La conciliazione è un fenomeno in costante crescita. Tuttavia, anche quando la posta in gioco è molto alta, la cura dedicata alla scelta del conciliatore non appare sempre sufficiente.
Le persone che si offrono quali conciliatori spesso hanno infatti un’esperienza limitata. È rischioso, ad esempio, ritenere che un buon avvocato o che uno stimato ex giudice sia anche un valido conciliatore. È bene in particolare tener presente che più è complessa e delicata la materia oggetto della controversia, più deve essere scrupolosa la scelta del neutrale.
William E. Hartgering, conciliatore con esperienza ventennale, ha tracciato un procedimento di selezione del conciliatore che si compone di tre steps, in seguito illustrati.
La scelta di un conciliatore è differente dalla scelta di un arbitro. Per una corretta selezione del conciliatore è necessario evitare alcuni errori.
In primo luogo, un preconcetto da superare è quello secondo il quale “se il conciliatore va bene per la mia controparte, allora non può andare bene per me”. Come infatti ha dichiarato un manager di grande esperienza in questo settore “quando la questione è particolarmente delicata e importante, preferisco affidarmi al conciliatore indicato dalla controparte, dando per scontato che essa si sia già avvalsa in precedenza della sua attività e ne abbia quindi confermato l’abilità …Preferisco un conciliatore con il quale la controparte si trovi a proprio agio e con il quale abbia già avuto a che fare”. Se la questione coinvolge più soggetti, è probabile che il conciliatore esperto abbia in precedenza lavorato con uno di essi.
In secondo luogo, è necessario non cadere nell’errore secondo il quale il criterio di selezione per il conciliatore deve essere l’oggetto della materia del contendere. Al contrario, la competenza in uno specifico settore può costituire un ostacolo. Una conoscenza di base sull’oggetto della controversia e sulla legge è senza dubbio importante, ma non sufficiente ai fini della conciliazione.
Fondamentale resta invece l’abilità del conciliatore nel suggerire che un certo punto di vista può essere errato senza ferire la dignità dei soggetti coinvolti, e l’abilità nell’integrare i diversi interessi che possono condurre ad una soluzione. Come per altre professioni, le abilità del conciliatore maturano ovviamente con l’esperienza.
Come sopra anticipato, il procedimento di selezione del conciliatore elaborato da Hartgering, detto di Prioritization, si struttura in tre step.
Primo step: ciascuna parte deve presentare all’altra un proprio elenco contenente 3 o 5 nominativi di candidati conciliatori, indicando anche quelli che per particolari ragioni non possono essere scelti.
Secondo step: dopo che ciascuno ha fatto circolare il proprio elenco, alcuni nominativi saranno rimossi e rimarrà un’unica lista di candidati. È probabile che il nome di un candidato compaia sulle liste di entrambe le parti contendenti o che una parte accetti il candidato segnalato dall’altra per la consolidata esperienza maturata in materia. Dalle liste individuali quindi si otterrà una lista finale con 2-5 nominativi di conciliatori sui quali si potranno eventualmente richiedere ulteriori informazioni.
Terzo step: se nella lista compaiono più di tre nominativi, ciascuna parte provvederà a compilare la lista dei candidati classificati in ordine decrescente di preferenza. Attribuendo il numero 1 al conciliatore preferito e via di seguito, sarà nominato il candidato che totalizza il punteggio inferiore, corrispondente all’ordine di preferenza assegnatogli da ciascuna parte. È probabile che, al termine di tale procedimento, due candidati totalizzino lo stesso punteggio. In tal caso, le parti potranno discutere tra loro per scegliere la persona del conciliatore. Se anche in tale ipotesi le parti non arrivano ad una scelta, allora sarà possibile valutare il conciliatore attraverso un colloquio telefonico o attraverso un incontro diretto che può eventualmente trasformarsi, qualora il candidato venisse scelto, in una sessione di lavoro.
(Maria Chiara Porta)
Tratto da: “Selecting an Experienced Neutral for the Complex, Highly Sensitive or Multi-Jurisdictional Case” di William E. Hartgering
http://www.jamsadr.com/display_article.asp?id=327
Articolo inserito in SOLUZIONI – Gennaio 2003