Negli ultimi venti anni l’Italia ha rappresentato un laboratorio straordinario per misurare l’effetto deflattivo del ricorso alla mediazione sulla giustizia civile. Due i fattori che hanno reso unica al mondo l’esperienza italiana. Primo, il rapido susseguirsi di leggi volte a regolare e incentivare la mediazione. Secondo, la raccolta sistematica dei dati da parte del Ministero della Giustizia.
Il nostro paese, in particolare, ha consentito la comparazione di ben cinque modelli di mediazione.
(1) Dalla fine degli anni novanta fino al 2004 il ricorso alla mediazione è puramente volontario, e di fatto quasi inesistente.
(2) Dal 2004, con la riforma del diritto societario, il legislatore introduce alcuni incentivi e regolamenta gli organismi di mediazione. Il numero di mediazioni generate resta tuttavia insignificante.
(3) Questo numero s’impenna di colpo con l’approvazione nel 2010 del D.Lgs. 28/2010, che introduce la mediazione obbligatoria “pura”: prima di poter accedere al giudice, cioè, in determinate materie i litiganti devono attivare una mediazione, pagando anticipatamente il costo del servizio.
(4) Da fine ottobre 2012 a fine settembre 2013 la mediazione torna a essere solo volontaria, per decisione della Corte costituzionale.
(5) Infine, a settembre 2013 il legislatore reintroduce il requisito del previo tentativo di conciliazione (nelle medesime materie, ad eccezione della RC auto), limitando però l’obbligatorietà alla partecipazione a un primo incontro gratuito, e lasciando alle parti la decisione se procedere o meno (e pagare per il servizio). Di recente, il TAR Lazio ha ritenuto manifestamente infondati i dubbi sulla costituzionalità di questo nuovo modello, cui ora vanno ispirandosi vari Paesi europei.
Terreno di scontro frequente tra favorevoli e contrari alla mediazione sono state le statistiche fornite dal Ministero della Giustizia. Incrociando l’andamento dei flussi dei procedimenti civili e le statistiche della mediazione degli ultimi anni, tuttavia, quattro dati emergono incontestabili.
7%: le cause per le quali il primo incontro di mediazione è “obbligatorio”. Le materie per le quali è previsto come obbligatorio il primo incontro gratuito di mediazione coprono solo il 7% delle cause civili iscritte al ruolo nei Tribunali ordinari: poco più di 200.000 rispetto 2.776.978 (nel 2014).
15%: la diminuzione di iscrizioni a ruolo. Nelle materie oggetto di mediazione, la diminuzione delle iscrizioni in tribunale nel 2014 è del 15%; molto più consistente della diminuzione, di pochi punti percentuali, nelle materie non soggette a obbligo di mediazione. Ma la “prova del nove” dell’effetto mediazione è il dato nel periodo in cui è venuta meno l’obbligatorietà: in quelle stesse materie si registra infatti un incremento del 9% di iscrizioni in tribunale. Estendendo il novero delle materie soggette a mediazione si potrebbe quindi giungere a un effetto deflattivo del 15%, sulle nuove cause, in tutto il settore civile.
48%: la percentuale di successo. È il tasso medio nazionale di successo della mediazione, quando le parti decidono volontariamente di proseguire la procedura oltre il primo incontro. Anche in termini di tasso di successo, quindi, il nuovo modello vince il confronto con quello nel 2012: allora, infatti, il tasso di successo era del 43%, e il numero delle mediazioni inferiore. Al 48% di successo in mediazione va poi aggiunta la percentuale di accordi che si trovano non durante la procedura, ma grazie ad essa, di norma poco tempo dopo. Uno studio dell’Università di Firenze ha calcolato questa ulteriore percentuale di successo nel 28%.
0,01%: le mediazioni ordinate dai giudici. Nonostante una crescita nel 2014 delle mediazioni su provvedimento del giudice, rispetto al totale dei processi pendenti (5.159.616) le mediazioni delegate dai giudici sono appena 6.742 unità, pari allo 0,01%. Il motivo principale? La valutazione di produttività dei magistrati si basa sul numero dei provvedimenti emanati, ignorando (e anzi disincentivando) il lavoro del giudice volto a favorire la mediazione e la risoluzione bonaria delle liti in genere.
1 commento
Grazie! Sintesi efficace.
Aggiungerei che, unitamente alla gratificazione per il magistrato che indirizzi le parti verso la mediazione delegata, l’altro punto a mio avviso decisivo, è ottenere la totale deducibilità dal Contributo unificato (ove la mediazione si risolva negativamente) del contributo versato all’organismo di mkediazioen (meglio se sin dall’inizio; non per avidità, ma per coinvolgere subito, seriamente, le parti nel massimo impegno a trovare la soluzione utile ad entrambe).
Diego Palazzoli, avvocato e mediatore di Primavera Forense Roma