Mediazione incentivata tramite il riconoscimento di crediti di imposta per parti e organismi e esenzioni che interessano gli atti della procedura
Agevolazioni fiscali per incentivare la mediazione
La mediazione viene incentivata dalla riforma della giustizia della ormai ex Ministra Cartabia, grazie anche ad una serie di interessanti agevolazioni fiscali. In questo modo i cittadini e le imprese hanno a disposizione uno strumento di risoluzione delle controversie alternativo al procedimento giudiziario che fa risparmiare quindi non solo tempo, ma anche denaro.
Vediamo più in dettaglio in che cosa consistono queste misure fiscali di favore per chi sceglie di ricorrere alla mediazione.
Aumentato fino a 100.000 euro l’esenzione dell’imposta di registro
Il primo beneficio fiscale della mediazione è rappresentato dall’esenzione di tutti gli atti, documenti e provvedimenti adottati e redatti nel corso della mediazione da tasse, imposta di bollo e spese.
Il verbale contenente l’accordo di mediazione è esente invece dal pagamento dell’imposta di registro nel limite di valore di 100.000 euro, altrimenti la stessa è dovuta per la parte eccedente tale importo.
I bonus fiscali per le parti sulle indennità di mediazione e sugli onorari degli avvocati
Il secondo incentivo fiscale previsto dalla riforma consiste invece in un credito di imposta, che viene riconosciuto, se le parti raggiungono un accordo. Esso è commisurato all’indennità dovuta all’organismo di mediazione per avviare la procedura, fino all’importo di 600,00 euro.
Nei casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità e quando viene richiesta dal giudice è riconosciuto anche un credito di imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza in mediazione, nei limiti sanciti dai parametri forensi e anche in questo caso nel limite di 600,00 euro.
Questi crediti di imposta sono però soggetti a limiti temporali e di importo. La parte può infatti utilizzarli nell’importo limite di 600 euro per procedura e nell’importo limite di 2.400 euro all’anno per le persone fisiche e di 24.000,00 euro per le persone giuridiche.
Rimborso del contributo unificato per mediazioni sui giudizi pendenti
Un ulteriore credito di imposta, commisurato questa volta al contributo unificato versato dalla parte, è previsto se il procedimento giudiziario si estingue dopo che è intervenuto l’accordo di conciliazione. Anche in questo caso però il credito va incontro ad un limite, che corrisponde all’importo versato e fino al tetto di 518,00 euro.
Agli organismi di mediazione invece è riconosciuto un credito di imposta, che viene commisurato all’indennità che la parte ammessa al gratuito patrocinio non deve corrispondere, fino all’importo massimo annuale di 24.000,00 euro.
Credito di imposta per l’avvocato che difende gratuitamente
Ancora programmatica la previsione di un credito di imposta eventuale da riconoscere all’avvocato che in sede di mediazione assiste la parte ammessa a beneficiare del patrocinio gratuito. Agevolazione fiscale della mediazione che rappresenta un’opzione al riconoscimento di un compenso, comprensivo di onorario e spese.
Sarà infatti compito del Ministero della Giustizia, di concerto con quello dell’Economia, adottare, nel termine di 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 206/2021, un decreto che stabilisca gli importi dovuti all’avvocato.