Mentre il laboratorio del Sole 24 Ore si interroga, con inchieste/ricostruzioni su “Cosa resterà di questo decennio 2010-2019” – evidenziando come nel 2010 il mondo era alle prese con la più grande crisi economica dal dopoguerra, Barack Obama era da poco presidente degli Stati Uniti e l’Italia usciva dal suo anno peggiore: il 2009 con il Pil in calo del 5% – presentandoci delle schede [1] su
Le scelte della FED e della BCE: ed in particolare dell’era Draghi ed il “Whatever it takes” per preservare l’euro, con l’insieme di misure non convenzionali messe in campo e l’ingresso nell’era dei tassi negativi; le tappe principali degli otto anni di presidenza dell’ormai ex governatore della Banca Centrale Europea, dalla “forward guidance”, informazioni sulle future intenzioni di politica monetaria al Quantitative Easing nel 2015.
La Food Economy: nel mondo ed in particolare il periodo d’oro dell’agro-alimentare e del vino italiano balzato dell’84% (passando da un fatturato all’estero di 19 miliardi a uno di 35, trainando al rialzo l’intero giro d’affari dell’industria alimentare italiana passata nello stesso periodo da 120 a 145 miliardi di euro.; testimoniato anche da numeri indicativi come il record europeo di imprese agricole condotte da giovani (oltre 56mila) o dai positivi numeri relativi alle iscrizioni agli istituti agrari o alle facoltà di agraria in Italia.
Italia crescita zero, salvata dall’export, quando in un solo trimestre fallivano quasi 5mila aziende, le fabbriche chiudevano, si erogavano in un anno 1,2 milioni di ore di cassa integrazione e si genera il Paradosso Italia, dove la ricchezza incontra la povertà: a fronte di 5 milioni d’indigenti, il risparmio gestito cresce a 2.280 miliardi, i depositi bancari a 1.700 miliardi. L’attività sommersa vale 210 miliardi e la ricchezza delle famiglie è da record: 8,4 volte il reddito medio nel 2017.
LA FOTOGRAFIA DEL PAESE Fonte: Istat e Banca d’Italia per l’Italia; OCSE per gli altri
Alcuni dati, però, restano emblematici e ritraggono un Paese che, a volte, non si vuole vedere. Il risparmio gestito, vale a dire il patrimonio accumulato dalle gestioni collettive e da quelle di portafoglio, è ormai di 2.280 miliardi e quest’anno (dato di novembre) è cresciuto del 13,9%. È un ammontare di ricchezza quasi pari all’intero debito pubblico che, sempre a ottobre, era di 2.447 miliardi. Gli italiani, in questa nuova era dei tassi negativi e dell’inondazione di liquidità garantita dalle banche centrali a tutto l’Occidente, non smettono di far crescere anche i depositi che sono ormai di oltre 1.700 miliardi, più o meno quanto il Prodotto interno lordo. Sono dati che usa chi, in Europa, demonizza il nostro debito pubblico per farne al nostro Paese una colpa (schuld in tedesco è sia debito, sia colpa), una reazione quasi più attinente all’etica che non all’economia se si guarda ai dati di contesto, dove quel debito è più che sostenibile. Anche se, naturalmente, deve essere ridotto. 23 dicembre 2019.
La (Dis)illusione Tech: nel 2010 Apple lanciò l’iPhone 4. Facebook, che dall’estate 2008 anche in Italia stava crescendo, da pochi mesi aveva introdotto i commenti ai post. Amazon, in autunno, apriva il suo sito di e-commerce in Italia. L’inizio del decennio ha così segnato l’inizio dell’era digitale. Il nostro rapporto con il telefono, nel frattempo diventato smartphone, è cambiato radicalmente. Nel 2010 nessuno guardava video sul cellulare durante un viaggio in metropolitana. Non esisteva Instagram e neppure Netflix. Oggi dopo una progressiva crescita della nostra fruizione dei contenuti su mobile, l’atteggiamento di governi e istituzioni nella seconda parte del decennio è cambiato. Sono accusate di strozzare l’innovazione in virtù della loro forza strutturale e finanziaria e di utilizzare in maniera troppo disinvolta i dati degli utenti e il panorama del digitale appare meno entusiasmante, da anni alla ricerca della “next big thing”. Ed è proprio messa in discussione la retorica californiana della “disruption innovation”, alla luce dell’impatto devastante che sta avendo su decine di settori tradizionali, Google Amazon, Facebook Apple to big to breack. Il fatturato di Google ADS nell’ultimo trimestre del 2018 vale l’87% dei ricavi pari a 136.2 miliardi di dollari.
