A partire dal 30 giugno 2023 sono entrate in vigore importanti novità in materia di mediazione civile. Queste modifiche introducono l’obbligo del tentativo di mediazione in nuove materie, aumentano gli incentivi economici e fiscali per favorire l’utilizzo della mediazione e stabiliscono conseguenze più severe per la mancata partecipazione senza giustificato motivo.
Aumento delle materie in cui è obbligatorio il tentativo di mediazione
Con la riforma, è stato introdotto l’obbligo del tentativo di mediazione in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone e di subfornitura, in aggiunta alle materie attuali che sono state tutte confermate. Dal 30 giugno 2023, sarà quindi sottoposta alla condizione di procedibilità qualsivoglia controversia anche nelle suddette materie.
L’opposizione a decreto ingiuntivo: risolto il dubbio sull’onere di presentazione
E’ stato codificato quanto già statuito dalla più recente giurisprudenza, in materia di opposizione a decreto ingiuntivo. Ai sensi del nuovo art. 5 bis, nel procedimento di opposizione, l’onere di presentare la domanda di mediazione (in tutto il decreto legislativo è scomparso il termine “istanza”) spetterà alla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. In caso di mancato esperimento del tentativo di mediazione, verrà dichiarata l’improcedibilità della domanda giudiziale originariamente proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, e non quindi dell’opposizione, il decreto ingiuntivo verrà revocato il giudice provvederà anche sulle spese.
Incentivata la mediazione demandata dal giudice
E’ stata confermata la possibilità per il giudice, anche in sede di appello e anche per materie “non obbligatorie”, una volta che sia stata valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, di disporre l’esperimento di un procedimento di mediazione virgola che diventa condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Onde tentare di incentivare l’utilizzo della mediazione demandata è stato inserito l’art. 5 quinquies, che prevede l’obbligo per i magistrati di aggiornarsi anche in materia di mediazione, ai fini della valutazione della carriera; è stato inoltre stabilito, dallo stesso articolo il principio per cui le ordinanze con cui il magistrato demanda le parti in mediazione e le controversie definite a seguito della loro adozione sono oggetto di specifiche rilevazione statistica, sempre ai fini della valutazione della carriera.
Scomparso il cosiddetto “primo incontro”
Non è più prevista la possibilità, per le parti, di dichiarare al primo incontro la loro volontà di non proseguire la mediazione. Secondo il nuovo articolo 8, al primo incontro le parti dovranno, con la collaborazione del mediatore, adoperarsi affinché venga raggiunto un accordo di conciliazione, cooperando in buonafede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Si entrerà quindi subito nel merito. Saranno anche tenute al pagamento di una prima parte di indennità e non solo delle spese di avvio.
E’ previsto anche l’obbligo delle parti di partecipare personalmente alla procedura di mediazione, delegabile solo in caso di giustificato motivo a un rappresentante che però sia a conoscenza dei fatti munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. In caso di necessità il mediatore potrà chiedere alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza, dandone atto a verbale.
Durata della mediazione
Il procedimento di mediazione dovrà avere una durata non superiore a tre mesi, prorogabile su accordo scritto delle parti.
Aumentati sostanzialmente gli incentivi economici e fiscali
È stato aumentato il credito d’imposta, esattamente a 600 € per parte, da utilizzare sulle indennità di mediazione o sui compensi dell’avvocato per l’assistenza della parte in mediazione. Estremamente importante è l’incremento da 50 a 100.000 € dell’esenzione totale dalle imposte di registro, che consentirà alle parti che stipulano per esempio accordi di mediazione in materia di scioglimento di comunioni, di ottenere un grande risparmio sulle imposte. Infine, in caso di mediazioni demandate che si concludano con l’accordo, è previsto un’ulteriore credito d’imposta pari al pagamento del contributo unificato versato in giudizio, nel limite massimo di euro 518. Ulteriore incentivo per la mediazione demandata.
E’ stato poi introdotto il patrocinio a spese dello Stato per l’assistenza dell’avvocato nei procedimenti di mediazione
Mediazione e Pubblica Amministrazione: no alla responsabilità dei pubblici funzionari che firmano accordi
Uno dei grandi problemi che riguardavano la partecipazione delle pubbliche amministrazioni alla mediazione, era quello relativo alla possibile responsabilità dei funzionari per la firma di un accordo transattivo. All’art. 11 bis è stata introdotta la limitazione della responsabilità contabile dei funzionari pubblici, che sottoscrivono accordi di conciliazione, ai casi di dolo o colpa grave, specificamente individuata;
Mediazione e condominio: non più necessaria la delibera autorizzativa
L’amministratore di condominio è legittimato, dal 30 giugno 2023, ad attivare o a partecipare a una procedura di mediazione senza l’autorizzazione dell’assemblea, che fino alla norma in vigore prima del 30 giugno aveva creato gravi ritardi nello svolgimento delle procedure in materia condominiale. Naturalmente, resta ferma la necessità dell’approvazione dell’assemblea con maggioranza qualificata per l’eventuale accordo
Si aggravano le conseguenze della mancata partecipazione alla mediazione
Per chi non partecipi ad una procedura di mediazione senza giustificato motivo, le conseguenze si aggravano. La mancata partecipazione potrà essere infatti considerata come argomento di prova ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile; inoltre, il giudice dovrà condannare, anche senza richiesta di parte, chi non ha partecipato alla procedura di mediazione al pagamento di una cifra in favore dello Stato pari al doppio del contributo unificato. Infine, la mancata partecipazione senza giustificato motivo potrà causare anche l’eventuale condanna della parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata; nel caso in cui la parte che non abbia partecipato alla procedura senza giustificato motivo sia una pubblica amministrazione, il giudice trasmetterà copia del provvedimento adottato al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti e ulteriore copia nei confronti di uno dei soggetti vigilati dall’autorità di vigilanza competente.