L’espropriazione forzata per eseguire l’accordo di mediazione

L’espropriazione forzata è una tipologia di procedura esecutiva di cui il creditore dispone per ottenere l’adempimento forzoso dell’accordo di mediazione

Accordo di mediazione: titolo esecutivo per l’espropriazione forzata
L’articolo 12 del decreto legislativo n. 28/2010 precisa che l’accordo raggiunto in mediazione da tutte le parti assistite dai rispettivi avvocati e sottoscritto dalle parti e dai loro difensori (anche in modalità tematica) costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati hanno il compito di attestare e certificare la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.

L’accordo rappresenta titolo esecutivo per l’espropriazione forzata però anche in altri due casi.

  • Il primo è quello in cui l’accordo non è raggiunto nelle modalità appena viste e non è sottoscritto dalle parti e dagli avvocati, ma è omologato su istanza di parte dal presidente del tribunale, dopo che costui abbia accertato la regolarità formale dell’accordo e la conformità del contenuto alle norme imperative e all’ordine pubblico. Ai sensi del comma 2 della norma “Con l’omologazione l’accordo costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.”
  • Il secondo caso invece riguarda le controversie transfrontaliere, in relazione alle quali l’omologazione dell’accordo viene effettuata dal presidente del tribunale nel cui circondario l’accordo deve avere esecuzione.

Compreso che l’accordo di mediazione raggiunto nelle due modalità descritte costituisce titolo esecutivo valido per l’espropriazione forzata, vediamo cos’è e come funziona questa procedura.

Espropriazione forzata: definizione
L’espropriazione forzata è una procedura esecutiva finalizzata a sottrarre determinati beni al debitore (attraverso il pignoramento) per venderli e destinare il ricavato alla soddisfazione del credito. Qualsiasi bene convertibile in denaro può essere oggetto di espropriazione forzata. Il creditore, infatti, solitamente preferisce pignorare denaro, oggetti di valore o titoli di credito; tuttavia, in mancanza di questi, può agire su qualsiasi altro bene del debitore, come beni immobili o beni mobili registrati.

Tipologie di espropriazione forzata
Fatti salvi alcuni limiti di legge, il creditore ha libertà avviare contemporaneamente diverse tipologie di pignoramento e scegliere quali beni pignorare. Il codice di procedura civile prevede infatti tre forme di espropriazione forzata, che si distinguono proprio in base al tipo di bene aggredito:

  • espropriazione mobiliare: riguarda i beni mobili presenti presso il debitore;
  • espropriazione immobiliare: interessa i beni immobili di proprietà del debitore;
  • espropriazione mobiliare presso terzi: agisce sui beni del debitore che sono detenuti da terzi (ad esempio, somme depositate in conti correnti, stipendi).

 Fasi della procedura di espropriazione in generale
Il codice di procedura civile regola dettagliatamente l’iter delle diverse espropriazioni, che seguono un percorso comune articolato in diverse fasi. Queste le fasi comuni alle varie espropriazioni:

  • pignoramento (art. 491- 497 c.p.c);
  • intervento dei creditori (art 498-500 c.p.c),
  • vendita e assegnazione (art. 501- 508 c.p.c);
  • distribuzione del ricavato (art. 509 – 512 c.p.c).

Il pignoramento
A meno che il debitore non abbia dato in garanzia dei beni al creditore costituendo un pegno su un bene mobile o un’ipoteca su un bene immobile la procedura di espropriazione ha inizio con il pignoramento. Il pignoramento consiste in un’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario rivolge al debitore di astenersi dal sottrarre i suoi beni alla garanzia del credito. In base all’art. 492 bis c.p.c l’ufficiale giudiziario può procedere anche alla ricerca telematica dei beni da pignorare. Il debitore può evitare il pignoramento versando la somma del credito e delle spese. In alternativa al pignoramento dei beni il debitore può anche chiedere che i beni pignorati vengano sostituiti con una somma di denaro. Se poi il valore dei beni pignorati risulta superiore all’importo del credito, il debitore può anche chiedere la riduzione del pignoramento. Il pignoramento infine perde efficacia se entro 45 giorni dal suo compimento non viene richiesta la vendita dei beni o la loro assegnazione.

L’intervento dei creditori
Quando un creditore avvia il pignoramento sui beni del debitore deve avvisare quei creditori che vantino sui beni di questo soggetto dei diritti di prelazione risultanti dai registri pubblici, come l’iscrizione di un’ipoteca ad esempio. In questo modo i creditori possono intervenire nell’esecuzione e partecipare poi alla distribuzione della somma che si ricaverà dalla vendita.

Vendita e assegnazione
Per procedere alla vendita o all’assegnazione dei beni è necessario che il creditore presenti apposita istanza non prima che siano decorsi 10 giorni dal pignoramento, a meno che i beni pignorati non siano deteriorabili e sia quindi necessario procedere alla vendita o all’assegnazione immediata. Se il creditore ha presentato istanza di vendita la stessa può svolgersi con incanto o senza incanto e   può concludersi quando il prezzo ottenuto superi quello dei crediti e delle spese. Se invece il creditore ha chiesto l’assegnazione dei beni, si procede nei modi previsti dal codice di procedura civile.

Distribuzione della somma ricavata
La somma ricavata dalla vendita dei beni pignorati può essere distribuita a un solo creditore o al creditore procedente in concorso con i vari creditori intervenuti. Il tutto nel rispetto delle legittime cause di prelazione. Qualora la somma ricavata superi l’importo di tutti i crediti da soddisfare la somma residua verrà consegnata al debitore o al terzo che ha subito l’espropriazione.

Leggi anche: Efficacia esecutiva ed esecuzione dell’accordo di mediazione 

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