Le ultime pronunce della giurisprudenza sul tipo e contenuto della procura da conferire al delegato per la partecipazione alla mediazione
L’articolo 8 del decreto legislativo n. 28/2010 al comma 4 prevede che le parti partecipino personalmente alla procedura di mediazione. Solo in presenza di giustificati motivi le parti possono delegare un rappresentante a partecipare alla procedura stragiudiziale, a condizione che lo stesso sia a conoscenza dei fatti della controversia e che sia munito dei poteri necessari per poter comporre la controversia per i deleganti.
Alla luce della formulazione letterale della norma emerge che la partecipazione delle parti alla procedura di mediazione è la regola, mentre la partecipazione tramite soggetto delegato è l’eccezione consentita in presenza di gravi motivi.
La questione più dibattuta in giurisprudenza sulla partecipazione alla mediazione da parte di un soggetto delegato riguarda la tipologia e il contenuto della procura, questione sulla quale la Corte di Cassazione e molti giudici di merito hanno fornito importanti chiarimenti.
Prima della riforma Cartabia, la Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 8473/2019 ha chiarito che la necessaria partecipazione personale delle parti alla mediazione non impedisce loro di poter delegare un altro soggetto affinché li rappresenti nella procedura stragiudiziale. A questo fine però la parte deve conferire al difensore una procura speciale per il procedimento di mediazione. La procura speciale però deve essere anche sostanziale al fine di consentire al difensore di transigere la controversia per il delegante. La procura alle liti infatti, necessaria per la rappresentanza della parte in giudizio, non vale anche per la procedura stragiudiziale.
Queste le parole precise della Cassazione: “Allo scopo di validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, la parte deve conferirgli tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia). Quindi il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale.”
Questi principi sono stati successivamente confermati da altri due provvedimenti della Corte di Cassazione, l’ordinanza n. 13029/2022 e l’ordinanza n. 20643/2023.
Sulla partecipazione alla mediazione tramite delegato è necessario però segnalare anche la recente sentenza n. 316/2024 del Tribunale di Firenze, che ha fornito un’ulteriore precisazione sulla procura speciale e sostanziale. Il Tribunale dopo aver richiamato i principi affermati dalle sopracitate pronunce della Cassazione, ossia che la parte possa farsi sostituire in mediazione previo rilascio al soggetto delegato di una procura sostanziale “che non rientra nei poteri di autentica dell’avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista” ricorda che la sostituzione è consentita dall’articolo 8 del decreto legislativo n. 28/2010 solo in presenza di “giustificati motivi”.
Ed è proprio sulle ragioni che legittimano la parte a farsi sostituire in mediazione che la sentenza a un certo punto si sofferma, precisando come in effetti la legge non fornisca alcuna definizione di “giustificato motivo”. Spetta quindi al giudice valutare le ragioni per le quali le parti hanno deciso di rilasciare la procura. Se poi le stesse non vengono chiarite dall’interessato e non risultano dagli atti, il giudice non potrà fare altro che considerarle come insussistenti. Spetta infatti alla parte rappresentata dimostrare l’esistenza dei giustificati motivi, quantomeno nel caso in cui la controparte lo eccepisca.
Dalla sentenza parrebbe quindi emergere la necessità di indicare nella procura speciale e sostanziale conferita al terzo anche “i giustificati motivi” della mancata partecipazione.
Il Tribunale ricorda infine che sulla conseguenza dell’assenza di giustificati motivi inoltre la legge non prevede sanzioni specifiche. “Come ha osservato la dottrina, considerato che la ratio della norma è quella di accrescere la partecipazione personale delle parti per facilitare la conciliazione, sarebbe illogico far discendere dalla nomina “immotivata” di un rappresentante l’inefficacia dell’accordo raggiunto. Si deve quindi concludere che, se l’accordo non è raggiunto, la parte rappresentata sia equiparata a quella assente e sanzionata di conseguenza con l’improcedibilità della domanda giudiziale.”
Leggi anche “In mediazione non è necessaria la procura notarile, se non per quegli atti per il cui compimento è richiesta espressamente“.
Scarica Sentenza Tribunale di Firenze
Scarica Sentenza Cassazione n.8473
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