Con un’interpretazione analogica della normativa vigente, il Tribunale di Lamezia Terme ha recentemente affermato che le parti in un procedimento di divorzio possono avvalersi dell’opera di un mediatore, così come avviene già nel procedimento di separazione.
Con l’ordinanza del 28 novembre 2007, il giudice ha ritenuto applicabile alla fase dello scioglimento degli effetti civili del matrimonio la previsione contenuta nella legge sull’affido condiviso a proposito dei coniugi separandi (art. 155-sexies del codice civile, introdotto dalla Legge n. 54/2006).
Questa norma consente al giudice di sospendere l’adozione di un provvedimento sulla separazione per permettere ai coniugi di partecipare a un procedimento di mediazione familiare.
Il Tribunale ha motivato la sua scelta con la prevalenza del principio dell’interesse del minore. I figli sono infatti maggiormente tutelati quando l’accordo fra i genitori in merito alle condizioni del divorzio viene raggiunto consensualmente con l’ausilio di un mediatore familiare.