Analisi dei principi deontologici applicabili all’avvocato mediatore e all’avvocato difensore in sede di mediazione
La riforma Cartabia, ossia la legge n. 206/2021 attuata con il decreto legislativo n. 149/2022, dedica il comma 4 bis dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 28/2010 alla deontologia forense attraverso il richiamo espresso dell’art. 62 del codice deontologico forense, per aggiornare il riferimento normativo al Codice di deontologia Forense.
Nello specifico il comma 4 bis dell’art. 16 del decreto 28/2010 così dispone “Gli avvocati iscritti all’albo sono di diritto mediatori. Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 62 del codice deontologico forense.”
La formazione degli avvocati mediatori, come emerge dalla norma, è uno dei presupposti fondamentali per acquisire la competenza necessaria allo svolgimento del proprio incarico professionale, anche in base a quanto specificato dagli articoli 9, 14 e 26 del Codice di Deontologia Forense.
Il richiamo all’articolo 62 del Codice di deontologia Forense da parte dell’articolo 16 del decreto legislativo sulla mediazione, ne richiede l’analisi in ogni suo punto.
Partendo dal comma 1 la norma impone all’avvocato mediatore di rispettare gli obblighi dettati dalla normativa in materia di mediazione e il regolamento dell’organismo di mediazione presso il quale svolge la propria attività di mediazione, nei limiti in cui queste regole non si pongano in contrasto con quelle previste dal Codice di Deontologia.
Il comma 2, ricalcando il contenuto dell’art. 16 del decreto legislativo n. 28/2010, vieta agli avvocati che non siano in possesso delle competenze adeguate, di assumere la funzione di mediatore.
Il comma 3 specifica invece in quali casi l’avvocato non deve assumere l’incarico di mediatore:
Il comma 4 impone all’avvocato che abbia assunto il ruolo di mediatore, così come ai soci, agli associati e a coloro che esercitino la professione negli stessi locali, di non intrattenere rapporti di natura professionale con una delle parti, a meno che:
Il comma 5 vieta che l’organismo di mediazione e lo studio legale abbiano la stessa sede.
Il comma 6 contiene infine il regime sanzionatorio da applicare qualora l’avvocato violi i doveri e i divieti imposti dalla norma. Nello specifico, la violazione dei primi due commi comporta la sanzione disciplinare della censura, mentre alla violazione di quanto previsto dai commi 3, 4 e 5 consegue la sanzione disciplinare più grave della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da un minimo di due mesi fino a un massimo di sei mesi.
L’avvocato è soggetto alle regole deontologiche anche quando, ovviamente, non riveste il doppio ruolo di avvocato mediatore, ma di solo difensore.
E’ quanto emerge ad esempio dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 28/2010, che pone a carico dell’avvocato l’obbligo di informare il suo assistito della possibilità di avvalersi della mediazione e delle conseguente agevolazioni fiscali previste dalla normativa che la disciplinano.
Norma questa che duplica il dovere di informazione dell’avvocato nei confronti del cliente previsto dall’articolo 27 del Codice deontologico, che al comma 3 impone all’avvocato, all’atto del conferimento dell’incarico, l’obbligo di “informare chiaramente la parte assistita (…) della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione.”
Come per il conferimento dell’incarico di difesa in giudizio l’avvocato, dopo l’estensione del patrocinio gratuito alla mediazione, dovrà informare la parte che assiste in questa procedura, anche di questa possibilità, qualora, ovviamente, ne ricorrano le condizioni, come previsto sempre dall’articolo 27 del Codice di deontologia Forense.
Altra norma deontologica applicabile senza dubbio sia all’avvocato difensore che all’avvocato mediatore è l’articolo 9 del Codice deontologico, che impone all’avvocato il rispetto di alcuni principi fondamentali che devono guidare la sua attività, ossia l’indipendenza, la lealtà, la correttezza, la probità, il decoro e la dignità.
N.1
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