Mancata partecipazione mediazione: cosa dice la giurisprudenza

Mancata partecipazione della parte nella procedura di mediazione: le sentenze di merito più significative sulle conseguenze 

Mancata partecipazione mediazione: articolo 8 e articolo 12 bis D.lgs. n. 28/2010

La partecipazione personale delle parti nella procedura di mediazione è sancita specificamente dal comma 4 dell’articolo 8 del decreto legislativo n.  28/2010. Questo comma prevede che le parti partecipino personalmente alla procedura di mediazione. Le stesse possono delegare un rappresentante solo in presenza di giustificati motivi. Detto rappresentante però deve essere a conoscenza dei fatti di cui si deve discutere in mediazione e deve essere munito dei poteri necessari a comporre la lite.

La partecipazione al procedimento di mediazione è così importante per il legislatore che, se la parte non prende parte alla procedura, la stessa viene punita ai sensi dell’articolo 12 bis del decreto legislativo 28/2010. Dalla mancata partecipazione delle parti al primo incontro del procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel giudizio successivo, ma non solo. Quando la mediazione è condizione di procedibilità il giudice condanna la parte, che non ha preso parte al primo incontro senza un motivo capace di giustificare la sua assenza, al pagamento di una somma di importo pari al doppio del contributo unificato.

La lettera della legge, così come modificata dalla riforma Cartabia, è stata rispettata e interpretata in senso conforme da diverse autorità giudiziarie di merito. Vediamo in questo articolo quali sono le interessanti sul tema della mancata partecipazione delle parti alla procedura di mediazione.

Mancata partecipazione mediazione: spese processuali a carico del convenuto

La sentenza del Tribunale di Locri n. 592 del 2023 si è occupata di un aspetto particolare, ossia la regolamentazione delle spese processuali conseguenti alla mancata partecipazione del soggetto convenuto alla procedura di mediazione.

Nel caso di specie il Tribunale ha censurato la mancata partecipazione del convenuto alla procedura di mediazione con la condanna al pagamento delle spese processuali, da liquidare nel rispetto dei valori minimi delle tariffe forensi vigenti, alla luce delle attività svolte e delle questioni oggetto di trattazione. Il Tribunale ha messo in evidenza che con la contumacia in giudizio il convenuto non ha ostacolato la domanda dell’attore, anche se, non avendo partecipato alla mediazione si è reso indisponibile a trovare una soluzione bonaria alla controversia, costringendo così l’attore a proseguire il giudizio con conseguente aggravio di costi. 

Procura speciale sostanziale: necessaria se la parte delega un rappresentante

Quanto sancito dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 28/2010 sulla necessità di conferire al rappresentante della parte una procura speciale sostanziale è stato confermato dalla sentenza n. 3843/2022 della Corte di Appello di Napoli.

Nel caso di specie la Corte, nel decidere sull’eccezione di improcedibilità causata dalla mancata partecipazione alla procedura di mediazione di una delle parti, ha rilevato, esaminando il verbale di mediazione, l’assenza del conferimento di una procura speciale e sostanziale al difensore.

L’unica procura presente agli atti era quella che la parte aveva conferito al suo legale per l’assistenza e la rappresentanza in giudizio. La regola però vuole che per delegare validamente un soggetto terzo a partecipare attivamente alle attività della mediazione per rappresentare i propri interessi, lo stesso debba essere unito di una procura speciale di tipo sostanziale. Il delegato, a tal fine, deve essere a conoscenza dei fatti che hanno generato la lite e possedere i poteri necessari a transigere la controversia. 

Mancata partecipazione mediazione: va eccepita altrimenti la domanda è procedibile 

La sentenza della Corte d’Appello di Bari n. 70/2024 sancisce invece un importante principio procedurale in materia di mediazione e mancata partecipazione della parte alla stessa. Chi intende eccepire in giudizio l’improcedibilità della domanda causata della mancata partecipazione della controparte alla procedura di mediazione deve farlo subito in questa sede. Qualora la parte decida infatti di proseguire la mediazione e la procedura si concluda con un verbale negativo di mancato accordo (e non causata dalla mancata partecipazione), la condizione di procedibilità della domanda deve ritenersi soddisfatta. 

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