Svolgimento e adempimenti formali della procedura di negoziazione assistita nell’ambito del procedimento di divorzio
Negoziazione assistita e divorzio
La negoziazione assistita da diversi anni svolge un ruolo importante anche nel procedimento di divorzio.
E’ il decreto legge n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 162/2014 e oggetto di modifica da parte della Riforma Cartabia, ad occuparsi della materia.
L’art. 6 di detto decreto si occupa infatti della disciplina della negoziazione assistita per la soluzione consensuale del divorzio nelle forme dello scioglimento del matrimonio civile e della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Scendiamo nel dettaglio.
Negoziazione assistita e divorzio: ambito applicativo
La negoziazione assistita prevista per la soluzione consensuale della crisi matrimoniale è un procedimento in cui ciascun coniuge deve essere assistito, almeno, da un avvocato.
In realtà la negoziazione assistita non è limitata alla procedura di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ad essa si può ricorrere anche quando è necessario procedere alla modifica di accordi precedenti intercorsi tra i coniugi.
Negoziazione e scioglimento del matrimonio con o senza figli
Le formalità della procedura di negoziazione assistita in sede di divorzio differiscono in base alla presenza o meno di figli.
In assenza di figli, una volta raggiunto l’accordo, lo stesso va trasmesso al Procuratore della Repubblica del Tribunale competente. Nel caso in cui costui non ravvisi delle irregolarità comunica agli avvocati il nullaosta per procedere poi alla trasmissione della copia autenticata dell’accordo all’Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui è iscritto o è stato trascritto il matrimonio.
Nel caso contrario in cui dal matrimonio sono nati figli e nel momento della negoziazione sono ancora minorenni o affetti da handicap grave, l’accordo che i coniugi raggiungono in sede di negoziazione va tramesso entro 10 giorni al Procuratore del tribunale competente per essere autorizzato. L’autorizzazione all’accordo è concessa solo se lo stesso rispetta primariamente l’interesse dei figli.
Può accadere però che il giudizio del Procuratore sull’accordo sia negativo, perché non lo trova rispondente agli interessi dei figli. In questo caso il Procuratore lo trasmette al Presidente del Tribunale, che entro 30 giorni, fissa la comparizione delle parti. L’accordo, anche in questo caso, va trasmesso all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio risulta iscritto o trascritto.
La trasmissione dell’accordo al Procuratore per il rilascio della predetta autorizzazione o del menzionato nullaosta si realizza in modalità telematica ad opera degli avvocati delle parti.
Al pari, la comunicazione del nullaosta o dell’autorizzazione agli avvocati da parte del Procuratore si realizza in forma digitale.
Effetti dell’accordo di divorzio raggiunto in negoziazione
L’accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita nel procedimento di divorzio per definire tutte le questioni economiche e non derivanti dalla fine del vincolo matrimoniale, produce gli stessi effetti di un provvedimento giudiziale.
Se poi l’accordo contiene dei patti che hanno ad oggetto il trasferimento di immobili lo stesso produce effetti obbligatori.
Contenuto dell’accordo di negoziazione
Nell’accordo che chiude la negoziazione assistita sul divorzio si deve dare atto dei seguenti adempimenti che la legge pone a carico degli avvocati:
- che hanno tentato di conciliare la controversia;
- che hanno informato i genitori del fatto che, per il bene del minore, lo stesso dovrebbe trascorrere periodi di tempo adeguato sia con la madre che con il padre.
Prevista inoltre la possibilità di contemplare nell’accordo il riconoscimento di un assegno divorzile in una soluzione unica, previa valutazione di equità da parte degli avvocati.
Ultimo adempimento formale, la trasmissione telematica dell’accordo da parte di uno degli avvocati che hanno assistito le parti, al Consiglio dell’ordine di appartenenza, affinché questo organismo, dopo averlo archiviato, possa rilasciarne copia autentica alle parti e agli avvocati che lo hanno sottoscritto.