La mediazione, sia essa obbligatoria o facoltativa, non preclude alle parti di avviare procedure di negoziazione o di conciliazione e reclamo delle Carte dei Servizi
Mediazione obbligatoria: le materie
La mediazione civile e commerciale disciplinata dal decreto legislativo n. 28/2010 è una delle procedure stragiudiziali più importanti, grazie alla quale è possibile procedere alla risoluzione delle controversie in materia civile e commerciali fuori dalle aule dei tribunali.
L’obbligatorietà della mediazione però è limitata a determinate materie elencate espressamente dal comma 1 dell’articolo 5 del suddetto decreto. Si tratta nello specifico delle controversie che vertono sulle seguenti materie: condominio, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da diffamazione e da responsabilità medica e sanitaria, contratti di assicurazione, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete di imprese, somministrazione, società di persone e subfornitura.
Mediazione e altri strumenti stragiudiziali di risoluzione delle controversie
Il fatto che la mediazione rappresenti condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle materie sopra elencate non significa che, per quanto riguarda le altre materie escluse dall’elenco riportato nel precedente paragrafo, non si possa andare in mediazione in caso di controversia.
La mediazione, infatti, è una procedura a cui i soggetti possono ricorrere, anche in via facoltativa, qualora gli stessi desiderino conciliare su una materia civile o commerciale che abbia a oggetto diritti disponibili, presentando la relativa domanda anche presso una delle sedi di ADR Center.
Non solo, il ricorso alla mediazione, come specifica il comma 2 dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 28/2010 “non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, né le procedure di reclamo e di conciliazione previste dalle carte dei servizi”.
Con questa precisazione il legislatore apre alle parti la possibilità, anche una volta intrapresa la mediazione, di ricorrere ad altri strumenti stragiudiziali di risoluzione della controversia.
Negoziazioni paritetiche
Le parti possono infatti decidere, ad esempio, di incaricare i rispettivi mandatari, soggetti quindi diversi dal mediatore, di avviare una negoziazione paritetica senza il coinvolgimento di soggetti terzi.
Rappresentano un esempio tipico delle negoziazioni paritetiche quelle previste per i rapporti di consumo in cui alla procedura di conciliazione si presentano le associazioni rappresentative dei consumatori. Procedure di risoluzione bonaria che di solito prendono vita in seguito alla stipula di protocolli che vengono sottoscritti dalle associazioni rappresentative dei consumatori e dalle aziende interessate.
Conciliazione e reclamo: le Carte dei Servizi
Le procedure di conciliazione previste invece dalle carte dei sevizi sono emanate da chi gestisce determinati servizi pubblici, previa intesa con le associazioni dei consumatori e degli imprenditori interessati.
In questo caso il consumatore che ritiene di aver subito la violazione dei propri diritti può ricorrere alle procedure conciliative o di reclamo previste da una specifica carta dei servizi (ad esempio del proprio gestore telefonico), anche se ha già avviato la procedura di mediazione.
Le Carte dei Servizi, lo si ricorda per completezza, sono state introdotte dalla legge finanziaria n. 244/2007 per il 2008 che all’articolo 2, comma 461 ha sancito l’obbligo, a carico dei gestori dei servizi pubblici, di emanare carte della qualità dei servizi contenenti gli standard di qualità e quantità delle prestazioni e non solo. Le carte devono infatti informare il consumatore anche della possibilità di proporre reclamo, di adire le vie conciliative e giudiziarie e di ottenere il ristoro in forma specifica o tramite la restituzione totale o parziale dell’importo versato, qualora il gestore non rispetti l’accordo di fornitura del servizio.
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