Il tentativo di mediazione diventerà obbligatorio in alcuni settori del contenzioso

“Una straordinaria innovazione che introduce un nuovo istituto giuridico finalizzato alla deflazione del sistema giudiziario italiano rispetto al carico degli arretrati e al rischio di accumulare nuovo ritardo”, queste le parole del Guardasigilli Angelino Alfano durante la conferenza stampa del 28 ottobre 2009 al termine del Consiglio dei ministri che ha varato il decreto ministeriale in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge n. 69 del 2009 in materia di processo civile.
 
Lo schema di decreto legislativo riforma la disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione di tutte le controversie in materia civile e commerciale, con obiettivi di deflazione e di diffusione della cultura del ricorso a soluzioni alternative, è stato approvato all\’unanimità  dal Consiglio dei ministri ed attualmente il provvedimento è in esame alle commissioni parlamentari competenti, diventerà  attuativo, secondo il Ministro, nei prossimi novanta giorni.
 
Il ricorso alla mediazione prima di tentare una causa sarà  possibile per tutte le controversie in cui sono in questione diritti disponibili in materia civile e commerciale. In sintesi, avremo quindi tre modelli di mediazione: “obbligatoria”, “facoltativa”e “demandata”dal giudice. Nel primo caso, la mediazione sarà  la condizione necessaria per poter avviare un processo e riguarderà  una serie di situazioni in cui sono comprese liti di condominio, locazioni, responsabilità  da colpa medica, i contratti bancari e assicurativi; nella mediazione facoltativa, invece, le parti scelgono liberamente la via della composizione stragiudiziale della lite, mentre in quella demandata dal giudice, quest’ultimo può invitare le parti a risolvere il loro conflitto davanti agli organismi di conciliazione, quando la natura dalla causa e le risultanze dell’istruttoria lo suggeriscano. In questo caso il giudice darà  120 giorni di tempo alle parti per trovare una soluzione conciliativa: «Quattro mesi, se paragonati ai 10 anni di durata media del processo civile, commenta il Ministro Alfano, rappresentano un risultato straordinariamente innovativo e importante, che può innovare la giustizia civile».
 
Secondo lo schema approvato dal governo, la mediazione potrà  essere di tue tipi: “facilitativa”, nel caso in cui le parti siano aiutate a raggiungere un accordo anche amichevole in funzione dei rispettivi interessi; oppure “aggiudicativa”, quando viene proposta una risoluzione della controversia assegnando torto e ragione a seconda dei casi.
 
A guidare la procedura di mediazione sarà  un professionista diverso dal giudice, per cultura e anche per preparazione, insomma “un soggetto professionale, qualificato e terzo”, facente parte di un organismo pubblico o privato tra quelli iscritti nel registro del Ministero della Giustizia.
 
La mediazione, infine, rappresenta uno strumento di “rapidità ” ed “economicità ” in quanto sono previste agevolazioni fiscali sotto forma di credito di imposta.
 
“La vera novità  – ha aggiunto il Guardasigilli – è che per la prima volta non si tratta di un intervento settoriale o spot, ma generalizzato. La mediazione è un pilastro fondamentale assieme alla riforma del processo civile” nell\’ambito degli interventi del governo in materia di giustizia. “Gli altri due pilastri – ha concluso il ministro – sono la semplificazione dei riti nel processo civile e un provvedimento straordinario per l\’arretrato pendente”.

Nota di merito per l’Italia che risulta essere tra i primi paesi Ue ad aver recepito prima dei termini previsti (21 maggio 2011) la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, 2008/52/Ce, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale diretta a facilitare l’accesso alla risoluzione alternativa delle controversie e a promuovere la composizione amichevole delle medesime incoraggiando il ricorso alla mediazione e garantendo un’equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario e applicabile, nelle controversie transfrontaliere, in materia civile e commerciale, salve limitazioni.

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