Durante la redazione di questo articolo, il cui titolo – in maiuscolo – resta volutamente inalterato, è stato dunque pubblicato in G.U. il c.d. decreto “cura Italia”, cui si da priorità evidenziandone alcuni contenuti, quale premessa delle considerazioni che ci si era prefissati.
“IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA”
Visti……………
omissis
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, prevedendo misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale, della protezione civile e della sicurezza, nonché di sostegno al mondo del lavoro pubblico e privato ed a favore delle famiglie e delle imprese;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare altresì disposizioni in materia di giustizia, di trasporti, per i settori agricolo e sportivo, dello spettacolo e della cultura, della scuola e dell’università;
Ritenuta altresì la straordinaria necessità e urgenza di prevedere la sospensione degli obblighi di versamento per tributi e contributi, di altri adempimenti e incentivi fiscali;
omissis
E M A N A
il seguente decreto-legge: ……………..” [1]
Inizia così il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 , n. 18 denominato “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Ci occuperemo della sola parte relativa al sostegno economico, segnalando che sul fronte del potenziamento al Servizio sanitario nazionale sono molte le misure adottate in termini di autorizzazioni di spesa per gli incentivi al personale dipendente del SSN stesso, del potenziamento delle risorse del Ministero della salute, delle reti di assistenza territoriale, e di incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici (che si sostanzia anche in una misura di sostegno all’economia) oltre che di ri-finanziamento dei Fondi occorrenti.
Al Titolo II “Misure a sostegno del lavoro “,
il Capo I è dedicato alla “Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale”.
- L’art. 19: (Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario), regola i rapporti tra i datori di lavoro e i propri dipendenti, prevedendo la domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario normando anche per i casi di chi si trova già in cassa integrazione straordinaria o se si abbiano già trattamenti di assegni di solidarietà.
Il Capo II prevede “Norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori”.
- L’art. 23: (Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19), adotta – per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado[2] e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni – la misura per la quale i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, nei casi previsti uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione, con i relativi criteri di calcolo.
Al comma 3, prevede che i genitori lavoratori, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata[3], hanno diritto a fruire uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, secondo i criteri previsti. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti. In alternativa al comma 8, per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro. Al comma 9, è previsto che Il bonus di cui al comma 8 è altresì riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.
- All’art. 25 sono previste norme analoghe per i lavoratori dipendenti del settore pubblico.
- L’art. 27: (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) al comma 1, prevede aiuti per i liberi professionisti titolari di partita iva e i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi, iscritti alla Gestione separata[4], non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro, che non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l’anno 2020.
Il decreto prosegue con misure riguardanti specifici settori, ad esempio quello agricolo o dello spettacolo, misure per i NASpI[5] o i DIS-COLL[6], provvedimenti in tema di proroga dei termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale, provvedimenti per il “terzo settore” in tema scadenza di termini o di approvazione dei bilanci.
Fino ad arrivare ad un interessante, quanto mai attuale articolo, che disciplina l’ormai famigerato “smart working”.
- L’art 39, infatti, prevede che fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili[7] o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità[8], hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile – o smart working – ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. 2. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
Cosa prevedono gli articoli 18-23 della l. 81/2017 denominata “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, più diffusamente “lavoro agile” ( o smart working) che poggia le sue possibilità sulla connessione digitale della tecnologia.
- 18 Lavoro agile 1. Le disposizioni del presente capo, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovono il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. 2. Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività .
