L’avvocato per legge ha l’obbligo di informare il cliente sulla possibilità o sull’obbligo di avviare la mediazione
Accesso alla mediazione e obblighi informativi dell’avvocato
L’obbligo di informativa dell’avvocato nei confronti del cliente sulla facoltà o sull’obbligo di avviare la mediazione prima dell’azione in giudizio è prevista dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 28/2010.
L’obbligo di informativa è quindi previsto in entrambe le ipotesi previste dalla legge, ossia quando la mediazione è obbligatoria o facoltativa.
Si ricorda per completezza che le ADR, ossia i metodi stragiudiziali alternativi di risoluzione delle controversie, sono state introdotte nel nostro ordinamento nella forma obbligatoria e facoltativa e poi rafforzate con la riforma Cartabia, con lo scopo di diminuire il contenzioso in giudizio.
Accedere alla procedura di mediazione tra l’altro è molto semplice, è sufficiente presentare apposita istanza presso l’organismo di mediazione competente per territorio, anche in una delle sedi di ADR Center.
Mediazione facoltativa e obbligo informativo
Tornando all’analisi dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 28/2010, che prevede l’obbligo di informativa, il comma 3 così dispone:“All’atto del conferimento dell’incarico, l’avvocato è tenuto a informare l’assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20.”
La disposizione contiene l’obbligo a carico dell’avvocato di informare il proprio assistito sulla possibilità di risolvere la controversia in via bonaria, avviando il procedimento di mediazione, prima di avviare la causa giudiziale.
Nell’adempiere questo obbligo l’avvocato deve però illustrare al cliente anche le agevolazioni di natura fiscale previste dalla legge (articolo 20), così come le spese da sostenere qualora decida di avviare la procedura (articolo 17).
Mediazione obbligatoria e obbligo informativo
Il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 4 recita invece: “L’avvocato informa altresì l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.”
La disposizione fa riferimento all’obbligo di informativa che grava sull’avvocato quando la mediazione, per legge, deve essere avviata prima del giudizio, perché condizione di procedibilità della domanda. Ai sensi dell’articolo 5 la mediazione è condizione di procedibilità della domanda quando le controversie riguardano, nello specifico, le seguenti materie: “condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari,
associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura.”
Forma dell’informativa dell’avvocato al cliente
L’obbligo di informativa che grava sull’avvocato nel momento in cui il cliente gli conferisce l’incarico deve essere adempiuto in forma scritta, in modo chiaro, ma anche completo e specifico.
Il cliente deve comprendere senza difficoltà quando la mediazione è obbligatoria o facoltativa, quali sono i vantaggi in termini di costi, tempi e agevolazioni fiscali previste dal legislatore e gli eventuali riflessi della procedura sul giudizio.
Il documento che contiene l’informativa sulla mediazione, dopo essere stato opportunamente illustrato dall’avvocato, deve quindi essere sottoscritto dal cliente e qualora la mediazione si concluda negativamente o il cliente non desideri intraprendere la mediazione facoltativa, andrà allegato all’atto che introduce il giudizio.
In caso di mancata allegazione dell’informativa all’atto introduttivo rilevata dal giudice, costui provvederà a informare la parte della facoltà di chiedere la mediazione, come previsto dall’ultimo periodo dell’articolo 4.
Effetti della violazione dell’obbligo informativo
L’obbligo di informativa sulla possibilità o sull’obbligo di intraprendere la procedura è talmente importante che se non viene rispettato il contratto di patrocinio (non la procura alle liti) stipulato tra avvocato e assistito sarà annullabile, fatta salva tuttavia la possibilità di convalida, come previsto dall’articolo 1444 c.c. Questa norma infatti così dispone: “1. Il contratto annullabile può essere convalidato dal contraente al quale spetta l’azione di annullamento, mediante un atto che contenga la menzione del contratto e del motivo di annullabilità, e la dichiarazione che s’intende convalidarlo. 2. Il contratto è pure convalidato, se il contraente al quale spettava l’azione di annullamento vi ha dato volontariamente esecuzione conoscendo il motivo di annullabilità. 3. La convalida non ha effetto, se chi l’esegue non è in condizione di concludere validamente il contratto.”