione. Questa modifica mira a prevenire potenziali conflitti di interesse, assicurando che l’arbitro sia totalmente immune da influenze esterne. In questo modo si rafforza l’imparzialità e si previene ogni possibile conflitto di interesse, garantendo la massima trasparenza e fiducia nel processo. Un’altra novità significativa è l’aggiunta della lettera d) al comma 5. Questa nuova disposizione impone all’avvocato che ricopre la funzione di arbitro di “rendere con chiarezza e lealtà le dichiarazioni di cui all’art. 813 del codice di procedura civile“, che riguarda l’obbligo di comunicare ogni circostanza rilevante per la propria imparzialità. Questo rafforza il principio di trasparenza e la lealtà procedurale, già presente in via generale, rendendolo esplicito e vincolante.
Mediazione ancora più trasparenza
Anche l’articolo 62, che riguarda la funzione di mediatore, è stato aggiornato con una logica simile a quella dell’articolo 61. Nel comma 3, lettera b), viene introdotta la stessa dicitura “e collabori professionalmente in maniera non occasionale”, estendendo le cause di incompatibilità. Ora quindi se una delle parti in una mediazione è stata assistita negli ultimi due anni da un avvocato che ha avuto un rapporto professionale non occasionale ma continuativo con il mediatore, quest’ultimo non può assumere l’incarico. Questo divieto si applica ai casi in cui l’avvocato che ha assistito la parte è socio o associato del mediatore; esercita nello stesso studio del mediatore, oppure collabora professionalmente ma in modo non occasionale con il mediatore. Come per l’arbitrato, l’obiettivo è evitare che un avvocato assuma la funzione di mediatore se un’altra parte è assistita da un professionista con cui ha un rapporto di collaborazione stabile. La nuova formulazione del comma 4 ribadisce che il divieto di intrattenere rapporti professionali con le parti post-mediazione si estende a tutti i collaboratori non occasionali.
Il nuovo articolo 62-bis sulla negoziazione assistita
La novità più rilevante è senza dubbio l’introduzione del nuovo articolo 62-bis, interamente dedicato alla negoziazione assistita. Questa norma colma un vuoto normativo, regolamentando un’attività che ha assunto un ruolo centrale nel sistema giudiziario italiano. L’articolo stabilisce doveri e divieti specifici per gli avvocati che assistono le parti in questo procedimento.
I punti salienti sono:
L’articolo 62-bis prevede anche sanzioni disciplinari per le violazioni. La violazione dei doveri di lealtà, correttezza e del divieto di impugnazione comporta la censura, mentre la violazione del dovere di riservatezza è punita con la sospensione dall’attività professionale da due a sei mesi.
Leggi anche: La deontologia dell’avvocato in mediazione
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