- 19 Forma e recesso 1. L’accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova, e disciplina l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore. L’accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore nonché’ le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro. 2. L’accordo di cui al comma 1 può essere a termine o a tempo indeterminato; omissis……… 3. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche omissis………… 4. Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato sono applicabili anche quando l’attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile.
- 20 Trattamento, diritto all’apprendimento continuo e certificazione delle competenze del lavoratore 1. Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda. 2. Al lavoratore impiegato in forme di lavoro agile ai sensi del presente capo può essere riconosciuto, nell’ambito dell’accordo di cui all’articolo 19, il diritto all’apprendimento permanente, in modalità formali, non formali o informali, e alla periodica certificazione delle relative competenze.
- 21 Potere di controllo e disciplinare 1. L’accordo relativo alla modalità di lavoro agile disciplina l’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. 2. L’accordo di cui al comma 1 individua le condotte, connesse all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari.
- 22 Sicurezza sul lavoro 1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un‘informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. 2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.
- 23 Assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali 1. L’accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalita’ di lavoro agile e le sue modificazioni sono oggetto delle comunicazioni di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni. 2. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali.
Torniamo al testo del decreto “cura Italia” del 17 marzo 2020 n. 18, facendo un “salto” nell’articolato fino all’art. 75, evidenziando solo le parti che richiamano espressamente il lavoro agile e la digitalizzazione dei processi, al fine di evidenziare il valore assegnato a tale modalità di svolgimento di attività lavorative e focalizzare meglio l’argomento, per poi tornare alla sequenza numerica prevista nel decreto stesso.
- L’art. 75 (Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l’accesso di cittadini e imprese) prevede che:
1.Al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile di cui all’articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 8, favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l’accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, quali ulteriori misure di contrasto agli effetti dell’imprevedibile emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni aggiudicatrici, come definite dall’articolo 3 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché le autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono autorizzate, sino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service), nonché servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, selezionando l’affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una «start-up innovativa» o un «piccola e media impresa innovativa», iscritta nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all’articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2012, n. 221 e all’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 24 marzo 2015, n. 33.
- Inoltre l’art. 76 (Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l’attuazione delle misure di contrasto all’emergenza COVID-19.)
- Al fine di dare concreta attuazione alle misure adottate per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19, con particolare riferimento alla introduzione di soluzioni di innovazione tecnologica e di digitalizzazione della pubblica amministrazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, fino al 31 dicembre 2020 si avvale di un contingente di esperti, in possesso di specifica ed elevata competenza nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi di trasformazione tecnologica, nominati ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono individuati il contingente di tali esperti, la sua composizione ed i relativi compensi.
Arriviamo dunque all’importante norma dedicata allo specifico argomento trattato:
- 87 (Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali)
- Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale negli uffici b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi.
- La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall’amministrazione. In tali casi l’articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.
Il lavoro agile viene anche richiamato nella disciplina dell’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado prevedendo:
- l ’ Art. 120 (Piattaforme per la didattica a distanza) Il fondo di cui all’articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di euro 85 milioni per l’anno 2020. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate: a) per 10 milioni di euro nel 2020, a consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l’apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità; b) per 70 milioni di euro nel 2020, a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d’uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera a), nonché per la necessaria connettività di rete; c) per 5 milioni di euro nel 2020, a formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza.
Torniamo alla sequenza numerica prevista nel decreto stesso del 17 marzo 2020 n. 18, solo per accennare alle misure più importanti dal punto di vista del sostegno economico, nella consapevolezza delle Istituzioni di dover prevedere ulteriori strumenti per favorire lo sviluppo e la crescita del Paese.
- 44 (Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19) 1. Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l’anno 2020. 2. Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità di cui al comma 1, nonché la eventuale quota del limite di spesa di cui al comma 1 da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103. 3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.
- All’art. 48 sono previste delle forme di (Prestazioni individuali domiciliari) 1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell’art.3 c. 1 del D.L. del 23 febbraio 2020 n.6, e durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità considerata l’emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione.
