La Commissione Europea, in osservanza degli obiettivi stabiliti con il Consiglio Europeo di Tampere del 1999, dove si poneva l’accento sulla necessità di un migliore accesso alla giustizia in Europa e della possibilità di attuare tale obiettivo mediante la creazione di procedure alternative, stragiudiziali, ha adottato – in data 22 ottobre 2004 – la proposta di Direttiva su “alcuni aspetti della conciliazione nelle materie civili e commerciali”presentata del Parlamento Europeo e dal Consiglio.
La Commissione ritiene, infatti, che la conciliazione può fornire una risoluzione delle controversie efficiente dal punto di vista dei costi e veloce nelle materie civili e commerciali tramite un procedimento adeguato alle esigenze delle parti. Gli accordi di transazione raggiunti, sempre secondo la Commissione, hanno maggiori probabilità di essere eseguiti volontariamente dalle parti e pertanto più chance di preservare una relazione amichevole e duratura fra le parti. Questi benefici diventano anche più evidenti in situazioni che mostrano elementi transfrontalieri.
E’ evidente l’approccio seguito dalla Commissione, in conformità alle raccomandazioni del Parlamento, volto a promuovere iniziative di autoregolamentazione in materia e ad evitare ogni condizione che possa ridurre la flessibilità del procedimento e l’autonomia delle parti. A tal fine sono stati esclusi dalla direttiva proposta i provvedimenti riguardanti il procedimento di conciliazione o la nomina e l’accreditamento dei conciliatori.
L’art. 1 evita, ad esempio, di introdurre elementi soggettivi e criteri qualificanti come l’indipendenza o la neutralità del conciliatore ed esclude ogni tipo di procedimento aggiudicatorio. L’art. 3 garantisce, invece, alle parti la possibilità di utilizzare la conciliazione come metodo di risoluzione della lite, senza però introdurre un obbligo in tal senso e prevedendo la possibilità per le stesse di dover assistere ad una sessione informativa sulla conciliazione. In ogni caso per gli Stati membri rimane aperta la possibilità di utilizzare la conciliazione obbligatoria sempre che questa non pregiudichi il diritto di accesso al sistema giudiziario.
La Commissione ha, perciò, fissato con questa proposta solo materie essenziali che non possono essere adeguatamente risolte con soluzioni libere di mercato. Ciò riguarda particolarmente regole procedurali civili, le quali possono influire sull’utilizzo della conciliazione così come sulla sua efficacia. Disciplina infatti l’effetto della conciliazione sui termini di prescrizione, il riconoscimento e l’esecuzione degli accordi di transazione e la protezione della riservatezza del conciliatore in ogni procedimento giudiziario successivo.
La Commissione auspica, pertanto, che gli Stati Membri forniscano una procedura nella quale un accordo di transazione possa essere confermato in un giudizio, decisione o strumento di autenticazione da parte di un tribunale o autorità pubblica. Ciò potrebbe permettere ad un accordo di transazione di essere riconosciuto e reso esecutivo in tutta l’Unione, in virtù delle condizioni stabilite dagli strumenti comunitari del mutuo riconoscimento e dell’esecuzione delle sentenze e delle decisioni.
Agli Stati Membri, infine, compete l’onere di promuovere lo sviluppo e l’adesione a codici volontari di condotta, nonchè di predisporre dei meccanismi effettivi di controllo qualitativo con riferimento alla fornitura di servizi di conciliazione e alla preparazione dei conciliatori.