L’American Bar Association (ABA) ha approvato senza alcuna opposizione formale la legge modello nota come Uniform Mediation Act (UMA), favorendone così l’adozione da parte dei Parlamenti dei singoli Stati.
Lo UMA promuove l’uso della conciliazione come strumento appropriato per la risoluzione delle controversie, proteggendo al contempo i diritti dei partecipanti alla procedura di conciliazione. L’Assemblea dei delegati dell’ABA ha approvato lo UMA nella seduta dello scorso 4 febbraio. Il progetto UMA era stato recentemente oggetto di severe critiche da parte degli organismi di rappresentanza degli avvocati, in particolare, della Pennsylvania e del Texas, a detta dei quali l’articolato non assicurava debitamente la confidenzialità delle comunicazioni che hanno luogo nell’ambito di una conciliazione. Lo UMA è già stato presentato come disegno di legge nei Parlamenti degli Stati del Nebraska, Carolina del Sud, Vermont e Oklahoma.
Con l’approvazione da parte dell’ABA è ora pensabile che anche in altri Stati il progetto riceva immediata attenzione. La National Conference of Commissioners on Uniform State Laws (NCCUSL), che è stata la promotrice del progetto, approvato nell’autunno del 2001, di norma attende il nullaosta da parte dell’ABA prima di presentare un nuovo progetto di legge ai Parlamenti statali.
Secondo Michael Getty – presidente della Commissione incaricata della redazione del testo – la conversione dello UMA in legge è molto importante in Stati come il Vermont, specie a seguito della decisione presa dalla Corte suprema di quello Stato in base alla quale le comunicazioni che si hanno nell’ambito di una procedura di conciliazione non sono protette da confidenzialità , in assenza di una disposizione di legge ad hoc.
Lo UMA in sintesi Lo UMA rafforza le leggi statali e le norme processuali già in vigore creando un “privilegio”che consente alle parti, al conciliatore e alle altre persone che partecipano alla conciliazione di impedire che le comunicazioni avute nell’ambito della conciliazione siano utilizzate in eventuali procedure legali successive alla conciliazione stessa. Lo strumento tecnico del “privilegio” è coerente con le misure di protezione della confidenzialità della conciliazione adottate in alcuni Stati e, se approvato uniformemente, assicurerebbe che le comunicazioni in sede di conciliazione fatte in uno Stato non siano utilizzabili processualmente in un altro Stato. Lo UMA si applica ai partecipanti di quasi tutte le tipologie di conciliazione, a condizione che i litiganti abbiano convenuto di partecipare o vi siano stati obbligati da un tribunale o da un ente governativo. Lo UMA non si applica ad una serie ben definita di conciliazioni, tra cui quelle in materia sindacale e le conciliazioni giudiziali (“judicial settlement conferences”) (Sezione 3). In linea generale, ogni partecipante alla conciliazione ha il diritto di impedire che le proprie affermazioni siano utilizzate a proprio danno in successivi procedimenti (Sezioni 4-6). In base allo UMA, le affermazioni fatte durante la conciliazione sono tutelate dal segreto professionale, sulla scorta di quanto già accade in molti Stati nordamericani, per le dichiarazioni di avvocati, ministri di culto e medici. Vi sono solo alcune eccezioni al privilegio in oggetto, ad esempio per consentire l’utilizzo successivo di dichiarazioni (i) relative a minacce di un danno fisico, (ii) in caso di abuso o abbandono, e (iii) per provare che la conciliazione è stata utilizzata al fine di commettere un reato (Sezione 6(a)). Per garantire l’integrità della procedura di conciliazione, sono altresì previste eccezioni tali da consentire al giudice di ammettere come prova comunicazioni fatte durante la conciliazione per dimostrare che un accordo conciliativo è stato indotto con frode o violenza, o che il conciliatore si è reso responsabile di una condotta professionalmente censurabile. (Sezione 6(b)). Correlatamente, lo UMA impedisce al conciliatore di rivelare il contenuto delle comunicazioni a tribunali ed agenzie amministrative. (Sezione 7). Lo UMA consente alle parti di essere accompagnate da un amico, da un familiare o da un avvocato, aspetto particolarmente importante quando la conciliazione non è volontaria (Sezione 10). Ad ulteriore tutela dell’integrità della procedura conciliativa, lo UMA richiede poi al conciliatore di rivelare ogni possibile conflitto di interessi e, se richiesto, le proprie qualifiche. (Sezione 9).