La riservatezza interna in mediazione

Riservatezza interna in mediazione: oggetto della riservatezza e soggetti obbligati a non rivelare informazioni acquisite e dichiarazioni rese 

Dovere di riservatezza interna: finalità 

La riservatezza interna della mediazione civile e commerciale è una delle caratteristiche che rende questa procedura stragiudiziale più appetibile rispetto alle cause giudiziarie per risolvere le controversie in materia civile e commerciale.

La riservatezza interna della procedura è finalizzata nello specifico al funzionamento ottimale dell’istituto, finalizzato a favorire un dialogo aperto e sincero delle parti durante tutti gli incontri. 

Ogni parte può così esprimere liberamente al mediatore i propri timori, ma anche le proprie idee e aspettative.  

L’articolo 9 del decreto legislativo n. 28/2010

La norma di riferimento sulla riservatezza interna della mediazione è l’articolo 9 dedicato al “Dovere di riservatezza”.

La norma al comma 1 impone a chiunque presti la propria opera o servizio all’organismo o partecipi al procedimento di mediazione il rispetto dell’obbligo di riservatezza in relazione alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante la procedura.

All’obbligo di riservatezza è tenuto in misura più stringente il mediatore che, rispetto alle dichiarazioni rese dalle parti nel corso delle sessioni separate e salvo il consenso del dichiarante o della parte da cui provengono le informazioni, deve rispettare la riservatezza nei confronti delle altre parti.

Soggetti della riservatezza interna

Dalla formulazione della norma emerge comunque che all’obbligo della riservatezza interna sono tenuti tutti coloro che hanno a che fare con la procedura di mediazione:

  • le parti;
  • il soggetto delegato dalle parti a prendere parte al procedimento di mediazione al loro posto;
  • il soggetto terzo eventualmente autorizzato a stare in mediazione (es: il singolo condomino, il coniuge della parte, ecc…);
  • gli avvocati delle parti e i loro collaboratori o tirocinanti;
  • il mediatore;
  • il consulente tecnico eventualmente nominato dal mediatore, così come i consulenti delle parti;
  • i funzionari dell’organismo di mediazione e il personale di segreteria. 

L’estensione dell’obbligo della riservatezza a tutti i soggetti che, a vario titolo, prendono parte alla mediazione libera gli organini dal dover allegare al verbale di incontro, dichiarazioni scritte specifiche. A oggi è infatti sufficiente indicare i dati identificativi dei soggetti che partecipano ai vari incontri di mediazione nei singoli verbali, farli sottoscrivere da tutti i partecipante e unire  le copie dei singoli documenti di identità.

Oggetto della riservatezza interna 

Dal punto di vista oggettivo invece, la riservatezza interna riguarda:

  • le dichiarazioni che le parti rendono nel corso della procedura;
  • le informazioni che vengono acquisite nel corso della mediazione.

La riservatezza interna ha quindi un ambito soggettivo molto ampio a cui si contrappone un ambito oggettivo delimitato. 

Ne consegue che tutte le informazioni e i dati che esulano dalle dichiarazioni rese e dalle informazioni acquisite possono essere liberamente verbalizzate e divulgate perché non coperte dall’obbligo della riservatezza.

Inutilizzabilità delle dichiarazioni

Completa il quadro normativo sulla riservatezza, questa volta esterna, il successivo articolo 10 del decreto legislativo n. 28/2010, che al comma 1 pone il divieto di utilizzo nel giudizio iniziato, riassunto o proseguito, delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel corso della mediazione.

Dichiarazioni e informazioni sul cui contenuto non è ammessa neppure la prova per testimoni (mediatore compreso) così come il giuramento decisorio. 

Regola che subisce un’eccezione qualora il dichiarante o il soggetto da cui provengono le informazioni prestino il loro consenso.

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N.1

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