La mediazione civile nel nostro Paese sconta ancora oggi un deficit culturale, quanto sopra è facilmente dimostrabile in quanto come noto in circa il 65% dei procedimenti di mediazione avviati in ipotesi per lo piu’ di mediazione obbligatoria, come confermato anche dagli ultimi dati forniti dal Ministero di Giustizia aggiornati al primo trimestre 2012, la parte convocata ritiene di non aderire preferendo il rischio di vedersi irrogare dal Giudice, al termine del giudizio di primo grado, le sanzioni previste dal dlgs 28/10.
Quanto sopra risulta paradossale, anzitutto perché i dati ci dicono che la parte sembra scegliere in due casi su tre di affrontare gli ingenti costi del processo con il concreto rischio di subire anche sanzioni dal Giudice, piuttosto che cercare di percorrere preventivamente un percorso alternativo al giudizio, usufruendo in tal caso di importanti incentivi fiscali non sempre peraltro sufficientemente pubblicizzati, che in tante fattispecie possono adirittura azzerare se non diminuire per buona parte i costi delle indennità da versare agli Organismi di Mediazione.
I numeri ci dicono anche di piu’, vale a dire che quando le parti tutte sono sedute al tavolo di mediazione, in circa il 50% dei casi pur in presenza per la maggior parte di mediazioni obbligatorie viene raggiunto un accordo con una soluzione conciliativa.
La mediazione non viene conseguentemente ancora utilizzata, per tutto quanto sopra, secondo le sue reali potenzialità, questo a mio parere non solo per le resistenze di alcune componenti della classe forense ma anche perché spesso la parte stessa e cioè il cliente chiede all’avvocato di percorrere solo la via giudiziale, evitando di tentare un preventivo confronto avanti ad un soggetto terzo neutrale pur trovandosi in una situazione conflittuale ma non necessariamente di scontro insanabile.
Se vi siete convinti di quanto ho cercato di esporre, mi potreste comunque obiettare che il ragionamento non ha valenza per le controversie R.C.A., nelle quali deve essere necessariamente svolta, prima di avviare il percorso di mediazione, la procedura di offerta disciplinata dal Codice delle Assicurazioni.
A mio parere può essere vero il contrario, e cercherò di argomentare sinteticamente e in concreto perché la materia della Responsabilità Civile per la circolazione di veicoli e natanti, con i relativi flussi numericamente molto importanti, potrebbe invero contribuire allo sviluppo ulteriore di una cultura della mediazione civile.
In primo luogo, quando le parti giungono in mediazione nel settore RCA sono spesso già a disposizione delle stesse e dei loro legali, presenti in mediazione ora circa nell’80% dei casi anche per accompagnare la parte aderente, le perizie e fatture relative al danno a cose, le perizie che descrivono il danno da lesioni, le dichiarazioni rese dai testimoni e in alcuni casi e cioè soprattutto quando si verifica un evento con lesioni il rapporto giudiziario delle Autorità intervenute sul luogo dell’evento.
Posso anche aggiungere che in alcune ipotesi permane, pur dopo lo svolgimento della procedura di offerta, un difetto di comunicazione, sia perché il danneggiato non evidenzia correttamente i dati del sinistro e non dà modo alla Compagnia di Assicurazione di poter riscontrare la richiesta di risarcimento, sia perché le parti non riescono comunque a comunicare in maniera soddisfacente per i piu’ svariati motivi.
Nella materia R.C.A. non è da sottovalutare anche che il danneggiato ha azione diretta nei confronti della Compagnia di Assicurazione la quale quindi deve necessariamente essere chiamata in mediazione, cosa che evidentemente e comunque il legale o la parte personalmente potrebbero scegliere di fare anche in tutte le altre ipotesi di mediazione ad iniziare dai casi di responsabilità medica; in proposito evidenzio che ANIA ha diffuso nei mesi scorsi delle linee guida per la gestione della mediazione in materia assicurativa.
L’esperienza di avvocato mi ha dato modo di verificare altresì che tante cause in materia R.C.A. vengono avviate solo per una posizione di conflitto relativa al quantum debeatur essendo pacifico e non conteStato l’an; i suddetti procedimenti, a seguito dell’esperimento di una C.T.U., sono il più delle volte definiti prima di giungere ad una sentenza.
In linea generale per i diritti disponibili se parliamo di incentivi in senso lato e viste potenzialità ut supra del procedimento di mediazione ancora in parte non espresse , considerata la percentuale complessiva delle cause che già non giungono a sentenza pari acirca il 50%, potrebbe anche essere maggiormente utilizzata e de iure condendo potenziata la possibilità, riscontrata dai dati del Ministero di Giustizia nella misura assolutamente modesta pari a circa il 3% delle mediazioni avviate, del Giudice di invitare le parti a svolgere un tentativo di mediazione.anche a causa avviata.
Il ragionamento vale ancor di piu’ a mio parere se l’ istruttoria è conclusa, le cause risultano pendenti da almeno tre anni e il tentativo di mediazione viene effettuato nel lungo intervallo di tempo che purtroppo sovente decorre, senza in concreto svolgere alcuna attività processuale, e che precede l’udienza di precisazione delle conclusioni, ove prevista.