Al Titolo III sono previste Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario
- Con la previsione all’art. 49 di garanzie concesse a titolo gratuito, dal Fondo centrale di garanzia PMI, fino all’importo massimo in valore ed in percentuale, di ciascuna operazione di finanziamento.
Sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 percento dell’importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione; e le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili” ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di “impresa in difficoltà” ai sensi dell’art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014; nonché garanzie per nuovi finanziamenti fino a 18 mesi per importi minori (fino ad € 3.000), concesse gratuitamente e senza valutazione;
- Con l’art. 54 (Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”) 1. Per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all’articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 244/2007: l’ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino un calo del proprio fatturato, n conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.
- 55 (Misure di sostegno finanziario alle imprese) di natura fiscale, con trasformazione in credito di imposta (infruttifero e utilizzabile in compensazione o richiedibile a rimborso) delle attività per imposte anticipate riferite alle perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile, all’atto della cessione a titolo oneroso dei crediti iscritti in bilancio (vs. debitori inadempienti oltre 90 gg dalla scadenza); norma tecnica di una certa rilevanza.
- Con l’art. 56 (Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19) viene previsto che:
- Ai fini del presente articolo l’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.
- Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19 le Imprese, come definite al comma 5, possono avvalersi dietro comunicazione – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari– delle seguenti misure di sostegno finanziario: a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020; b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni; c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
- Ai fini del presente articolo, si intendono per Imprese le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia.
Al Titolo IV sono previste le Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese
- Con l’art. 60 (Rimessione in termini per i versamenti) I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.
- L’art. 61 prevede la (Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria) da effettuarsi entro il 31 maggio 2020 o 30 giugno 2020.
- 62 (Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi) per la sospensione in questione relativa agli adempimenti e ai versamenti si rimanda alla consulenza affidata da ogni singolo soggetto.
- E’ previsto all’art 63 un premio, a determinate condizioni, per i lavoratori dipendenti che svolgono la loro attività in sede.
- E’ previsto all’art. 64 un credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro
- All’art. 65 è disciplinato un credito di imposta, nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
Si commentano brevemente le norme del Titolo V Ulteriori disposizioni
Capo I (Ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza derivante dalla diffusione del Civ-19)
- 72 (Misure per l’internazionalizzazione del sistema Paese)
- Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito il fondo da ripartire denominato “Fondo per la promozione integrata”, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l’anno 2020, volto alla realizzazione delle seguenti iniziative: a) realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l’internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, anche avvalendosi di ICE-Agenzia italiana per l’internazionalizzazione delle imprese e per l’attrazione degli investimenti[9]; b) potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all’estero, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia italiana per l’internazionalizzazione delle imprese e per l’attrazione degli investimenti…………..
2.omissis
- 82 (Misure destinate agli operatori che forniscono reti e servizi di comunicazioni elettroniche) 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, al fine di far fronte alla crescita dei consumi dei servizi e del traffico sulle reti di comunicazioni elettroniche è stabilito quanto segue. 2. Le imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche, autorizzate ai sensi del Capo II del d.Lgs n. 259/2003 e s.m.i., intraprendono misure e svolgono ogni utile iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l’operatività e continuità dei servizi.
- Con l’art. 83 (Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare)
- Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.
- omissis
- Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti casi:
15.Tutti gli uffici giudiziari sono autorizzati all’utilizzo del Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali per le comunicazioni e le notificazioni di avvisi e provvedimenti indicati ai commi omissis
- Per il periodo di cui al comma 1 sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28[10], nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti. 21. Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare. 22. Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11.
In conclusione del presente lavoro, in considerazione del quadro economico; delle contingente situazione di emergenza sanitaria e dello “tsunami economico-sociale”[11]che ha dunque comportato; delle disposizioni in merito alle misure di sostegno all’economia appena emanate; della necessità di ottimizzare le risorse impiegate nelle attività produttive con l’impiego delle tecnologie, anche digitali, al passo dei tempi; della introduzione nel nostro sistema giudiziario delle norme sul processo civile telematico consistente nei servizi di deposito e di notifica degli atti giudiziari svolti per via telematica, nonché l’insieme di tutte le operazioni di cancelleria effettuate con lo stesso metodo, che potrebbero essere prese ad esempio per implementare una piattaforma nel sistema di giustizia civile per le procedure stragiudiziali di deflazionamento del contenzioso, valevole per tutto il territorio nazionale; della razionalizzazione dei processi di gestione e di supporto alle attività stragiudiziali di soluzione dei conflitti; delle dichiarazioni della UE a nome della Presidente della Commissione Europea:” massima flessibilità, Von der Leyen: aiuteremo l’Italia con ogni mezzo”[12]:
è possibile che la ripresa: “passi anche dal digitale”?
