L’azione legale collettiva costituisce un modello processuale di origine americana, prevista anche dalla
Direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 1998 relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori, che parla di un’azione legale collettiva diretta verso quei comportamenti plurioffensivi e violazioni nell’ambito di rapporti commerciali standardizzati e uniformi posti in essere da grandi società, multinazionali, banche, assicurazioni
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L’azione di classe offre quindi un mezzo di tutela giudiziaria per migliaia di persone (consumatori) che singolarmente incontrerebbero enormi difficoltà se decidessero di citare in giudizio una grande azienda o addirittura una multinazionale. Con l’azione di classe è inoltre possibile ottenere concreti risultati in termini di economia processuale e di certezza del diritto, visto che con un unico processo collettivo potrebbero evitarsi decine o centinaia di processi individuali. In Italia si è iniziato a parlare di Class Action anche a seguito dell’elevato numero di cause individuali intraprese dinanzi ai giudici di pace.
Il provvedimento dello scorso luglio statuisce che i diritti individuali dei consumatori sono “tutelabili anche attraverso l\’azione di classe”. Ciascun componente della classe dovrà però agire per ottenere la condanna al risarcimento. Tale formulazione è stata contestata con forza dalle associazioni dei consumatori, in primo luogo perché le associazioni non possono attivare autonomamente l’azione risarcitoria, inoltre se il Tribunale rigetta l’istanza rendendola inammissibile i ricorrenti rischiano di vedersi condannati al rimborso delle spese legali.
Il provvedimento sull’azione di classe si inserisce ad ogni modo in un nuovo quadro legislativo più moderno e aderente alle esigenze dei consumatori. Tuttavia non soddisfa pienamente le associazioni dei consumatori che hanno spinto per ulteriori modifiche, mai realizzate, rispetto al testo approvato alla Camera.
Una particolarità degna di nota è determinata dalla mancata coordinazione della proroga al primo gennaio 2010 rispetto alla data di entrata in vigore della norma. In pratica si potrà ricorrere a questo strumento legislativo, per gli illeciti commessi dopo l’entrata in vigore, ma solo dopo il primo gennaio 2010. C’è già però chi ipotizza un provvedimento del governo per riallineare i due termini.