Con la sempre più vasta diffusione dell’e-commerce, è sorta la questione della validità delle convenzioni arbitrali concluse via Internet e dei requisiti cui devono rispondere per essere pienamente efficaci.
In via di principio, la clausola compromissoria deve essere tale da esprimere senza dubbi o incertezze la comune volontà delle parti di compromettere in arbitri la futura controversia.
In realtà , le Corti del New Jersey non hanno mai avuto modo di occuparsi di patti arbitrali stipulati per via telematica nell’ambito di transazioni commerciali concluse via Internet. Tuttavia, quando sono state chiamate a verificare la validità di clausole compromissorie di tipo comune, le medesime Corti hanno proceduto dapprima esaminando la rispondenza degli elementi essenziali di tali clausole con quelli richiesti dalla disciplina normativa dei contratti in generale, e successivamente valutando, alla luce di quanto voluto dalle parti, se la controversia concretamente insorta rientrasse effettivamente nell’ambito di applicazione della clausola di deroga alla giurisdizione statale così come stipulata.
A tale ultimo proposito, i Giudici del New Jersey hanno considerato che, al fine di evitare che una lite non possa essere arbitrata in quanto eccedente il limite imposto dal tenore letterale delle clausole, queste ultime dovrebbero essere redatte senza elencare tassativamente i tipi di controversie da compromettere.
L’utilizzazione di una terminologia più ampia consentirebbe, infatti, di non interpretare restrittivamente la portata delle convenzioni arbitrali, offrendo l’opportunità di rendere maggiormente operativa la stessa previsione arbitrale nei confronti di un numero maggiore di controversie, a tutto vantaggio dei contraenti.
Nell’ambito dei contratti di lavoro, le Corti americane hanno recentemente enunciato l’ulteriore principio della necessità di accettare espressamente la clausola compromissoria da parte di chi sottoscrive il regolamento contrattuale cui essa si riferisce. In sostanza, il lavoratore che accede al contratto proposto dal datore di lavoro deve manifestare esplicitamente e formalmente di essere consapevole che l’accettazione della clausola compromissoria avrà l’effetto di impedirgli di ricorrere dinanzi al giudice statale per far valere i propri diritti nascenti da quel contratto.
Come detto, le Corti del New Jersey non si sono mai confrontate con questioni derivanti dalla conclusione di clausole compromissorie via Internet, ma le Corti di altri Stati hanno avuto tale opportunità e sarà , perciò, interessante capire come esse hanno applicato i principi appena enunciati applicati alle tradizionali convenzioni arbitrali.
Una Corte della California ha dichiarato l’inefficacia dei patti arbitrali conclusi tramite Internet, in quanto tale mezzo di stipulazione non soddisfa il requisito fondamentale della manifestazione espressa della volontà del consumatore di aderire liberamente e spontaneamente alla clausola compromissoria che accede al contratto stipulato sul Web, posto che si tratta di contratti per adesione di tipo standard, predisposti da un operatore economico professionale, con il quale il cliente non può intavolare alcuna trattativa.
In sostanza, a detta della Corte californiana, per mezzo di tale stipulazione il cliente non è in grado di valutare, in piena consapevolezza, che sta rinunciando al proprio diritto di far valere le sue ragioni dinanzi ad una corte statale, in quanto la contrattazione via Internet limita la libertà contrattuale del soggetto cui il contratto viene proposto dovendolo accettare per intero così come è, o non stipularlo affatto.
Una diversa Corte californiana si è occupata della questione di definire il concetto di effettiva accettazione della clausola arbitrale conclusa tramite Internet. I giudici californiani sono giunti alla conclusione che il requisito della esplicita adesione a tale accordo arbitrale viene soddisfatto solo nel caso in cui, nelle operazioni di download dei programmi, il contratto di licenza in cui è inserita la clausola compromissoria è esplicitamente approvato attraverso un’azione volontaria del cliente, distinta da quella necessaria a scaricare il programma sul computer, che consiste nel cliccare con il mouse su un apposito bottone appariscente sullo schermo.
Solo con tale sistema, infatti, il cliente viene chiaramente avvisato, e la sua attenzione richiamata, sul fatto che quel gesto comporta l’adesione al contratto, con le implicazioni che ne deriveranno. Al contrario, non è sufficiente al raggiungimento della certezza dell’accettazione espressa la mera apparizione sullo schermo di una semplice informazione scritta, e di difficile lettura, che avverte il cliente dell’esistenza di un contratto di licenza.
Marco Perrini
Tratto da: New Jersey Law Journal – Daniel K. Winters e Lauren E. Sweeney