Riteniamo senza dubbio di poter rispondere affermativamente.
Si riporta in appendice, il testo dell’articolo da cui è stato preso spunto per il presente lavoro, ringraziando l’autrice di Italia Oggi Giorgia Sali
L’analisi di Giorgia Sali, ricercatore senior dell’Osservatorio Pmi del Politecnico di Milano La ripresa passa dal digitale L’obiettivo è ridurre il gap tra piccole e grandi imprese[1]
Smartworking, cloud, connessioni: sono parole che, all’improvviso, sono diventate parte del lessico comune assieme ad altre, Covid-19 in primis, che invece, magari, non avremmo voluto imparare. Questo perché il digitale può diventare un alleato in questo periodo di emergenza sanitaria e anche economica. Basti pensare che le tre regioni maggiormente interessate, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, danno ospitalità al 35% delle imprese attive in Italia, a esse fanno riferimento il 46% del fatturato nazionale e il 40% della forza lavoro nel privato. Un contraccolpo non da poco. Ma il tessuto delle pmi italiane non è del tutto pronto alla digitalizzazione. Se le grandi imprese hanno in larga parte già affrontato questo tema e sviluppato iniziative strutturate di smartworking, solo il 30% delle piccole-medie si è attrezzato per garantire parziale o ampia flessibilità al lavoro. Lo scenario in chiaroscuro è frutto di una analisi dell’Osservatorio Pmi del Politecnico di Milano, per ItaliaOggi Sette. L’impatto economico.
«L’emergenza coronavirus è ormai da diverse settimane un dato di fatto nel nostro Paese. Dalla chiusura di centri scolastici e culturali alla riduzione della mobilità dei cittadini, diverse sono le misure contenitive previste dal governo. Ancora incerto è l’effettivo impatto che questo rallentamento forzato delle attività, soprattutto produttive, avrà sulla nostra economia. Il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco ha anticipato il possibile scenario dei mesi futuri, quantificando la diminuzione del pil dell’Italia di oltre lo 0,2% e sottolineando quindi una probabile revisione al ribasso delle stime attuali di crescita 2020, oggi pari a 0,6%. Tali previsioni negative derivano dal fatto che le regioni maggiormente interessate dal contagio (Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna) sono anche quelle che dal punto di vista economico pesano di più sul mercato nazionale». Così, a ItaliaOggi Sette, Giorgia Sali, ricercatore senior dell’Osservatorio Pmi del Politecnico di Milano, commenta la situazione attuale. E aggiunge che, snocciolando altri numeri, secondo i dati raccolti dall’Osservatorio Pmi, sono le piccole e medie imprese a subire le conseguenze più gravi e a incidere in maniera significativa sulla battuta d’arresto economica nazionale: le aziende manifatturiere e turistiche delle tre regioni più colpite, ossia Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, valgono da sole il 10% del totale fatturato italiano. Le aziende operanti nei settori del commercio interessate dalle restrizioni previste dal governo sono numericamente il 14% del totale imprese, l’1% sono pmi. Guardando agli indicatori economici emerge la loro rilevanza nel nostro tessuto economico: queste pesano il 21% del totale fatturato Italia (l’8% se si considerano solo le pmi), generano il 12% del valore aggiunto (il 5% il solo comparto pmi), occupano il 14% degli occupati del settore privato (il 4% se si guarda alle sole pmi). Numeri pesanti che, se sommati con quelli degli altri settori economici colpiti dalla crisi (hospitality e manifattura) anticipano quali possono essere gli impatti sulla nostra economia. Il gap tecnologico. Da un lato, le grandi imprese sono più attrezzate, mentre solo il 30% delle piccole medie è in grado di applicare ampia flessibilità al lavoro. Gli strumenti, i cosiddetti device per il lavoro in mobilità quali pc portatili, tablet e smartphone, vengono messi a disposizione da larga parte delle