13 febbraio 2025
Il Ministero della Giustizia di seguito all’entrata in vigore del “correttivo” (Decreto legislativo 27 dicembre 2024 n. 216, in vigore dal 25 gennaio 2025) ha aggiornato le FAQ (Frequently Asked Questions) per la mediazione civile e commerciale.
Appare utile ricordare che dopo l’avvio della Riforma Cartabia, il Ministero della Giustizia ha pubblicato le prime FAQ il 14 maggio 2024 poi aggiornate il 3 giugno 2024. Da ultimo, il 30 gennaio 2025, ha pubblicato un nuovo aggiornamento introducendo alcune limitate integrazioni e modifiche che conseguono all’adozione del “correttivo”.
Invero, poiché gli aggiornamenti effettuati al testo delle FAQ non vengono segnalati, non è sempre facile avvedersi delle modifiche apportate e, quindi, appare utile precisare che nella più recente versione il Ministero si è limitato ad alcuni chiarimenti che riguardano organismi ed enti di formazione quanto al requisito dell’esclusività dell’oggetto sociale o dello scopo associativo.
La prima modifica apportata alle FAQ riguarda la Sez. A (parte I, quesito 1). Si precisa testualmente quanto segue:
«Con riferimento agli organismi costituiti da enti pubblici, compresi gli ordini professionali e anche se sotto forma di fondazioni o associazioni, la lett. b-bis) del comma 1 dell’art.16 del d.lgs. n. 28/2010, introdotta dal d.lgs. n. 216/2024, entrato in vigore il 25 gennaio 2025, prevede quale specifico requisito di serietà, la dichiarazione di compatibilità dell’attività istituzionale con lo svolgimento dei servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie o di formazione nei medesimi ambiti».
L’innovazione introdotta dal correttivo risponde all’esigenza di precisare che diversamente dagli organismi privati (assoggettati al vincolo dell’oggetto sociale o dello scopo associativo esclusivo), per gli organismi costituiti da enti pubblici, compresi gli ordini professionali, anche sotto forma di fondazioni o associazioni, occorre rilasciare una «dichiarazione di compatibilità dell’attività istituzionale con lo svolgimento dei servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie o di formazione nei medesimi ambiti» (articolo 16, comma 1-bis, lettera b-bis).
La seconda modifica apportata alle FAQ riguarda la Sez. A (parte I, quesito 3). Viene inserito un nuovo quesito con la relativa risposta come segue:
«3) gli enti di formazione sono tenuti allo svolgimento in via esclusiva di servizi di formazione nelle materie della mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie”?
NO.
L’art.16 bis del d.lgs. n. 28/2010, come novellato dal d.lgs. n. 216/2024, entrato in vigore il 25 gennaio 2025, non richiede più all’ente di formazione che intende erogare esclusivamente servizi di formazione di rispettare il vincolo dell’oggetto sociale esclusivo. Pertanto, esso potrà effettuare attività formative anche in ambiti diversi da quelli strettamente connessi alla mediazione ed alla risoluzione alternativa delle controversie.
Il vincolo dell’oggetto sociale esclusivo continua invece ad essere applicabile nel caso in cui un organismo di mediazione privato intenda fornire anche servizi di formazione».
Vengono anche adeguati in tal senso anche i quesiti e le risposte sub 4 e 5 (Sez. A, parte I) espungendo gli enti di formazione dai dubbi attinenti alla esclusività.
Appare evidente che per gli enti di formazione, la modifica – apportata in maniera chirurgica dal correttivo e che si rispecchia nelle FAQ – ha l’obiettivo di eliminare il vincolo dell’esclusività (inopportunamente) posto dalla riforma anche a carico di tali soggetti. Pertanto, possono nuovamente essere accreditati per la formazione anche quegli enti che si occupano di formazione non soltanto in materia di mediazione (articolo 16-bis, comma 1, D.lgs. 28/2010, nella formulazione vigente).
Infatti, come precisato nella relazione illustrativa, il limite della esclusività deve ritenersi finalizzato «a rafforzare il requisito della terzietà dell’organismo di mediazione, deputato a erogare un servizio di giustizia complementare. Si tratta quindi di un principio strettamente inerente all’attività degli organismi e non degli enti di formazione».
In sostanza, l’ente di formazione che intende erogare esclusivamente servizi di formazione non è tenuto, in base alla nuova formulazione, a erogare solo servizi di formazione nel settore della mediazione e risoluzione alternativa delle controversie.
Diversamente, invece, «un organismo di mediazione che intende fornire anche servizi di formazione, sarà tenuto, nei termini previsti dal comma 1, a rispettare il vincolo dell’oggetto sociale esclusivo rispetto al quale vi è valutazione ex lege di compatibilità in caso di svolgimento della sola formazione in materia di mediazione e risoluzione alternativa delle controversie».
N.1
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