In vista di una sempre maggiore esigenza di uniformità legislativa in materia di risoluzione delle controversie, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato una nuova legge modello sulla conciliazione nel commercio internazionale che prevede procedure generali (tra cui la nomina del conciliatore) e clausole sulla riservatezza.
Adottata nel luglio 2002 dall’UNCITRAL (Commissione delle Nazioni Unite per il Commercio Internazionale) e modificabile solo tramite un accordo delle parti, tale legge costituisce una raccomandazione ufficiale delle Nazioni Unite rivolta agli Stati membri affinchè venga sostituita alle leggi nazionali in materia di conciliazione o utilizzata come riferimento per la formulazione di nuove leggi sulla conciliazione.
Questa legge modello può facilmente essere impiegata da tutti gli Stati, anche se caratterizzati da sistemi legali, sociali ed economici diversi, e può contribuire in maniera determinante allo sviluppo di relazioni commerciali armoniose. Poichè l’Assemblea non ha preso posizione sul meccanismo per rendere esecutivi gli accordi raggiunti tramite la conciliazione, la scelta sulle modalità di enforcement è lasciata alla discrezione dei singoli Stati.
L’impiego della procedura di conciliazione dovrebbe apportare significativi vantaggi quali il mantenimento delle relazioni commerciali messe in discussione, l’agevolazione nel gestire le transazioni commerciali internazionali e il risparmio sulle spese di amministrazione della giustizia tra Stati.
La legge modello sulla conciliazione nel commercio internazionale stabilisce che:
· una procedura di conciliazione si origina da un accordo tra le parti che desiderano risolvere una controversia commerciale a livello internazionale;
· di norma, un solo conciliatore partecipa alla procedura di conciliazione, ma le parti possono richiedere l’intervento di un panel composto da due o più conciliatori;
· i conciliatori sono autorizzati a comunicare con le parti anche separatamente, e possono trasmettere informazioni provenienti da una parte verso l’altra, salvo il caso in cui una parte richieda al conciliatore di mantenere la riservatezza;
· tutte le informazioni e le comunicazioni dovranno essere confidenziali, eccetto nei casi stabiliti dalle parti, dalla legge o quando ciò sia richiesto per rendere esecutivo un accordo;
· le parti e il conciliatore coinvolti in una conciliazione regolata dalla legge modello non possono testimoniare in future procedure circa comunicazioni, dichiarazioni o proposte emerse durante la conciliazione; i tribunali e gli arbitri devono astenersi dal richiedere informazioni emerse durante una conciliazione.