Con due emendamenti pubblicati il 12 marzo scorso (attualmente all’esame in sede referente della Commissione Bilancio della Camera dei Deputati), in sede di conversione del decreto-legge n. 19/2026 (Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR e in materia di politiche di coesione), si propone di rafforzare l’efficienza della giustizia civile con l’adozione di un piano straordinario che punta anche sull’estensione quinquennale della mediazione civile e commerciale.
I primi risultati positivi maturati dopo la recente riforma della mediazione, infatti, hanno indotto alcuni deputati della maggioranza (on. Daniela Dondi) e dell’opposizione (on. Ettore Rosato e on. Elena Bonetti), su impulso da un lato del Coordinamento della Conciliazione forense e, dall’altro, di un gruppo di organismi di mediazione privati, alla presentazione di emendamenti sostanzialmente convergenti per potenziare la mediazione perché possa concorrere ad una significativa riduzione dell’arretrato giudiziario, come previsto dai target del PNRR.
Gli emendamenti proposti (con l’introduzione dell’articolo 17-bis) mirano da un canto ad estendere il filtro preventivo a tutte le liti aventi ad oggetto diritti disponibili e, dall’altro, prevedono un filtro endoprocessuale per le cause pendenti ultratriennali in primo grado (e ultrabiennali in secondo grado, secondo quanto previsto dal solo emendamento Rosato).
Nella sostanza si prevede l’ampliamento della condizione di procedibilità da esperire con la mediazione (ai sensi del decreto legislativo n. 28/2010) per filtrare la domanda giudiziale in entrata e per velocizzare la soluzione del contenzioso pendente più antico con un automatismo endoprocessuale necessario ad incrementare l’utilizzo della mediazione demandata.
In questa prospettiva, i due emendamenti proposti, che – come si è detto – sono in buona parte convergenti, mirano a fornire ulteriori strumenti per l’accelerazione in questa fase che appare emergenziale, tanto è vero che viene previsto che le norme abbiano efficacia per un periodo limitato (cinque anni) con uno specifico monitoraggio statistico da compiere dopo i primi tre anni a cura del Ministero della Giustizia.
Al riguardo appare utile ricordare che per il raggiungimento degli obiettivi del PNNR, l’indicatore utilizzato per la stima della durata prevedibile dei processi (Disposition time) dallo scorso anno è rimasto sostanzialmente invariato, per cui l’obiettivo di ridurre del 40% tale durata entro il 30 giugno 2026 sembra allontanarsi.
Come viene precisato nella Relazione annuale sull’amministrazione della Giustizia per l’anno 2025 (presentata alle Camere il 21 gennaio 2026 dal Ministro della Giustizia on. Nordio), il PNRR, oltre agli obiettivi intermedi di dicembre 2024, richiede altresì, entro giugno 2026, la riduzione del 40% dei tempi di trattazione di tutti i procedimenti contenziosi civili. Sul punto si specifica che gli ultimi dati disponibili, aggiornati al I semestre 2025, indicano una riduzione pari a 27,8% nel settore civile rispetto al 2019 (anno base di riferimento del PNRR). Il ritardo nel raggiungimento del target sarebbe spiegabile “in ragione dell’aumento delle iscrizioni, soprattutto in alcune materie, e del calo delle definizioni”.
Infine, entro giugno 2026, sono previsti due ulteriori target di riduzione delle pendenze civili di primo e secondo grado. In particolare, il Piano prevede la riduzione del 90% dei procedimenti civili pendenti a fine 2022 (con annualità compresa tra il 1° febbraio 2017 e il 31 dicembre 2022), presso i Tribunali ordinari, nonché la riduzione del 90% dei procedimenti civili pendenti a fine 2022 (con annualità compresa tra il 1° febbraio 2018 e il 31 dicembre 2022), presso le Corti di Appello. Al riguardo si rileva che i dati al 31 ottobre 2025 indicano una riduzione pari all’ 84,3% per quanto riguarda il target previsto per i Tribunali ordinari e una riduzione pari all’ 84,2% per quanto riguarda il target previsto per le Corti di Appello.
In tale contesto, la mediazione può costituire uno strumento utile a supportare una decisa inversione di tendenza per riequilibrare fisiologicamente la domanda di giustizia (non soltanto nella fase emergenziale). Invero, la limitata estensione della condizione di procedibilità, quale filtro all’accesso alla giurisdizione adottata dalla riforma, ha lasciato ampi spazi per ulteriori ampliamenti del legislatore. Ma la mediazione potrebbe concorrere in questa fase emergenziale anche ad una più rapida ed efficiente composizione almeno dell’arretrato ultra-triennale in primo grado e ultra-biennale in secondo grado.
Sul potenziamento della mediazione, si segnala come il tema della estensione della condizione di procedibilità in nuove materie che coinvolgono diritti disponibili, a partire dai contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, sia oggetto anche dell’interrogazione a risposta scritta presentata dall’on. Ettore Rosato ai Ministri di Giustizia ed Economia il 17 dicembre 2025. L’obiettivo è deflazionare il contenzioso civile, in vista della scadenza del 30 giugno 2026, fissata per raggiungere i target PNRR. Con l’interrogazione parlamentare si chiede, quindi, quali iniziative si intendano adottare per favorire l’estensione della mediazione obbligatoria alle liti su diritti disponibili e il ricorso sistematico alla mediazione demandata nei procedimenti civili a elevata mediabilità. Inoltre, si chiede se si intenda avviare una campagna informativa sugli incentivi fiscali previsti per la mediazione.
E così, risulterebbe effettivamente utile un approccio strategico allargato con l’adozione di un piano straordinario per la composizione incentivata delle liti estendendo la mediazione quale condizione di procedibilità pre-processuale ed endo-processuale e ciò costituirebbe una irripetibile occasione anche per concorrere al raggiungimento degli obiettivi del PNRR. I segnali positivi maturati dalla mediazione dopo la riforma e la persistente esigenza di un riequilibrio ecologico del sistema nel solco di quanto previsto dalla Direttiva 52/2008 (“ … garantendo un’equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario”) possono costituire il migliore viatico per le suindicate proposte emendative bipatisan in una prospettiva di efficienza, efficacia, effettività e sostenibilità della giustizia civile, rafforzando lo sviluppo economico e la coesione sociale.
N.1
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