La mediazione nelle controversie delle società semplici

La mediazione è obbligatoria nelle controversie in materia di società di persone, come quelle che possono insorgere all’interno delle società semplici

Mediazione e società semplice
La mediazione civile e commerciale è una procedura stragiudiziale che si prefigge lo scopo di agevolare la risoluzione amichevole delle controversie in tempi rapidi e a costi contenuti. Le società semplici, rappresentano invece una forma societaria elementare, frequentemente utilizzata per l’esercizio di attività economiche non commerciali, come quelle agricole o professionali. Nell’ambito dei rapporti societari, le società semplici sono spesso soggette a controversie tra soci, con terzi o con l’amministrazione, per le quali la mediazione può rappresentare uno strumento efficace e vantaggioso. I due istituti si intrecciano perché la Riforma Cartabia, tra le materie soggette alla mediazione obbligatoria previste dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010, ha introdotto quelle che riguardano le controversie nelle società di persone.

Società semplice: caratteristiche
La Società semplice rappresenta la forma più basilare delle società di persone nel diritto italiano. Essa è disciplinata dagli articoli 2251-2290 del Codice Civile e si distingue dalla altre per la snellezza che contraddistingue la sua struttura giuridica e amministrativa. La sua costituzione infatti non richiede forme particolari, potendo avvenire anche verbalmente o per fatti concludenti, sebbene la forma scritta sia consigliabile per questioni probatorie e obbligatoria in caso di conferimento di immobili o di diritti su immobili per una durata superiore a nove anni.  L’iscrizione nel Registro delle Imprese ha una funzione prevalentemente anagrafica e di pubblicità, senza effetti giuridici costitutivi. Una caratteristica distintiva della S.S. è la responsabilità personale illimitata e solidale di tutti i soci per le obbligazioni sociali, definita autonomia patrimoniale imperfetta. Ciò significa che i soci rispondono dei debiti sociali con il proprio patrimonio, presente e futuro, e un singolo socio può essere chiamato a pagare l’intero debito. Un patto contrario può escludere la responsabilità di soci che non hanno agito in nome della società, purché reso noto a terzi. Non è previsto un capitale minimo obbligatorio né l’assemblea dei soci, e le modifiche all’atto costitutivo richiedono, salvo diversa pattuizione, il consenso unanime dei soci. I soci sono tenuti a effettuare conferimenti, che possono consistere in beni (mobili o immobili), denaro, crediti o attività lavorativa, necessari per l’esercizio dell’attività comune. Lo status di socio deriva dalla partecipazione alla costituzione della società e comporta diritti, doveri e responsabilità.

Controversie tipiche nelle società semplici e vantaggi della mediazione
Fatte quelle necessarie premesse è opportuno segnalare per quali tipologie di controversie, che possono sorgere nelle società semplici, la mediazione civile può rivelarsi particolarmente utile.

– In presenza di conflitti tra soci (disaccordi sulla gestione della società, contestazioni in merito alla distribuzione degli utili, questioni relative all’ingresso o recesso di un socio) la mediazione

consente di preservare i rapporti personali e professionali tra i soggetti coinvolti, risulta uno strumento più flessibile nella ricerca di soluzioni personalizzate e infine garantisce la riservatezza nella trattazione delle vicende societarie.

– In caso di scioglimento della società e successiva liquidazione tra i soci possono sorgere divergenze sui criteri di liquidazione o nascere contrasti sulla nomina o l’operato del liquidatore e sulla divisione dei beni sociali. La mediazione in questi casi si rivela particolarmente utile perché aiuta a trovare soluzioni concordate che evitano la frammentazione del patrimonio e permette di ridurre notevolmente i tempi rispetto ai lunghi procedimenti giudiziali di divisione.

– Se sussistono contenziosi tra ex soci e società relative a rivendicazioni economiche post recesso o esclusione o pretese patrimoniali o contestazioni su obblighi residui, la mediazione aiuta a semplificare la valutazione economica delle pretese e a prevenire lunghe cause civili ordinarie.

– Infine, se le controversie insorgono con i terzi in relazione a inadempimenti contrattuali o richieste risarcitorie derivanti da attività svolte dalla società, la mediazione consente di raggiungere accordi economici più sostenibili, salvaguardando le relazioni commerciali.

Considerazioni conclusive
Si può concludere che la mediazione civile rappresenta una valida alternativa al contenzioso giudiziario anche per le società semplici, soprattutto alla luce della natura personalistica e del basso grado di formalizzazione tipico di queste strutture. Essa consente di tutelare l’interesse delle parti in modo efficiente, favorendo soluzioni negoziate, rapide e meno onerose. La sua applicazione è particolarmente vantaggiosa nelle controversie interne tra soci, ma anche nei rapporti con terzi, dove il dialogo assistito da un mediatore può evitare il deterioramento definitivo delle relazioni e contenere i costi economici e relazionali della lite.

Leggi anche: Mediazione e controversie nelle società di persone

Articoli correlati

Accordo di conciliazione e atto notarile, il notaio Saraceno: «Per le agevolazioni serve un trasferimento con effetti reali immediati»

Leggi l’articolo

Usucapione in mediazione, il notaio Saraceno: «L’accordo non ha efficacia purgativa, le trascrizioni contro l’usucapito restano opponibili»

Leggi l’articolo

la mediazione è la strada del futuro

La mediazione è la strada del futuro: perché gli avvocati devono imparare a negoziare davvero

Per molti anni una parte dell’avvocatura ha considerato la mediazione quasi come un corpo estraneo al proprio lavoro: un passaggio imposto dalla legge, prima di fare causa. Credo che questa visione, fortunatamente, appartenga sempre più al passato. Non perché il processo sia destinato a scomparire e neppure perché tutte le controversie possano essere conciliate. Ci saranno sempre cause che devono essere decise da un giudice, questioni sulle quali è necessario ottenere una pronuncia, parti che non hanno alcuna intenzione di negoziare e situazioni nelle quali, semplicemente, un buon accordo non esiste. Ma pensare oggi che il lavoro dell’avvocato consista essenzialmente nel preparare atti, partecipare alle udienze e attendere una sentenza significa, a mio avviso, guardare a una professione che sta cambiando con gli occhi di ieri.

Leggi l’articolo

Migliaia di avvocati avviano mediazioni con noi. Mettici alla prova.

N.1

del registro al Ministero della Giustizia