In breve: anche durante il giudizio d’ appello, il giudice, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione ed il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione. In tal caso la mediazione diviene condizione di procedibilità della domanda, anche in sede di appello.
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
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