pmi (il 65%), ma nei fatti sono ancora poche le realtà che hanno sistemi informativi e repository (ossia archiviazione digitale) di dati integrati accessibili in luoghi esterni all’azienda. Infatti, le piattaforme Cloud sono utilizzate solo dal 30% delle piccole e medie imprese. In dettaglio, nel Nordest del Paese, che include due delle tre regioni maggiormente colpite dall’emergenza sanitaria, la quota di pmi che non è pronta allo smartworking è superiore alla media di mercato del 51%: in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna le pmi che si dichiarano disinteressate al lavoro agile, nel 2019, sono rispettivamente il 57, il 58 e il 59%. E questo per un tema infrastrutturale e culturale: in queste regioni il tessuto imprenditoriale vede una grossa rilevanza del comparto manifatturiero, strettamente legato al prodotto e quindi al mondo fisico. Qui l’applicazione di un lavoro a distanza risulta particolarmente complicata, poiché richiede non solo un cambiamento nei processi aziendali, ma anche un cambiamento nel modello di business e nel modo di creare valore. Un cambiamento non facile da apportare. «Le tecnologie digitali possono rappresentare un potente alleato per proseguire l’attività aziendale da remoto in una situazione in cui gli accessi a uffici e impianti produttivi sono limitati», spiega il ricercatore senior dell’Osservatorio del PoliMi, Sali. Le fa eco Massimo Moggi, professional affiliate della Scuola superiore S. Anna di Pisa. «È facile immaginare che le necessarie misure di contenimento adottate negli ultimi giorni porteranno a un contraccolpo sotto forma di un calo generalizzato dei numeri della maggior parte delle pmi italiane; sforzandoci di guardare al lato positivo, però, questa emergenza potrebbe anche rappresentare l’occasione per una riorganizzazione digitale che non potrà non portare benefici nel medio periodo». Moggi aggiunge: «Stiamo andando incontro a una pausa dilatata nel tempo e ogni settore soffrirà con tempistiche e modalità differenti: l’impatto sarà presumibilmente assorbito più rapidamente da quelle aziende che sono in qualche modo già pronte e abituate a lavorare in modo agile, ma la velocità della ripresa dipende anche fortemente dai settori. A livello di singola impresa, lo sforzo maggiore dovrà tendere alla riorganizzazione dei processi interni: le aziende che oggi si trovano obbligate a riunire un alto numero di impiegati in un’unica sede stanno scoprendo che questo modello è una possibile debolezza; è importante investire in tecnologie che permettano di mettere in contatto diverse persone da diversi luoghi con periferiche di accesso ai dati aziendali non legate a una sede».
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[1] https://www.italiaoggi.it/news/coronavirus-la-ripresa-passa-anche-dal-digitale-2432092
[2] di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020
[3] di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335
[4] di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
[5] lavoratori subordinati con rapporto di lavoro cessato involontariamente dal 1° maggio 2015
[6] prestazione a sostegno dei collaboratori coordinati e continuativi
[7] nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,n.104
[8] nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104
[9] si potrebbe pensare anche di imprese di servizi?
[10] Sarebbe stato possibile introdurre la modalità di lavoro agile con l’uso di tecnologie digitali, visto che nelle procedure di cui alla condizione di procedibilità, il raggiungimento di un accordo favorisce l’estinzione dell’eventuale giudizio già iscritto?
[11] Espressione utilizzata dal Presidente del Consiglio dei Ministri
[12] https://www.italiaoggi.it/news/l-ue-massima-flessibilita-sul-patto-von-der-leyen-aiuteremo-l-italia-con-ogni-mezzo-202003131352014368
[13] https://www.italiaoggi.it/news/coronavirus-la-ripresa-passa-anche-dal-digitale-2432092